Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. Nr 115/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 25 ottobre 2023 con il n. 115/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra ata il 12.02.1986 in Zhejinag, (CF. ), Parte_1 C.F._1
a Zhejiang (Cina) il 08.03.1980, (C. ), Pt_2 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_3 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], ( ), Parte_4 C.F._4
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_5 C.F._5 difesi dall'Avv. Tiziano VELTRI e dall'Av d elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo sito in Prato via Pisano n. 5, giusta procura alle liti allegata a e e, giusta procura resa ex art. 83 c.p.c., in calce al presente atto, ma su foglio separato Fax: 0574 055149 Pec: Email_1 Pec: Email_2 Opponenti contro
, in persona del Controparte_1 rappresentante p.t., e per essa la mandataria , rappresentata dal CP_2 procuratore speciale, giusta procura per atto N el 19 ottobre 2022 Per_1 (Rep. n. 77770 - Racc. 29100), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giancarlo POGGIALI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato posto in Firenze, Viale Alessandro Volta, n 72 in virtù di procura allegata in atti;
Fax: 055/0515182 Pec: ecavvocati Email_3 Email_4
Opposta All'udienza del 10 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per gli opponenti: “…si riportano integralmente a quanto dedotto in atti ed alle relative conclusioni ed insistono nel chiedere che venga ordinata a Controparte_1 l'esibizione originale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei presunti atti interruttivi della prescrizione e degli atti idonei a superare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c..”.
Per la opposta: “… L'odierno difesa si riporta integralmente alle difese ed alle conclusioni così come svolte in comparsa di costituzione e risposta, nonché ai documenti depositati e alle precedenti verbalizzazioni. Si riporta, altresì, alle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. depositate e a tutto quanto ivi dedotto ed eccepito e ai documenti depositati. Tutto ciò premesso, insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4 gennaio 2023 , Parte_6 Pt_2 [...]
, e proponevano opposizione avverso Pt_3 Parte_4 Parte_5 il decreto ingiuntivo 1171/2022 ( RG 2348/22), emesso da questo Tribunale il
12 novembre 2022, notificato a il 25 novembre successivo, Parte_4 con il quale era stato loro ingiunto di pagare a l'importo di Controparte_3
€ 180.966,00, in solido, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della opposizione esponevano:
- che in data 4 luglio 2007, aveva sottoscritto atto di mutuo Parte_6 ipotecario con la , Controparte_4 CP_4 per la somma di € 300.000,00, da restituire in 180 rate mensili di € 2.412,57;
- che a garanzia della somma mutuata era stata iscritta ipoteca su compendio immobiliare composto da terra tetto disposto su due piani fuori terra e da magazzino artigianale di mq 75, posti in Prato via Lissa n. 11, meglio identificati al catasto fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa n. 34 part. 735, subalterno 500 e particella n. 1005, categoria A/4, vani 7 e foglio di mappa n. 34 part. 1621, subalterno 1, categoria C/2, classe 4, mq 75;
- che , e avevano Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 prestato garanzia in favore della mutuataria;
- che tra gli atti depositati nel ricorso per decreto ingiuntivo di controparte vi era una comunicazione datata 31.10.2012, senza però alcuna prova di ricezione nei confronti della mutuataria e dei fideiussori, in cui l'istituto di credito dichiarava la risoluzione del contratto;
- che , agendo tramite la propria procuratrice Controparte_1 Parte_7
non aveva fornito adeguata dimostrazione della cessione del credito da
[...] parte della , sicché Controparte_5 era priva di legittimazione attiva a proporre azione giudiziaria, non essendo a tal fine sufficiente la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
2 - che, in ogni caso, in assenza di tatti interruttivi e di prova della ricezione dell'atto di contestazione e risoluzione del contratto del 31.10.2012, la pretesa di credito era oramai prescritta alla data di notifica del decreto ingiuntivo;
- che, infine, la somma oggetto del mutuo era rientrata nella disponibilità della controparte, per effetto della esecuzione intrapresa dalla banca sul bene ipotecato, oggetto di trasferimento nel 2017 a seguito di pignoramento ed il cui ricavato era stato distribuito tra i creditori;
- che la pretesa di controparte era non giustificata in quanto il contratto di mutuo era invalido relativamente alla clausola indeterminata sulle modalità di calcolo degli interessi e, in ulteriore subordine, le modalità di calcolo delle somme dovute nell'estratto ex art 50 TUB;
- che, nei confronti dei garanti, in ogni caso si era verificata la decadenza non avendo controparte offerto dimostrazione di avere proposto istanze nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale prescritto dall'art
1957 c.c.
Tanto premesso convenivano innanzi a questo Tribunale CP_6
rappresentata da , chiedendo la revoca del decreto
[...] CP_2 ingiuntivo e la condanna alle spese del procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva come sopra Controparte_6 rappresentata, rilevando l'infondatezza delle eccezioni e delle contestazioni sollevate e, in particolare, deducendo:
- di avere concluso in data 18 novembre 2020 con diverse banche, tra le quali la contratti di cessione di Parte_8 crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1,4, e 7 della legge sulla
Cartolarizzazione, dandone comunicazione ai debitori con avviso pubblicato nella GU, part II, foglio inserzioni n 138 del 24 novembre 2020, successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella GU , parte II, foglio inserzioni, n140, del 28 novembre 2020;
- che in forza di tali contratti aveva acquisito tutti i crediti pecuniari derivanti , tra l'altro, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al corrispettivo contratto di cessione e classificati a sofferenza, rendendo disponibili alla pag. web:
3 https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti;
- che aveva conferito incarico a (ora Controparte_1 Controparte_7
" a seguito di verbale a rogito del Notaio di CP_8 Persona_2
Roma in data 20 dicembre 2021 (repertorio n. 18387/12230, registrato ad
Albano Laziale il giorno 21 dicembre 2021 al n. 24795 serie 1T), soggetta a direzione e coordinamento di (già , di provvedere CP_2 CP_9 al compimento di ogni attività, adempimento, formalità, ritenuti necessari, utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti in titolarità della società;
- che (ora , a sua volta, aveva conferito a Controparte_7 CP_8 alcune attività connesse alla gestione e recupero dei Crediti e, al CP_2 fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, con scrittura privata (autenticata in CP_1 data 01 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. di Pordenone Persona_3 rep. 306162 fasc. 37282, registrato a Pordenone il 02 dicembre 2020 al n.
15770 serie 1T), aveva conferito procura speciale alla mandataria CP_2
affinché, in nome e per conto di essa;
[...]
- che relativamente al contratto di mutuo ipotecario stipulato in Quarrata (PT) in data 4 luglio 2007, (ai rogiti Notaio di Prato (Rep. 341192 – Persona_4
Racc. 23073), tra e la Parte_1 Controparte_10
(poi la mutuataria era
[...] Parte_8 risultata inadempiente, tanto che la intimava la risoluzione dei rapporti CP_4 con missiva datata 31.10.2012 e informava i fideiussori circa la risoluzione dei rapporti contrattuali intimata al debitore principale;
- che, alla data del 18.11.2020, il credito della ammontava ad euro CP_4
180.966,00, secondo quanto emergeva dalla certificazione ex art. 50 D.Lgs.
385/93 e su tali basi era stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
- di essere legittimata ad agire, non occorrendo dimostrare la titolarità del credito oggetto di cessione attraverso la produzione del contratto di cessione, ma potendo ricavarsi anche da un atto, di valore ricognitivo, proveniente dalla
4 cedente, come risultava dallo stralcio dell'elenco dei crediti acquistati dalla cessionaria;
- che parimenti infondate erano le ulteriori eccezioni sollevate in quanto in data 12.12.2012, era stato notificato, atto di precetto ) e successivamente veniva notificato atto di pignoramento immobiliare (pignoramento trascritto in data 17.04.2013 dalla originaria creditrice e l'esecuzione era stata iscritta dinanzi il Tribunale di Prato sub n. RGE 71/2013;
- che la esecuzione si concludeva in data 24.07.2018 con l'approvazione del progetto di distribuzione dal quale risultava che l'immobile in proprietà di era stato aggiudicato al prezzo di euro 147.000,00 ma la Banca Parte_1 cedente aveva precisato il proprio credito in complessivi euro 311.360,72 (di cui euro 25.778,42 per spese in prededuzione;
euro 255.003,11 per capitale ed interessi in via privilegiata, ed euro 30.579,19 per interessi in via chirografaria) ricavando dalla esecuzione immobiliare RGE 71/2013, la somma di euro 142.259,48. Di fatti, stante la natura consensuale del contratto di cessione dei crediti, il cedente può riconoscere l'avvenuta cessione del credito, ove sia sorta contestazione tra il cessionario ed il debitore ceduto o terzi creditori di quest'ultimo;
- che la banca procedendo con l'esecuzione immobiliare nei confronti della debitrice principale aveva interrotto la prescrizione e, ex art 1310, comma 4,
c.c. e gli effetti interruttivi si estendevano anche ai fideiussori, venendo meno la decadenza di cui all'art 1957 c.c.;
- che, infine, anche i motivi di invalidità per indeterminatezza del mutuo erano infondati in quanto le clausole di computo degli interessi corrispettivi erano state precisate richiamando la percentuale ( spread) dello 0,9 % al parametro
Euribor 6/m, moltiplicato per il coefficiente 365/360 , pervenendo al saggio annuo del 5,25% annuale, corrispondente allo 0,438% mensile.
Sulla base dei superiori rilievi, concludeva per l'integrale rigetto delle opposizioni proposte, con il favore delle spese processuali..
Disattesa l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'udienza dell'11 maggio 2023 era assegnato alle parti il termine di giorni 15 per attivare la procedura di mediazione di cui all'art 5 Dlsvo 28/2010 e ss.
5 Conclusa la procedura in data 23 novembre 2023 con esito negativo, la causa era istruita con la produzione di documenti ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti delle motivazioni che seguono.
Invero, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410;
Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078).
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza dell'11 maggio 2023, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
Diversamente, ad avviso del giudicante, merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in ordine ai rapporti principali e di garanzia dedotti quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
Per quanto si evince dagli atti, la pretesa di credito trova titolo principale nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in Quarrata in data 4 luglio 2007 ( ai rogiti del notaio rep. 341192- Racc 23073) tra e la Per_4 Parte_1 [...]
( successivamente denominata Controparte_5 [...]
), per € 300.000,00, erogati su conto corrente fruttifero n Parte_8
606351 , acceso presso la medesima banca, e da rimborsare in 180 rate mensili decorrenti dal 4 agosto 2007.
6 La pretesa si estende in via solidale, nei confronti di , Parte_4 Pt_5
e per effetto delle fideiussioni sottoscritte con atti in data
[...] Pt_2
16 gennaio 2007, nonché nei confronti di , per effetto di quella Parte_3 sottoscritta con atto del 3 luglio 2007, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice principale entro il limite del massimale di €
390.000,00.
Tali crediti sarebbero poi stati ceduti, con contratti conclusi per iscritto in data 18 novembre 2020 con diverse banche, tra le quali la
[...]
, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1,4, e 7 Parte_8 della legge sulla Cartolarizzazione, e tali cessioni sarebbero state comunicate con avviso pubblicato nella GU, part II, foglio inserzioni n 138 del 24 novembre
2020, successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella GU , parte II, foglio inserzioni, n140, del 28 novembre 2020.
Ebbene, a fronte delle contestazioni degli opponenti, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.
Invero, l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2022, n 5617).
Poiché l'avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione del 18 novembre 2020 comprendeva il credito azionato in sede monitoria. 7 Nell'avviso di cui alla G.U. Parte Seconda n.138 del 24.11.2020 – poi rettifi risulta testualmente che “ In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: … (xiv) in relazione ai Crediti ceduti da Banca Alta Toscana Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, 115604;
…Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Societa' (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti…”
Quindi nell'avviso si fa generico riferimento e ad un portafoglio di crediti concernenti i rapporti giuridici sorti in capo a , aventi in Parte_8 astratto alcune caratteristiche e da identificare tuttavia attraverso il richiamo all'indirizzo INTERNET riportato: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/
Accedendo a tale indirizzo, tuttavia, relativamente alle cessioni effettuate a appare la seguente immagine: Controparte_1
Di seguito, poi il medesimo contenuto dell'avviso in ordine ai dati identificativi dei crediti, come detto del tutto insufficiente a ritenere ricompreso quello di cui al mutuo ipotecario sopra richiamato. 8 E' stato poi prodotto uno “stralcio” dei crediti , costituito da un elenco di posizioni vantate dalle cedenti, con un riferimento numerito che non CP_11 consente la sicura identificazione dei rapporti oggetto di cessione e che, peraltro, non è sottoscritto e non vi è alcun elemento che consenta di qualificarlo come allegato al contratto di cessione.
Nella fase di opposizione, a fronte di contestazioni sollevate in ordine alla titolarità del credito il dato istruttorio di natura presuntiva che il credito vantato nei confronti di ., come da avviso di cessione pubblicato sulla G.U.
(G.U. parte II, n 138 del 24.11.2020) non ha ricevuto ulteriori conferme.
In disparte il rilievo sulla compatibilità dell'entità dei saldi, i dati acquisiti non consentono di pervenire alla conclusione che può consentire l'effettivo trasferimento dei crediti Controparte_5
poi ) alla società e tale
[...] Parte_8 Controparte_6 indeterminatezza permane anche in esito all'istruttoria svolta nel corso della fase di opposizione. A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva titolarità del credito in capo a prima, e a Controparte_12
dopo, sia per evitare che due soggetti distinti possano Controparte_6 agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2022, n.
24798).
9 Nella fattispecie in esame, come si è precisato, gli opponenti hanno fondato la propria opposizione lamentando, tra l'altro, il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze anche sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di Controparte_6
In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l'opposizione non può che trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tal profilo, infatti, presenta carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi richiamati a sostegno dell'opposizione, concernenti, per la debitrice principale, la indeterminatezza degli importi dovuti per la invalidità delle clausole del mutuo aventi ad oggetto le modalità di computo degli interessi corrispettivi, in assenza di piano di ammortamento, e la decorrenza del termine prescrizionale.
Nei confronti dei fideiussori, l'intervenuta decadenza dalla garanzia prestate, ai sensi dell'art 1957 c.c., in correlazione alle dedotte invalidità delle clausole di deroga contenute nei contratti di fideiussione (tuttavia, , non generica ma specifica), che sarebbero state stipulate in conformità al modello ABI del
2003, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, secondo il contenuto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005,
(Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017 e Cass., sez. un. 30.12.2021, n 41994).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società opposta come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM
55/2014 tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta ( ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, medi per le altre fasi), con distrazione a favore dei procuratori costituiti, ai sensi dell'art 93 cpc.
Al contempo, i contrasti interpretativi in ordine alla validità delle cessioni sussistenti nella giurisprudenza di merito, inducono a ravvisare le condizioni richieste dall'art 92 cpc per la parziale compensazione delle spese nella misura di metà.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata, con atto di citazione del 4 gennaio 2023, da Parte_1 Pt_2
, e avverso il decreto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 ingiuntivo 1171/2022 ( RG 2348/22), emesso da questo Tribunale il 12 novembre 2022, nei confronti di Controparte_1
, rappresentata dalla mandataria , in
[...] CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese processuali, liquidate in complessive € 9142,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica, compensandole per metà e ponendo il residuo a carico della società convenuta, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 2 aprile 2024 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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