Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
dell’atto dispositivo n. -OMISSIS- datato 09 maggio 2022 ed in pari data notificato, emesso dall'Aeronautica Miliare -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato posto nella posizione di "assente ingiustificato" dal servizio dal 28 marzo 2022 al 01 maggio 2022;
nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AV RA il 25 gennaio 2023:
per l’annullamento
dell’atto dispositivo n. -OMISSIS- datato 18 novembre 2022, emesso dall'Aeronautica Miliare -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato posto nella posizione di "assente ingiustificato" dal servizio dal 28 marzo 2022 al 30 aprile 2022;
nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. LO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare, -OMISSIS-, in forza del provvedimento indicato in epigrafe, è stato posto nella posizione di "assente ingiustificato" dal servizio dal 28 marzo 2022 al 01 maggio 2022, per mancato possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il ricorrente lamenta di essere stato posto nella posizione di assente ingiustificato dal servizio per totali trentacinque giorni per mancato possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, senza diritto alla retribuzione né ad alcun compenso o emolumento, senza che il medico curante abbia disposto l’effettuazione dei test sierologici; peraltro, il costo dei dispositivi di protezione personale, tampone compreso, avrebbe dovuto essere a carico del datore di lavoro che avrebbe dovuto fornirlo al lavoratore; poiché le persone vaccinate erano comunque contagiose, l’imposizione del green pass base (con l'effettuazione del tampone) risulterebbe irrazionale, non essendo assicurata l’attività lavorativa in un ambiente sicuro, in violazione del d.lgs. 81/2008 e dell’art. 32 Cost.; il mero fatto che un lavoratore si sia sottoposto al vaccino, non garantirebbe, né abbatterebbe il rischio in modo prossimo alla certezza, che egli non contragga il virus e che quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui ivi viene in contatto;
2. in via subordinata, nel caso in cui il provvedimento impugnato fosse ritenuto conforme al disposto del d.l. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in l. n. 87 del 17 giugno 2021, verrebbe in rilievo l’incostituzionalità della normativa in questione per violazione dei principi di tutela dell’integrità della persona, uguaglianza e non discriminazione sanciti dall’art. 3 della Carta Costituzionale, nonché dagli artt. 3, 21 e 52 CDFUE, dagli artt. 14 e 8 C.E.D.U. e 1 del Protocollo Addizionale n. 12 alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali; il D.L. n. 52/2021 sarebbe contrario alla Costituzione anche nella parte in cui è previsto che, in caso di mancato possesso del green pass base, il lavoratore sia considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, né ad alcun compenso o emolumento, nemmeno minimo, sanzioni asseritamente sproporzionate e contrarie agli articoli 3, 4 e 97 Cost..
Il ricorrente, oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, ha altresì chiesto l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di assenza ingiustificata e la relativa condanna dell’Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza del provvedimento in epigrafe richiamato.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche l’atto dispositivo n. -OMISSIS- datato 18 novembre 2022, emesso dall'Aeronautica Miliare -OMISSIS- con il quale il ricorrente medesimo è stato posto nella posizione di "assente ingiustificato" dal servizio dal 28 marzo 2022 al 30 aprile 2022, ribadendo i medesimi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In merito al primo motivo di ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti per violazione dell’art. 25, d.lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale « Il medico competente […] collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria […] programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici ».
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’illegittimità dei gravati provvedimenti risiederebbe anche nel fatto che l’amministrazione di appartenenza non avrebbe potuto esigere l’adempimento di alcun obbligo vaccinale in relazione al virus Sars-CoV-2, poiché i medici curanti non hanno evidenziato, al riguardo, la necessità di procedere alla effettuazione dei test seriologici. Peraltro, secondo la prospettazione del ricorrente, il gravato provvedimento risulterebbe illegittimo anche perché in contrasto con gli articoli 18, comma 1, lett. d), e 74 del d.lgs. n. 81/2008, essendo dovere del datore di lavoro fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sicché non sarebbe stato esigibile imporre, a spese dei lavoratori, l’acquisto dei dispositivi personali di protezione e l’effettuazione del tampone.
Tali profili di censura risultano infondati in quanto i gravati provvedimenti sono stati adottati in forza di disposizioni normative successive a quelle dettate dal d.lgs. n. 81/2008, vale a dire l’art. 4-ter, d.l. n. 44 del 2021 (per ciò che concerne la sospensione dal servizio) e l’art. 9-quinquies, d.l. n. 52/2021 (quanto al provvedimento che decreta l’assenza ingiustificata dal servizio), che hanno introdotto uno specifico obbligo vaccinale per arginare il diffondersi della pandemia da SARS-CoV-2, che, come verrà esposto nel prosieguo, risulta anche pienamente conforme ai principi sanciti dalla Carta costituzionale.
Come ricordato da Tar Lazio, sez. I quater, 24 giugno 2025, n. 12446, infatti, « la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la sospensione del lavoratore non vaccinato è in sintonia con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro; evidenziando che, con riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e della sicurezza prescritti dall’articolo 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dall’art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) ».
La questione relativa, poi, alla asserita inidoneità dei vaccini a garantire il rischio di diffusione del contagio non costituisce un motivo di illegittimità “diretta” dei provvedimenti impugnati, i quali risultano conformi alla normativa vigente ratione temporis ; al più, può rilevare, in astratto, ai fini di una eventuale questione di incostituzionalità della normativa primaria, come dedotto dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso.
Pertanto, la prima censura deve essere respinta.
2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso principale e di ricorso per motivi aggiunti.
Il Collegio, al riguardo, ritiene che sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alle previsioni contenute nel d.l. n. 52 del 22 aprile 2021.
In proposito, è sufficiente evidenziare che con plurime pronunce la Corte costituzionale ha già ampiamente chiarito come l’architettura normativa approntata durante l’emergenza pandemica (limitazioni alla circolazione, all’esercizio di attività economiche, all’accesso a soggetti non in possesso del green pass , obblighi di vaccinazione, sospensione dal servizio dei lavorati che non potevano esibire il green pass etc.) sia pienamente compatibile con le regole fondamentali dell’ordinamento italiano (cfr. Corte cost., sentt. nn. 188/2024 e 14 e 15 del 2023). Tale orientamento è stato poi fatto proprio in numerose pronunce del giudice amministrativo vertenti su fattispecie analoghe a quella per cui è causa, in quanto relative alla questione sostanziale dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, presupposto logico-giuridico del gravato provvedimento di assenza ingiustificata (cfr., tra alcune delle pronunce più recenti, T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. n. 8636 del 5 maggio 2025; T.A.R. Lazio, sez. V, sent. n. 5025 del 10 marzo 2025).
Tali arresti della giurisprudenza costituzionale risultano suscettibili di essere estesi anche alla previsione di cui all’art. 9- quinquies , comma 6, d.l. n. 52/2021, trattandosi di una disposizione normativa che si inserisce e completa il novero delle misure urgenti adottate dallo Stato italiano per fronteggiare il diffondersi della pandemia da SARS-CoV-2 e, quindi, possiede la medesima ratio che caratterizza le disposizioni normative scrutinate dalla Corte costituzionali e risultate costituzionalmente compatibili.
Il Collegio, inoltre, ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione sia manifestamente infondata anche in ragione del fatto che la giurisprudenza, tanto sovranazionale quanto amministrativa, ha già avuto modo di chiarire che non sussiste alcun contrasto tra le disposizioni interne e quelle sovranazionali invocate con il motivo di ricorso in esame.
In particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu, 1° settembre 2021, ricorso n. 41994/21) e il Tribunale dell’Unione europea (TribUE, ord., 29 ottobre 2021, in causa T-527/21 R) hanno accertato la legittimità delle disposizioni interne adottate da diverse nazioni per limitare, con sistemi differenti, alcune libertà fondamentali in ragione dell’emergenza sanitaria, tra le quali va annoverata anche l’Italia che ha imposto l’obbligo vaccinale ed ha approntato idonee misure per rendere cogente tale obbligo, quali quelle della cui legittimità si controverte nel presente giudizio.
Il Tar Lazio, di recente, ha ribadito la legittimità delle disposizioni richiamate con riguardo ai profili inerenti la loro conformità con il diritto sovranazionale, affermando che “ Non vi è, invero, violazione degli articoli 3, 21 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, atteso che lo stesso articolo 52 consente limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta, purchè previste dalla legge e rispettose del loro contenuto fondamentale e, inoltre, le consente se necessarie e rispondenti a finalità di interesse generale, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Come innanzi visto, la Corte costituzionale ha riconosciuto nell’imposizione dell’obbligo vaccinale il perseguimento di finalità di interesse generale e, in particolare, di tutela del diritto alla salute nella sua dimensione sia collettiva che individuale. Le considerazioni svolte dal giudice delle leggi, innanzi richiamate, evidenziano, altresì, il pieno rispetto, da parte delle disposizioni legislative di cui trattasi (e, di conseguenza, dei provvedimenti amministrativi adottati in loro applicazione), del principio della proporzionalità delle misure rispetto al fine perseguito. L’invocato articolo 8 della C.E.D.U. neppure è violato, atteso che lo stesso consente l’ingerenza dell’autorità pubblica quando essa risulti necessaria, come nella specie, alla “protezione della salute”, finalità questa non revocabile in dubbio nella normativa emergenziale in esame. Le disposizioni legislative in esame risultano, infine, non discriminatorie e, dunque, non in contrasto con i parametri convenzionali e comunitari indicati in ricorso. Invero, come sopra esposto, le misure previste in caso di inadempimento all’obbligo vaccinale sono legittimamente e ragionevolmente giustificate, in quanto si ricollegano al volontario mancato adempimento di un obbligo di sicurezza gravante sul dipendente che viene ad incidere sul rapporto sinallagmatico proprio del rapporto di lavoro e regolamentano, pertanto, una fattispecie peculiare alla quale non sono in alcun modo assimilabili quelle altre (diverse) in cui la legge prevede la corresponsione di un assegno alimentare o di una indennità pur in ipotesi di sospensione ” (cfr. Tar Lazio, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469).
La questione della non debenza della retribuzione o di altri compensi o emolumenti comunque denominati è stata affrontata dalla sentenza n. 15 del 2023, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa alla disposizione di cui all’art. 4-ter, d.l. n. 44/2021, nella parte in cui ha previsto che, per il periodo di sospensione, conseguente al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, ivi compreso l’assegno alimentare.
La pronuncia, benché riguardante la previsione dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, esprime principi estensibili anche alle altre categorie di lavoratori per le quali il legislatore, nella fase dell’emergenza pandemica, ha previsto analoghi obblighi di sottoposizione a vaccinazione, stabilendo conseguenze in tutto simili sullo svolgimento del rapporto di lavoro per l’ipotesi di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione proposta considerando che: - l’effetto previsto dalla citata disposizione (a differenza di quanto avviene in altri casi, come ad esempio in ipotesi di sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare) è la conseguenza della libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi, scelta in ogni momento rivedibile; - venendo temporaneamente meno la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, e dunque la causa della corresponsione del trattamento retributivo, non potrebbe configurarsi quale soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale quale l’assegno alimentare, non costituente il corrispettivo dell’attività lavorativa svolta, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l’erogazione dell’assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, la Corte ha ritenuto non irragionevole che il legislatore ne abbia fatto a lui carico quando l’evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l’evento stesso rifletta invece una scelta - pur legittima - del prestatore d’opera (così, Tar Lazio, sez. I quater, 21 ottobre 2025, n. 18166).
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
3. Sulla domanda di annullamento e risarcitoria.
Da quanto precede, quindi, tanto la domanda caducatoria che risarcitoria, devono essere respinte, stante la legittimità dei provvedimenti impugnati.
4. Sulla domanda di accertamento dedotta dal ricorrente.
Al riguardo, il ricorrente ha chiesto, tanto nel ricorso principale, quanto nel ricorso per motivi aggiunti esclusivamente quanto segue: «l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di assenza ingiustificata e la relativa condanna dell’Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno».
Sul punto, alla luce di quanto sopra detto, la domanda deve essere respinta, posto che in conformità alla normativa vigente ratione temporis deve essere escluso in favore del ricorrente il diritto alla retribuzione, ad altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Va rammentato, infatti, che l’art. 9 quinquies, d.l. n. 52 del 2021, convertito in l. da l. n. 87 del 2021 e ss.mm.ii., stabilisce che « Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati .».
Per converso, il ricorrente solo con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 10 ottobre 2025 ha lamentato per la prima volta e senza la formulazione di una previa domanda di accertamento –in sede tanto di ricorso principale, quanto di ricorso per motivi aggiunti - che gli atti impugnati devono essere annullati anche nella parte in cui hanno previsto, come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, una detrazione di anzianità di grado e mancata maturazione della licenza ordinaria per il ricorrente in quanto la stessa non è prevista né dall’art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 né dalla normativa che contempla ipotesi tipiche di detrazione dell’anzianità per i militari estranee alla presente fattispecie.
Si conviene, infatti, che, similmente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa per la previsione dell’art. 4-ter, d.l. n. 44/2021, «Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria» (ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16).
Dall’applicazione dell’art. 9 quinquies, d.l. n. 52 del 2021, convertito in l. da l. n. 87 del 2021 e ss.mm.ii, così come per l’art. 4-ter del DL n. 44/2021, si ritiene, cioè, debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi previste, che attengono esclusivamente a retribuzione e altri compensi o emolumenti, con conseguente illegittimità di atti o pretese con i quali si sia proceduto difformemente. D’altronde, sul piano processuale, al di là del fatto che parte ricorrente non ha dedotto in ricorso o nei motivi aggiunti specifiche censure al riguardo - circostanza superabile non venendo in rilievo interessi legittimi e atti autoritativi in parte qua -, è dirimente la mancanza, come accennato, di una specifica domanda, quantomeno di accertamento, sul punto.
5. Conclusioni e spese.
Pertanto, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese, attesa la particolarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
TO Di IO, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
LO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NA | TO Di IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.