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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mangione, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 11.8.2022, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del 2016 per n. 52 giornate e del 2017 per n. 52 giornate, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola sgf Casole di , occupandosi di coltivazione di verdure e ortaggi nei termini di cui CP_2 al ricorso. Costituitosi, l ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierno a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1 avendo il Suppressa proposto l'azione giudiziale al vaglio entro il termine di 120 giorni dalla data in cui il disconoscimento delle giornate di cui trattasi ha assunto definitività a seguito del ricorso tempestivamente presentato in via amministrativa il 30.3.2022. Tanto premesso, l'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta CP_1 degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo e quanto risultante dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Tanto premesso in termini generali, le allegazioni della parte ricorrente hanno trovato soltanto parziale riscontro nel contributo di conoscenza dei testimoni escussi. In particolare, quanto alle giornate lavorative assertivamente prestate dal Parte_1 nel corso dell'anno 2016, nessuna valenza ricostruttiva può, infatti, ascriversi alla testimonianza di la cui affidabilità è irresolubilmente inficiata dal Testimone_1 più che significativo contrasto tra le indicazioni temporali dalla stessa fornite in ordine all'attività lavorativa disimpegnata dal ricorrente (“ADR: io ho lavorato lì dal 2016 al 2020; il ricorrente ha lavorato lì con me nel 2016; io ho lavorato nel periodo estivo e autunnale per circa 50 giornate all'anno; nel 2016 ho lavorato in agosto, settembre e ottobre;
ADR: il ricorrente ha lavorato con me nel 2016 nel mio stesso periodo e per le mie stesse giornate”) e quanto sul punto specificatamente risultante dal ricorso introduttivo (“in detto contesto, lo stesso ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola di Russo Sofia, … nel 2016 nei mesi da ottobre a dicembre per 52 giornate lavorative”). In relazione a quanto dappresso specificato, residuando un quadro probatorio del tutto lacunoso che non consente di asseverare gli assunti attorei in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite nell'anno 2016, la parte della domanda avente ad oggetto la reiscrizione delle relative giornate non può che risultare priva di sbocco. Ad una diversa conclusione si deve, invece, pervenire, con riferimento alla parte residua della domanda avente ad oggetto l'attività lavorativa dell'anno 2017, potendosi a tale riguardo valorizzare la testimonianza di (secondo cui, appunto, il Testimone_2 tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2017 svolse attività lavorativa Parte_1 subordinata seguendo le direttive e venendo retribuita dalla titolare dell'azienda agricola e/o da suo padre presso i terreni ubicati in agro di Copertino), le cui propalazioni, pur provenendo da un soggetto cui, al pari del ricorrente e per analoghe ragioni è stata negata l'iscrizione negli elenchi anagrafici, valgono a comporre un solido quadro probatorio, giacché convergono su specifici punti (quali il tipo di coltivazioni praticate, l'ubicazione dei terreni, l'orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione, ecc...) e non risultano smentite da specifiche evidenze di segno contrario direttamente riferibili alla posizione del ricorrente promananti dall' (ciò a maggior ragione, ove si consideri che, per un CP_1 verso, l'attività lavorativa che viene in rilievo risale al più al 2017 ed è quindi di alcuni anni anteriore rispetto agli accertamenti ispettivi espletati a far data dal luglio 2020, sui terreni dell'azienda agricola, sicché le incongruenze rilevate in tale ambito sono prive di pregnanza relativamente alla presente indagine ricostruttiva, e che, per altro verso, non risultano prodotti in giudizio i verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori rinvenuti nel corso dei suddetti accertamenti, da cui poter eventualmente evincere significative indicazioni sui nominativi dei braccianti effettivamente impiegati nell'anteriore arco temporale che qui rileva).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto del ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza dell'anno 2017 per n. 52 giornate, prestate alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa, mentre la parte residua della domanda non può che essere disattesa. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art., 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 11.8.2022, nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e CP_1 per l'effetto dichiara il diritto di detto Suppressa ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza per l'anno 2017 per n. 52 giornate;
rigetta la parte residua della domanda;
spese compensate. Lecce, 17 settembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mangione, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 11.8.2022, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del 2016 per n. 52 giornate e del 2017 per n. 52 giornate, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola sgf Casole di , occupandosi di coltivazione di verdure e ortaggi nei termini di cui CP_2 al ricorso. Costituitosi, l ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierno a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1 avendo il Suppressa proposto l'azione giudiziale al vaglio entro il termine di 120 giorni dalla data in cui il disconoscimento delle giornate di cui trattasi ha assunto definitività a seguito del ricorso tempestivamente presentato in via amministrativa il 30.3.2022. Tanto premesso, l'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta CP_1 degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo e quanto risultante dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Tanto premesso in termini generali, le allegazioni della parte ricorrente hanno trovato soltanto parziale riscontro nel contributo di conoscenza dei testimoni escussi. In particolare, quanto alle giornate lavorative assertivamente prestate dal Parte_1 nel corso dell'anno 2016, nessuna valenza ricostruttiva può, infatti, ascriversi alla testimonianza di la cui affidabilità è irresolubilmente inficiata dal Testimone_1 più che significativo contrasto tra le indicazioni temporali dalla stessa fornite in ordine all'attività lavorativa disimpegnata dal ricorrente (“ADR: io ho lavorato lì dal 2016 al 2020; il ricorrente ha lavorato lì con me nel 2016; io ho lavorato nel periodo estivo e autunnale per circa 50 giornate all'anno; nel 2016 ho lavorato in agosto, settembre e ottobre;
ADR: il ricorrente ha lavorato con me nel 2016 nel mio stesso periodo e per le mie stesse giornate”) e quanto sul punto specificatamente risultante dal ricorso introduttivo (“in detto contesto, lo stesso ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola di Russo Sofia, … nel 2016 nei mesi da ottobre a dicembre per 52 giornate lavorative”). In relazione a quanto dappresso specificato, residuando un quadro probatorio del tutto lacunoso che non consente di asseverare gli assunti attorei in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite nell'anno 2016, la parte della domanda avente ad oggetto la reiscrizione delle relative giornate non può che risultare priva di sbocco. Ad una diversa conclusione si deve, invece, pervenire, con riferimento alla parte residua della domanda avente ad oggetto l'attività lavorativa dell'anno 2017, potendosi a tale riguardo valorizzare la testimonianza di (secondo cui, appunto, il Testimone_2 tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2017 svolse attività lavorativa Parte_1 subordinata seguendo le direttive e venendo retribuita dalla titolare dell'azienda agricola e/o da suo padre presso i terreni ubicati in agro di Copertino), le cui propalazioni, pur provenendo da un soggetto cui, al pari del ricorrente e per analoghe ragioni è stata negata l'iscrizione negli elenchi anagrafici, valgono a comporre un solido quadro probatorio, giacché convergono su specifici punti (quali il tipo di coltivazioni praticate, l'ubicazione dei terreni, l'orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione, ecc...) e non risultano smentite da specifiche evidenze di segno contrario direttamente riferibili alla posizione del ricorrente promananti dall' (ciò a maggior ragione, ove si consideri che, per un CP_1 verso, l'attività lavorativa che viene in rilievo risale al più al 2017 ed è quindi di alcuni anni anteriore rispetto agli accertamenti ispettivi espletati a far data dal luglio 2020, sui terreni dell'azienda agricola, sicché le incongruenze rilevate in tale ambito sono prive di pregnanza relativamente alla presente indagine ricostruttiva, e che, per altro verso, non risultano prodotti in giudizio i verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori rinvenuti nel corso dei suddetti accertamenti, da cui poter eventualmente evincere significative indicazioni sui nominativi dei braccianti effettivamente impiegati nell'anteriore arco temporale che qui rileva).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto del ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza dell'anno 2017 per n. 52 giornate, prestate alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa, mentre la parte residua della domanda non può che essere disattesa. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art., 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 11.8.2022, nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e CP_1 per l'effetto dichiara il diritto di detto Suppressa ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza per l'anno 2017 per n. 52 giornate;
rigetta la parte residua della domanda;
spese compensate. Lecce, 17 settembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma