TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2701/2025
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
rilevato che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies .cp.c.; si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 4 N. R.G. 2701 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2701 /2025 promossa da:
(p.iva Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Mario Guetta e presso lo stesso P.IVA_1
elett.te dom.to in Napoli 80127 alla Via Santa Maria della Libera 13;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1 C.F._1 Pt_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gennaro
CH, AN Di CR e LA ON ed elettivamente domiciliata con loro presso la sede operativa della sita in Controparte_1
Caserta al Corso P. Giannone n. 50;
PARTE APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che la presente opposizione ha ad oggetto la riassunzione
(in seguito alla sentenza della Commissione Tributaria di Caserta, n.
1677/2025 dichiarativa del difetto di giurisdizione tributaria) del giudizio di opposizione agli avvisi di accertamento per omesso pagamento della ICP pagina 2 di 4 (2021 e 2022) n. 82032400000507, emesso in data 28/06/2024, dell'importo di € 8.184,71 e n. 82032400000042, emesso in data 31/05/2024, dell'importo di € 8.102,46.
Tanto premesso, in via preliminare ed assorbente di ogni altra questione, si osserva che con atto di costituzione nel presente giudizio, depositato in data 29.7.2025, la rilevava “Che le Controparte_1 argomentazioni addotte dal ricorrente sono meritevoli di accoglimento e pertanto la convenuta società ha provveduto ad annullare d'ufficio gli accertamenti esecutivi n 82032400000507 e n. 82032400000042, dandone comunicazione a mezzo pec al procuratore dell'attore come da documentazione prodotta” e produceva in allegato provvedimento di annullamento del 28.7.2025 inviato via pec al difensore in data 29.7.2025.
Per detta ragione, le parti, con le note di trattazione scritta in vista dell'odierna udienza, hanno rappresentato che è venuto meno l'interesse ad una pronuncia di merito.
Deve, dunque, essere dichiarata la cessata materia del contendere tra tutte le parti in causa, essendo venuto meno l'oggetto dell'opposizione.
Invero, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio accadimenti o fatti tali da determinare il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr., tra le altre, Cass n. 6909 del 20/03/2009, Cass. Civ, Sez. Un., 21 aprile 1982,
n. 2463).
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere non osta la presenza di contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. 4884/96 e Cass. 489/2000), altresì valutando se sussistano le ragioni che giustifichino una totale o parziale compensazione delle spese
(Cass. 3075/97 e Cass. 3096/2000).
pagina 3 di 4 Non resta, dunque, che provvedere in ordine alle spese del giudizio, da regolare secondo il principio c.d. della soccombenza virtuale e, in tale prospettiva, si ritiene che le stesse vadano poste a carico della parte atteso che l'annullamento è intervenuto comunque in data Controparte_1 successiva all'introduzione del presente giudizio.
Nella liquidazione delle spese andrà tuttavia considerata esclusivamente la fase di studio ed introduttiva, atteso che l'annullamento è intervenuto in data antecedente la prima udienza di trattazione, nonché il comportamento tenuto dalla controparte, l'assoluta assenza di particolari questioni e l'attività difensiva in concreto svolta, circostanze che giustificano una liquidazione ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite che Controparte_1
si liquidano in € 849,00 oltre spese generali (15%) iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Guetta, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 4 di 4