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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
26416 /2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c.
Udienza del 18.03.2025
Avanti al G.I., dr. Emanuele Lombardi, compare in senso figurato l'Avv. Pasquale
Cerino il quale conclude come da memorie;
Compare altresì l'Avv. Guido Giardino per il convenuto, il quale conclude come da propri atti
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dr. Emanuele Lombardi, al termine della camera di consiglio dell'udienza del 18.03.2025 ha pronunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 26416/ 2023 avente ad oggetto: Impugnativa di delibera assembleare
TRA
- nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]al Vico Mondragone n.27 ed nata a [...] il Parte_2
18/10/1962 (c.f.: ), residente in [...], C.F._2 entrambe rapp.te e difese dall'Avv.Pasquale Cerino (c.f.: , C.F._3
presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli alla Via Piedigrotta n.23
E
-CONDOMINIO in Napoli al Vico Vasto a Chiaia n° 32, C.F. in P.IVA_1
persona del suo amm.tore leg.le rapp.te p.t. , elett.te domiciliato CP_1
in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n° 142 presso l'Avv. Guido Giardino
( ) dal quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti C.F._4
allegata.
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009.
Gli attori con l'atto introduttivo hanno dedotto di essere rispettivamente originaria proprietaria, ed acquirente e donataria dell'immobile nel Condominio di Vico Vasto a
Chiaia n° 32, e nelle rispettive qualità hanno richiesto in danno del Condominio i seguenti provvedimenti: “In via preliminare: sospendere immediatamente le delibere adottate dal condominio di Vico Vasto a Chiaia n° 32, Napoli, nelle riunioni del 04.04.2022 relativamente al capo 3 in quanto e del 02.10.2023 relativamente al capo 6. Nel merito: A) dichiarare nulla in quanto inesistente la delibera assembleare adottata dal
[...]
nelle riunioni del 04.04.2023 relativamente al capo B) Controparte_2
dichiarare nulla e subordinatamente annullabile, e conseguentemente annullare, la delibera assembleare adottata dal condominio di Vico Vasto Controparte_2
nella riunione del 02.10.2023 relativamente al capo 6; C) condannare il convenuto condominio alla refusione delle spese e compensi del giudizio”.
Quindi, gli attori, in considerazione del fatto che, vi sarebbe una diversa destinazione della cosa comune, rappresentata dall'occupazione della base della piattaforma, il deliberato avrebbe dovuto essere adottato con le maggioranze del 117 ter c.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio il Condominio in persona del suo legale rapp.p.t., il quale impugnava e contestava, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto e chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto ritenendo del tutto legittima la richiesta dei condomini della di CP_3
installare una piattaforma elevatrice per raggiungere i propri appartamenti con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, ha concluso per il rigetto della domanda, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Con il primo motivo di impugnazione parte attrice deduce la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 4/4/2022 laddove era inserito nell'O.d.G. il seguente
“Capo 3. Richiesta da parte dei e di occupazione del Controparte_4 CP_5 suolo comune per l'installazione di ascensore alla scala B per motivi di salute.
Deliberazioni consequenziali nessuna esclusa.”.
Gli attori lamentano che nel verbale dell'adunanza del 4.4.2022 non vi sia stato alcun deliberato in merito alla suddetta richiesta di installazione prevista al capo 3 dell'OdG.
Orbene, dall'esame della delibera impugnata del 4.4.2022, indipendentemente dalla forma lessicale e grammaticale usata per la compilazione del verbale di assemblea, è evidente la volontà di quest'ultima di autorizzare l'installazione dell'elevatore.
Infatti, risulta essere stato debitamente chiarito al capo 3 dell'ordine del giorno la
“richiesta dei condomini e di occupazione del suolo per CP_4 CP_5
l'installazione di ascensore alla scala B per motivi di salute”, e conseguenzialmente l'approvazione del capo laddove viene riportato nel verbale che: “L'assemblea a maggioranza per mm. 575,94 ed il voto contrario della condomina per Parte_1 mm. 24,31 che si riserva di impugnare perché rovina l'estetica del fabbricato ed elimina la luce”.
Dato il tenore letterale utilizzato, argomentando a contrario, non avrebbe alcun senso verbalizzare una riserva di “impugnare” la stessa delibera perché deturpante l'estetica del fabbricato e limitativa della luce se non vi fosse stata alcuna deliberazione.
Per tale motivazione, quindi, la doglianza di parte attrice sul punto va rigettata.
Per quanto concerne, invece, il motivo di impugnazione, della delibera del 02.10.2023 relativamente al capo 6, secondo cui l'installazione dell'ascensore determinerebbe una innovazione da deliberare con le maggioranze previste dall'art. 1117 c.c. lo stesso non può trovare accoglimento.
Ha affermato la Suprema Corte: “l'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione
e ricostruzione dell'ascensore già esistente, vanno ripartite non ai sensi dell'art. 1124
c.c., ma secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino: Cass. Sez. 2, 25/03/2004, n. 5975; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n.
3264) costituisce innovazione che può essere deliberata dall'assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall'art 1136 c.c., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l'impianto di proprietà comune.
Trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, proprio quando l'innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune (nella specie, il vano scale) conseguente alla realizzazione dell'ascensore, non sia stata approvata in assemblea (lo stesso art. 1121 c.c., al comma 2, parla di maggioranza dei condomini che abbia "deliberata o accettata" l'innovazione), essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all'art. Ric. 2014 n. 29742 sez. 52 - ud. 11-07-2017 -7- 1102 c.c.), salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera (Cass. Sez. 2, 18/08/1993, n.
8746; Cass. Sez. 2, 18/11/1971, n. 3314; Cass. Sez. 2, 13/03/1963, n. 614). Dunque,
l'ascensore, installato nell'edificio dopo la costruzione di quest'ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l'abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell'ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall'art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L'art. 1121, comma 3, c.c. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all'innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale. ( così Cass. 20713/2017);
Sempre la Suprema Corte ha chiarito che : L'art. 2 della legge n. 13 del 1998 stabilisce che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sono approvate dall'assemblea del condominio con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, cod. civ. ma, quelle deliberazioni, devono rispettare i limiti previsti dagli artt.
1120 e 1121 cod. civ. Ciò significa che non può essere consentita, tra l'altro, quell'opera (come nel caso in esame, l'installazione di un ascensore) che rende talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.” ( così Cass. 28920/2011)
Per come condivisibilmente affermato da RI . Vicenza n. 1370/2021: “ Al riguardo si rileva come la condivisibile evoluzione giurisprudenziale, ispirata all'assetto normativo costituito dalle norme di legge ordinaria (sul superamento delle barriere architettoniche) ed ai valori costituzionali (diritto alla salute;
tutela dei diritti fondamentali della persona), consenta di ritenere equiparabili le condizioni della disabilità (o invalidità) fisica in senso proprio e quelle dell'età avanzata (tutela degli anziani, a cui la giurisprudenza per convenzione riconosce rilevanza laddove l'età sia eccedente il limite di 65 anni)"
Per come chiarito dalla Suprema Corte, nei casi come quello in esame, occorre contemperare l'interesse dei condomini o di parte dei condomini alla migliore fruibilità del proprio bene, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, con quello al godimento da parte di tutti i condomini delle parti comuni dell'edificio; chiarisce, al riguardo la Corte che è necessario accertare se il sacrificio affermato dal condomino si indentifica nel semplice disagio, ovvero nel minor godimento che l'innovazione comporta, rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la sua fruizione della cosa comune, implicando il concetto di inservibilità la concreta inutilizzabilità della "res communis" secondo la sua naturale fruibilità (Cass. sent. n. 21342/2018).
Nel caso di specie, osserva questo Giudice, che viene in rilievo il dettato degli artt.1102
e 1120 c.c. e, come è noto, con riferimento a tale quadro normativo, è principio ormai fermo nella giurisprudenza che, in tema di condominio negli edifici, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. (Cass. civ., Sez. II, 24/02/2004, n. 3640).
Tra questi due limiti fondamentali, cui è tenuto il partecipante alla comunione, quello che concerne il divieto di alterazione della destinazione è in posizione di preminenza, potendosi salvaguardare gli interessi degli altri condomini solo col rispetto della destinazione impressa alla cosa comune (Cass., 18 luglio 1984, n. 4195, cit.). D'altra parte, ove invece, la modificazione della cosa comune non assuma i rilievi evidenziati dalla sopra richiamata giurisprudenza, ma risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, come nel caso in esame, si versa nell'ambito dell'art. 1102 c.c., che pur dettato in materia di comunione, è applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 19/07/2012, n.
12485). A tale proposito è noto che la nozione di pari uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che, qualora sia prevedibile, come nel caso in esame, che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa deve ritenersi legittima, perchè in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto. (Cass. civ. Sez. II, 03/08/2012, n.14107).
Tanto rilevato in diritto, osserva questo giudice che nulla di ostativo alla installazione dell'impianto elevatore oggetto di causa è dato rilevarsi, sia sotto il profilo della mancanza di modifica sostanziale della destinazione d'uso dell'area comune o della inservibilità delle parti comuni.
Nello specifico, ai fini del contemperamento degli interessi in questione, parte attrice non ha dimostrato quale sarebbe la compressione al suo godimento dell'area condominiale oggetto di occupazione pregresso a quello dell'occupazione.
Peraltro, nel caso in esame ed ai fini della legittimità della deliberazione adottata dall'assemblea dei condomini ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, anche la eventuale impossibilità di osservare, in ragione delle particolari caratteristiche dell'edificio tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento delle barriere architettoniche, non comporta la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, finalizzate ad agevolare l'accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica, perché l'intervento appare in grado di produrre, per quanto in atti, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, potendo attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione (cfr.: Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 26/07/2013, n. 18147).
D'altra parte, come è noto, nel conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall'installazione di ascensore si risolverebbe non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, vanno privilegiate le prime, trattandosi di soluzione conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32 Cost.) e della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.). Con la conseguenza che l'installazione dell'ascensore rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell'abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, rientra tra le facoltà riconosciute a detti condomini di apportare a proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini (Cass. civ. Sez. II, 14/02/2012, n.
2156).
Tanto perché, anche in sede di verifica, ai sensi dell'art. 1120, ultimo comma, cod. civ., se l'installazione di un ascensore in uno stabile condominiale rechi pregiudizio all'uso o godimento delle parti comuni ad opera dei singoli condomini, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Corte cost. sentenza 167 del 1999; Cass. civ. Sez. II, 25/10/2012, n.
18334). Ciò posto, non è stato provato che l'intervento in esame sia pregiudizievole per la fruizione degli spazi comuni e che lo stesso comporti la inutilizzabilità della cosa comune secondo la sua normale fruibilità, ma soltanto un semplice ed eventuale disagio rispetto alla sua normale utilizzazione (Cfr: Cass. civ. Sez. II, 05/08/2015, n.
16486).
Neppure è stato provato che lo stesso violi il decoro dell'edificio condominiale trattandosi di intervento interno al fabbricato.
Con particolare riferimento al profilo della asserita violazione del decoro architettonico, va rilevato che, come è noto, le norme di un regolamento di condominio, aventi natura contrattuale possono derogare od integrare la disciplina legale e dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c.. Ma tale più restrittiva regolamentazione non è emersa nel caso in esame in atti di causa e, come è noto, in tali casi, la assemblea condominiale rimane l'unica a poter formare la volontà condominiale anche in tema di decoro dell'immobile condominiale, oggettivizzandola, come appare essere avvenuto con la approvazione delle opere oggetto di esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del
02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il RIunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice per le motivazioni esposte;
- condanna ed al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_2
, in persona del suo amministratore Controparte_6
p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in €. 2.172,00, oltre spese generali, c.p.a.
e i.v.a.
Napoli, 24.03.2025
Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi