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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8162/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Barilaro giusta mandato in atti;
Parte_1
- ATTORE-
E
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 21/02/2025, celebrata nella contumacia della convenuta, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore dell'attore, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva con nota del 2/9/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 24/07/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Monopoli il 27/08/2004 Per_ con dalla cui unione erano nate due figlie: (17/10/2004) e Controparte_1 Per_1
(19/04/2011). A fondamento della sua domanda l'attore deduceva che con sentenza n. 2910/2022 del 05/07/2022, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'affidamento esclusivo delle figlie al padre con collocamento prevalente presso di lui e l'obbligo di sua moglie di versare complessivamente € 340,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 170,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_ Chiedeva disporsi un contributo al mantenimento della figlia minore a carico della CP_1 in misura pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed altresì disporsi incontri protetti madre-figlia. Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 21/02/2025 pur Controparte_1 ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente, confermava l'affidamento esclusivo della figlia minore in favore del padre con suo collocamento paterno, disponeva, a modifica della regolamentazione del diritto di visita materno, che lo stesso si svolgesse in forma protetta presso i SS.SS. di Monopoli con cadenza quindicinale, stante la sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti della madre da parte del T.M. di Bari, revocava d'ufficio dal mese di febbraio 2025 il contributo materno al mantenimento della figlia in quanto maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, aumentava a decorrere da agosto 2024 ad € 300,00 mensili il contributo materno al Per_ mantenimento della figlia oltre aggiornamenti ISTAT annuali, disponeva che le spese straordinarie per la prole fossero poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e disponeva la percezione dell'AUU in favore del TARI'. Infine, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis 22 c.p.c.; il P.M., interveniva con nota del 2/9/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia della convenuta. Nel merito, la domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è risultato vano per la mancata comparizione della convenuta ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza di separazione e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella medesima procedura. Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monopoli, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 21/02/2025, alle quali l'attore ha prestato sostanziale acquiescenza, chiedendone espressamente la conferma alla citata udienza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la convenuta costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi). 5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24/07/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia della convenuta;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Monopoli il 27/08/2004 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di Monopoli al n.170, parte II, serie A, anno 2004;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza del 21/02/2025;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in complessivi € 2.882,77, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 123,02 per spese documentate, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 01/04/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato