Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 13/01/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00637/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14980/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14980 del 2023, proposto da TE - Rete elettrica nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Francesco Quintili, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;
contro
Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Genova, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio - filiale Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- dell’avviso di pagamento n. 442/D del 27 luglio 2023 inviato alla ricorrente in data 8 agosto 2023 recante la richiesta del canone, per il periodo 01-01-2023 – 31-12-2023, in riferimento alla concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 29, reg. 3/2018 del 12 marzo 2018 relativa a un compendio demaniale marittimo di complessivi mq. 1.937,74 distribuiti in sottosuolo, nella misura pari a € 9.355,11, nonché della stessa concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 29, reg. 3/2018 del 12 marzo 2018 nella parte relativa alla determinazione del canone dovuto
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’applicazione, relativamente alla stessa concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 29, reg. 3/2018 del 12 marzo 2018, di un canone demaniale di mero riconoscimento determinato, per le occupazioni per fini di pubblico interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 2, del R.D. 30.3.1942, n. 327 (recante il “Codice della Navigazione”) e 37, comma 2, del D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione”) nonché dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. 05.10.1993, n. 400 o, in subordine, all’applicazione della riduzione di cui all’art. 4 del D.M. del 19 luglio 1989;
e la conseguente condanna
- dell’Autorità resistente alla restituzione di tutte le somme che, nelle more, la ricorrente TE s.p.a. si è trovata costretta a versare in eccesso in favore della concedente e di cui si accerterà la non spettanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Agenzia del demanio, dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Genova e dell’Agenzia del demanio - filiale Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il cons. AN IA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30/10/2023 (dep. 13/11) TE - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (d’ora in poi, TE) ha impugnato l’avviso di pagamento del canone, per il periodo 01-01-2023 – 31-12-2023, emesso da Ports of Genoa - Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, in riferimento alla concessione di un compendio demaniale marittimo di cui è titolare la medesima società relativamente a due elettrodotti in cavo interrato, in quanto non riconoscerebbe a quest’ultima l’applicazione di un canone meramente ricognitorio ai sensi dell’art. 39 cod. nav..
1.1. TE ha premesso:
- che la concessione riguarda “due linee elettriche in cavo interrato a 132 kV T891 “Genova Termica – IREN Consorzio Ansaldo Energia” e T094 “Genova Termica – S.E. Erzelli” (la prima già individuata dal DM 25 giugno 1999 e la seconda realizzata successivamente), nel tratto Varco Etiopia – Genova 5 Termica, che sono in parte ubicate su suolo demaniale in quanto connesse alla Stazione Elettrica di Genova Termica a sua volta adiacente alla omonima e preesistente Centrale termoelettrica”;
- che “gli elettrodotti ai quali la concessione si riferisce sono parte integrante della Rete Elettrica Nazionale, attraverso la quale TE esercita il servizio pubblico di trasmissione elettrica, in qualità di concessionaria statale”;
- che “la controllata TE Rete Italia S.p.A. (società del Gruppo TE che si occupa dell’esercizio, manutenzione e sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di cui è proprietaria TE - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.), con nota prot. P20230027003 del 9 marzo 2023 aveva presentato, in qualità di procuratrice di TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ed in nome e per conto di quest’ultima, alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un’istanza di rideterminazione delle somme dovute in applicazione del canone “di mero riconoscimento” previsto dall'art. 39, comma 2, del Codice della navigazione”;
- che l’istanza richiamava la sentenza del TAR Lazio (n. 11458 del 5 novembre 2020) che ha ritenuto applicabile nei confronti di TE il canone cd. “di mero riconoscimento” del carattere demaniale del bene ex art. 39, comma 2, Cod. nav. in presenza di concessioni “per fini di pubblico interesse”;
- che “la concessione di TE è di pubblico interesse perché strumentale alla fornitura di energia elettrica al territorio nazionale e, dall’altro, che dall’occupazione delle aree demaniali in questione la scrivente non ricava utili diretti e immediati”.
1.2. Con il ricorso in epigrafe TE ha articolato i seguenti motivi di censura:
I. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del Codice della navigazione e dell’art. 37, comma 2 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima, nonché del D.M. del 19 luglio 1989, d.l. n. 400/1993 e D.M. 5 agosto 1988, n. 342. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza. Violazione artt. 3 e 97 Cost. nonché 12 preleggi. Motivazione perplessa e contraddittoria”: dall’appartenenza di un impianto alla RTN discenderebbe che la sua costruzione ed esercizio siano considerate attività di preminente interesse statale, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, e conseguentemente ne discenderebbe l’applicazione del canone ricognitorio di cui all’art. 39 cod. nav., tenuto altresì conto del fatto che non vi sarebbe alcun rapporto di derivazione diretta, immediata ed esclusiva tra i proventi dell’attività svolta dal concessionario e il bene demaniale occupato posto che “l’utilità che la Società ritrae non deriva dall’occupazione in sé e per sé e/o dall’uso concesso delle aree demaniali ma dallo svolgimento del servizio pubblico”;
II. “Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. del 19 luglio 1989. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza”: in via subordinata parte ricorrente deduce l’illegittimità della decisione sotto il profilo della mancata applicazione di un canone ridotto del 50% rispetto a quello applicato, trattandosi di occupazioni demaniali per il posizionamento di cavi interrati che non determinano una apprezzabile soggezione nell’uso del bene da parte della collettività.
2. Il 27/12/23 si sono costituiti in resistenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia del demanio, la Filiale Liguria dell’Agenzia del demanio e l’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Genova, con atto di stile.
3. In data 28/10/2025 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato documenti, deposito seguito da una memoria del 7 novembre 2025 con cui Ports of Genoa ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tar Lazio, l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza alle previsioni di cui all’atto concessorio ed ha controdedotto nel merito.
4. Il 7 novembre 2025 TE ha depositato memoria, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda principale di annullamento ed accertamento del diritto della ricorrente all’applicazione del canone ricognitorio, ma insistendo per la domanda subordinata di annullamento ed accertamento del diritto all’applicazione di un canone ridotto del 50% ai sensi dell’art. 4 d.m. 19 luglio 1989.
Il 18 novembre 2025 TE ha depositato memoria di replica, in ordine alla eccepita incompetenza per territorio del Tar del Lazio richiamando la portata speciale e derogatoria di cui all’art. 135, lett. f) c.p.a.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale deve essere scrutinata l’eccezione di incompetenza per territorio dedotta dall’Amministrazione.
1.1 L’eccezione è infondata.
1.2 Ai sensi dell’art. 135, co. 1, lett. f) c.p.a. rientrano nella competenza funzionale del Tar del Lazio “le controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. o) limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2”.
In proposito, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il predetto disposto “non può che essere riferito, non solo ai provvedimenti concernenti l’autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione” (ord. n. 29 del 26.7.2012).
1.3. Nel caso che occupa è pacifico che la concessione per la realizzazione e il mantenimento degli elettrodotti di cui sopra è stata rilasciata “allo scopo di esercire il trasporto e dispaccio di energia elettrica sulla rede ad alta e altissima tensione” (art. 1.3 dell’atto di concessione; all. 2 ric.), di cui TE è a sua volta concessionaria, sicché la controversia concerne, nei sensi dianzi precisati, “infrastrutture di trasporto ricomprese […] nella rete di trasmissione nazionale” (cfr. Tar Lazio, sez. III-s, 5.11.2020, n. 11458).
2. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa per acquiescenza.
2.1. In particolare, è stato già chiarito in giurisprudenza che “le obbligazioni del concessionario di corrispondere il previsto canone annuale nel corso della concessione, pur discendendo da una unica fonte negoziale, quali prestazioni periodiche, sono tra loro indipendenti, così come le corrispondenti pretese dell’amministrazione concedente (si veda Cass. Civ., Sez. un. 9 febbraio 2011, n. 3162, in tema di concessione di acque pubbliche, secondo cui i canoni rappresentano “più prestazioni aventi un titolo unico e però ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico”): sicché la contestazione in giudizio di ciascuna pretesa non è condizionata dall’impugnazione delle precedenti, e, in carenza, le modalità di calcolo non possono dirsi consolidate, essendo l’istituto dell’acquiescenza estraneo ai diritti soggettivi perfetti che vengono in rilievo al riguardo, né l’azione giudiziale può ritenersi priva di interesse ad agire, restando connotata da una sua propria utilità, che è quella di accertare la correttezza del canone siccome determinato per lo specifico anno oggetto di contestazione” (Cons. Stato, sez. V, 14.2.2020, n. 1184).
2.2. In altri termini, come pure precisato dalla Sezione, “l’inoppugnabilità di [specifici ordini di introito] può in ipotesi comportare la tendenziale stabilità della pretesa creditoria in essi contenuta per gli anni a cui si riferiscono, mentre non preclude ex sé al concessionario di contestare né per il passato né per il futuro le comuni ragioni giuridiche e di fatto che dovessero costituire il fondamento di altri crediti vantati dall’Amministrazione. Invero, per ogni anno di concessione sorge un distinto diritto di credito, che pur trova fonte nello stesso rapporto giuridico; la scelta da parte del privato di reagire o meno a una singola pretesa può dipendere da valutazioni di opportunità e convenienza, sicché la mancata impugnazione dell’una nulla dice circa l’inequivoca volontà di rinunciare a difendersi anche nei confronti delle altre. Peraltro, al pari di quanto si verifica a fronte di un giudicato (funzionale alla certezza delle relazioni giuridiche in modo ancora più intenso rispetto all’inoppugnabilità del provvedimento amministrativo), l’effetto di incontestabilità non concerne in sé le ragioni giuridiche che sorreggono la decisione, bensì esclusivamente la situazione sostanziale (e, nel solo caso del giudicato, con possibile estensione dell’incontestabilità al modo di essere del rapporto giuridico ad essa sotteso, quindi anche a un comune punto di diritto, soltanto se il giudice, nel decidere del diritto di credito, sia dovuto risalire anche al rapporto; cfr. Cass., sez. III, ord. 22.3.2024, n. 7834; Cass., sez. III, ord. 14.9.2022, n. 27013; Cass., sez. un., sent. 16.6.2006, n. 13916). Né è possibile ravvisare tra i vari ordini di introito un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, tale per cui possa argomentarsi che la mancata contestazione dell’uno esaurisca il potere di contestare anche l’altro” (così Tar Lazio, V ter, nn. 23852 e 23854 del 31.12.2024).
2.3. Nel caso di specie non può dunque dirsi verificata alcuna acquiescenza, in quanto il gravame si riferisce esclusivamente al canone del 2023, il cui pagamento è stato peraltro espressamente effettuato “senza acquiescenza e con riserva di ripetizione ad esito dell’impugnativa” (all. 3 ric.).
2.4. Neppure, infine, può eccepirsi l’acquiescenza rispetto a quanto statuito nella concessione controfirmata dalla TE, atteso che, ricorrendo i presupposti per la relativa applicazione, alle disposizioni invocate deve essere riconosciuta efficacia sostitutiva di ogni clausola diversa o contraria ex art. 1339 c.c..
3. Venendo al merito, dato atto della sopravvenuta carenza di interesse relativamente all’applicazione del canone ricognitorio (con conseguente improcedibilità delle inerenti domande di annullamento, accertamento e ripetizione, ai sensi degli artt. artt. 35, co. 1, lett. c, 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.), occorre esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui la società ha lamentato la mancata applicazione della riduzione del canone del 50% prevista dall’art. 4 del d.m. 19.7.1989.
3.1. La doglianza è fondata.
3.2. La predetta disposizione prevede che “La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dai precedenti articoli”.
3.3. Il contratto di concessione del 12 marzo 2018, a cui si riferisce l’avviso di pagamento qui gravato, riguarda la realizzazione e la gestione di elettrodotti in cavo interrato. Le specifiche caratteristiche dell’opera dedotte dalla società (che smentiscono l’eccepita inammissibilità del motivo per genericità) rendono quindi evidente che il bene demaniale non è stato interamente sottratto all’uso comune e che è invero suscettibile di ulteriori fruizioni.
3.4. Del resto l’amministrazione si è limitata a eccepire che la tesi della ricorrente "è pacificamente smentita dal principio generale per cui le prerogative del proprietario del fondo (nel caso di specie l’Amministrazione) si estendono al sottosuolo e allo spazio sovrastante al suolo, secondo quanto previsto dall’art. 840 c.c.”. Ma proprio tale difesa conferma invece la fondatezza dell’assunto di TE, in quanto gli elettrodotti insistono soltanto su una parte dell’invocata proiezione spaziale del bene demaniale, lasciando del tutto inalterate – in assenza di contrarie allegazioni e prove – le facoltà di godimento e disposizione del bene in capo all’ente concedente soprattutto in relazione all’intera superficie scoperta.
4. In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato, con conseguente annullamento parziale dell’avviso di pagamento impugnato, nella parte in cui non applica la riduzione del canone del 50% ex art. 4 d.m. 19.7.1989, e con obbligo della Ports of Genoa di restituire la maggiore somma riscossa per mezzo del predetto avviso.
5. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe e in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto:
- annulla parzialmente l’avviso di pagamento gravato, nella parte in cui non applica la riduzione del 50% del canone ex art. 4 d.m. 19.7.1989;
- condanna la resistente Ports of Genoa - Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto pagato in eccesso, oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso sino all’effettivo soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR ER di NE, Presidente
AN IA GI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IA GI | AR ER di NE |
IL SEGRETARIO