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Sentenza 18 novembre 2021
Sentenza 18 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2021, n. 42235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42235 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. RR PE RL 2. IC OD RL avverso il decreto del 03/02/2021 del TRIBUNALE di MESSINA sentita la relazione svolta dal Consigliere ET ARia RO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, pronunciandosi in sede di opposizione ex art. 59, co. 6 d. Igs. 159/2011, ha confermato il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva respinto le istanze di ammissione del credito vantato nei confronti della impresa confiscata "Galleria d'Arte Valerie di Famà Nicolina" da: - PA SC s.r.l. a titolo di fornitura di generi alimentari dal 19 maggio 2018 al 23 giugno 2018, per l'importo complessivo di euro 17.915,30; - CI OD RL a titolo di fornitura di generi alimentari dal 8 maggio 2018 al 25 giugno 2018, per l'importo complessivo di euro 16.409,84. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42235 Anno 2021 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 08/10/2021 La decisione si fonda sul difetto di prova certa in ordine alla anteriorità del credito ex art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Ricorrono la PA SC s.r.l. e la CI OD RL, tramite i rispettivi difensori e procuratori speciali. 3. La società PA SC s.r.l. propone un unico, articolato motivo, con il quale denuncia vizio argomentativo. 3.1. Anzitutto la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un "macroscopico errore" laddove ha negato valore alle fatture documentanti il credito sul rilievo che molte di esse fossero prive di sottoscrizione. In realtà tutte le fatture prodotte a corredo della istanza di riconoscimento del credito (che vengono allegate anche al ricorso) recano, in calce, la sottoscrizione del destinatario per ricevuta e consegna della merce. 3.2. In secondo luogo la società creditrice aveva corroborato l'istanza di riconoscimento attraverso la produzione del registro IVA delle fatture, dal quale risulta la corretta registrazione delle fatture in data anteriore al sequestro, evincibile anche dalla regolare annotazione delle fatture emesse in successione temporale nei confronti di altri soggetti. 3.3. La ricorrente evidenzia, infine, che: l'amministratore giudiziario aveva dato parere favorevole al riconoscimento del credito risultante, evidentemente, dalla annotazione nella contabilità dell'impresa debitrice sottoposta a misura di prevenzione;
l'amministratore giudiziario ha proseguito il rapporto commerciale con la ricorrente e tutte le forniture di merce effettuate troverebbero puntuale riscontro in altrettanti eventi svoltisi presso la sala ricevimenti gestita dalla "Galleria d'Arte Valerie di Famà Nicolina". 4. CI OD RL formula un unico, articolato motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. 4.1. La ricorrente lamenta che il Tribunale si sarebbe attenuto a criteri eccessivamente rigidi nella valutazione della prova della anteriorità del credito. Osserva che la documentazione prodotta fornirebbe adeguata dimostrazione della condizione in parola avuto riguardo a: le fatture che recano in calce l'attestazione di consegna;
la rispondenza delle stesse a quanto regolarmente annotato nelle scritture contabili;
la evincibilità, dalla stessa contabilità del debitore, della effettiva consegna della merce nel periodo anteriore al sequestro;
la circostanza che quelle forniture erano state curate dall'agente Maesano Andrea Orazio al quale erano state versate le relative provvigioni in data anteriore al 2 sequestro;
il fatto che la merce era stata consegnata dall'impresa di trasporti Speed Go s.r.l. alla quale erano stati pagati i corrispettivi regolarmente fatturati in data anteriore al sequestro. 4.2. La ricorrente evidenzia come il Tribunale sia incorso in una "macroscopica contraddizione" quando sostiene che il rapporto non sia proseguito dopo il sequestro, quando in realtà è circostanza nota all'amministratore giudiziario e ampiamente documentata in atti che la CI OD ha continuato a fornire merce in costanza di amministrazione giudiziaria dal 25 giugno 2018 fino al 5 agosto 2020, maturando un credito di euro 31.545,35, rimasto a tutt'oggi insoddisfatto. 4.3. Si lamenta, poi, che il Tribunale, facendo stretta applicazione del disposto dell'art. 59, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, abbia impedito alla parte di provare per testimoni la data di insorgenza del credito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PA SC RL è fondato;
mentre il ricorso di CI OD è inammissibile. 2. Il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa Sanpaolo S.P.A., Rv. 279627). 3. Si discute di caratteri, natura e funzione dell'atto avente data certa ex art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011, a mente del quale: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro» ove ricorrano determinate condizioni, successivamente elencate. Il presupposto dell'anteriorità del credito assolve alla specifica funzione di «evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato» (Corte cost., sent. n. 94 del 2015; citata in motivazione da Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Island Refinancing S.r.l.). In tale ottica va interpretata e applicata la previsione dell'art. 2704 cod. civ. laddove si occupa dei requisiti di certezza della scrittura privata priva di autenticazione, stabilendo che la data «non è certa [...] se non dal giorno in cui la 3 scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento». Al riguardo la elaborazione della giurisprudenza civile, maturata sull'omologa procedura fallimentare, è consolidata nel senso che: «L'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa» (cfr. tra le altre Sez. 1 civ., n. 23425 del 17/11/2016, Rv. 642656; conf. Sez. 1 civ. n. 22430 del 2009, Rv. 610687; Sez. 1 civ., n. 23793 del 2006, Rv. 594602). Con la precisazione che il fatto idoneo a dimostrare la data certa non può risolversi in un atto proprio della stessa parte interessata alla prova (Sez. 6 civ., n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344). In sostanza, combinando i principi espressi dall'art. 2704 cod. civ. con l'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011, risulta che gli indicatori possono essere i più vari e mutare caso per caso;
quel che conta è che il credito sia riferibile con certezza a una data anteriore al sequestro, avendo di mira lo scopo che l'art. 52 si prefigge: scongiurare il pericolo di riconoscere l'esistenza di crediti simulati incidenti sul valore del bene confiscato. 4. Il ricorso della PA SC s.r.l. 4.1. Le censure articolate con un unico motivo si incentrano sul vizio di contraddittorietà della motivazione (o di travisamento della prova) che chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al procedimento e, dunque, le distorsioni rispetto al patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione dei giudici di merito rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. La ricorrente deduce, nella sostanza: - la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione), consistente nell'insieme degli elementi che nel loro complesso consentono di affermare, in termini certi, l'insorgenza del credito in data anteriore al sequestro;
- l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie), nella parte in cui il 4 Tribunale persevera nell'errore, già commesso dal giudice delegato, di reputare assente in "molte" fatture la sottoscrizione che invece è presente su tutte. 4.2. Le doglianze colgono nel segno. 4.2.1. Nel rispetto del principio di autosufficienza, la ricorrente ha allegato al ricorso le "fatture" prodotte dinanzi al giudice delegato, in sede di udienza di ammissione al passivo. Il collegio ha potuto verificare che si tratta di "fatture accompagnatorie" che, contrariamente a quanto rilevato da giudice delegato e Tribunale, recano, tutte, in calce la sottoscrizione del destinatario della merce. L'errore in cui è incorso il giudice di merito è attribuibile, verosimilmente, a un esame frettoloso della documentazione, che gli ha impedito di osservare come alcune fatture siano composte da due pagine, sì da recare la sottoscrizione in fondo alla seconda pagina. È vero che le fatture accompagnatorie, pur corredate da documento di trasporto, non bastano, da sole, a dimostrare "la data certa" della fornitura (cfr. Sez. 6 civ. n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344), tuttavia, in questo caso, il palese travisamento della risultanza probatoria assume rilievo allorché si somma con un ulteriore vizio di travisamento per omissione. 4.2.2. Il Tribunale ha omesso di valutare altri significativi indici, che costituiscono fatti potenzialmente idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento: - la corretta registrazione delle fatture in data anteriore al sequestro, evincibile anche dalla regolare annotazione delle fatture emesse in successione temporale nei confronti di altri soggetti in uno alla attestazione, proveniente da un notaio, che la contabilità della PA SC s.r.l. è stata regolarmente tenuta;
- corrispondente annotazione nei libri contabili dell'impresa sottoposta a confisca di prevenzione in data verosimilmente anteriore allo spossessamento conseguito al provvedimento di prevenzione (per tale ragione, a quanto è dato capire, l'amministratore giudiziario aveva dato parere favorevole alla ammissione del credito). 5. Il ricorso della CI OD s.r.l. 5.1. L'atto di impugnazione non indica con sufficiente chiarezza e certezza da quale specifico dato probatorio incontestabile - in tesi pretermesso dal giudice di merito - risulti la data certa. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 5 5.2. In questo caso, a differenza di quello precedente, non risulta alcuna attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, della regolare tenuta delle scritture contabili. Su questo rilevante aspetto, che il ricorrente non riesce a scalfire, si fonda il provvedimento di rigetto di ammissione del credito. Al riguardo va ricordato che, richiamando i principi illustrati in esordio, la Sez. 6 civile (sentenza n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344) ha annullato il decreto impugnato che, in sede di opposizione ex art. 98 legge fall., aveva ammesso al passivo un credito per fornitura di calcestruzzo, desumendolo dai documenti di trasporto, sottoscritti anche dal vettore, dei quali veniva affermata l'anteriorità rispetto al fallimento, senza che tale affermazione fosse suffragata dalla registrazione ovvero dalla presenza di un fatto diverso ed idoneo a conferire la certezza necessaria a renderli opponibili alla massa. 5.3. Va dato atto alla ricorrente che il Tribunale è incorso in un travisamento per omissione, laddove ha rilevato che la fornitura non è proseguita dopo l'applicazione della misura di prevenzione, poiché - come risulta dai documenti allegati al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza - non può revocarsi in dubbio che la CI OD abbia proseguito il rapporto commerciale con l'amministratore giudiziario, maturando un credito di diverse decine di migliaia di euro. Il travisamento, tuttavia, non infirma l'apparato motivazionale del decreto impugnato, essendo privo del carattere della decisività: la prosecuzione della fornitura non sarebbe in grado, da sola, di ribaltare l'esito decisorio. 5.4. L'art. 59, comma 8, d. Igs. n. 159 del 2011 prevede che all'udienza dinanzi al Tribunale in sede di opposizione, ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. La ricorrente si duole della irragionevolezza di una simile previsione che impedirebbe alla parte di provare per testimoni la data certa dell'atto da cui scaturisce il credito. La doglianza rimane però astratta, poiché non viene specificato, nel concreto, come e attraverso quali testimoni, la ricorrente avrebbe potuto dimostrare la sussistenza della condizione richiesta. Peraltro la difesa sembra non tenere conto che la fase di opposizione dinanzi al Tribunale è preceduta dalla fase di verifica dei crediti da parte del giudice delegato, il quale, a mente dell'art. 59, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011, può assumere, di ufficio, tutte le opportune informazioni, senza limitazioni di sorta. 6 6. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato in relazione alla posizione della società PA pesce s.r.I., con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso della società CI OD. S.r.l. consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato in relazione alla PA pesce s.r.l. con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso di CI OD s.r.l. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2021 Il Consigliere estensore ET AR RO / - Rsa Pezzullo — ---------- Il;
residente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, pronunciandosi in sede di opposizione ex art. 59, co. 6 d. Igs. 159/2011, ha confermato il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva respinto le istanze di ammissione del credito vantato nei confronti della impresa confiscata "Galleria d'Arte Valerie di Famà Nicolina" da: - PA SC s.r.l. a titolo di fornitura di generi alimentari dal 19 maggio 2018 al 23 giugno 2018, per l'importo complessivo di euro 17.915,30; - CI OD RL a titolo di fornitura di generi alimentari dal 8 maggio 2018 al 25 giugno 2018, per l'importo complessivo di euro 16.409,84. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42235 Anno 2021 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 08/10/2021 La decisione si fonda sul difetto di prova certa in ordine alla anteriorità del credito ex art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Ricorrono la PA SC s.r.l. e la CI OD RL, tramite i rispettivi difensori e procuratori speciali. 3. La società PA SC s.r.l. propone un unico, articolato motivo, con il quale denuncia vizio argomentativo. 3.1. Anzitutto la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un "macroscopico errore" laddove ha negato valore alle fatture documentanti il credito sul rilievo che molte di esse fossero prive di sottoscrizione. In realtà tutte le fatture prodotte a corredo della istanza di riconoscimento del credito (che vengono allegate anche al ricorso) recano, in calce, la sottoscrizione del destinatario per ricevuta e consegna della merce. 3.2. In secondo luogo la società creditrice aveva corroborato l'istanza di riconoscimento attraverso la produzione del registro IVA delle fatture, dal quale risulta la corretta registrazione delle fatture in data anteriore al sequestro, evincibile anche dalla regolare annotazione delle fatture emesse in successione temporale nei confronti di altri soggetti. 3.3. La ricorrente evidenzia, infine, che: l'amministratore giudiziario aveva dato parere favorevole al riconoscimento del credito risultante, evidentemente, dalla annotazione nella contabilità dell'impresa debitrice sottoposta a misura di prevenzione;
l'amministratore giudiziario ha proseguito il rapporto commerciale con la ricorrente e tutte le forniture di merce effettuate troverebbero puntuale riscontro in altrettanti eventi svoltisi presso la sala ricevimenti gestita dalla "Galleria d'Arte Valerie di Famà Nicolina". 4. CI OD RL formula un unico, articolato motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. 4.1. La ricorrente lamenta che il Tribunale si sarebbe attenuto a criteri eccessivamente rigidi nella valutazione della prova della anteriorità del credito. Osserva che la documentazione prodotta fornirebbe adeguata dimostrazione della condizione in parola avuto riguardo a: le fatture che recano in calce l'attestazione di consegna;
la rispondenza delle stesse a quanto regolarmente annotato nelle scritture contabili;
la evincibilità, dalla stessa contabilità del debitore, della effettiva consegna della merce nel periodo anteriore al sequestro;
la circostanza che quelle forniture erano state curate dall'agente Maesano Andrea Orazio al quale erano state versate le relative provvigioni in data anteriore al 2 sequestro;
il fatto che la merce era stata consegnata dall'impresa di trasporti Speed Go s.r.l. alla quale erano stati pagati i corrispettivi regolarmente fatturati in data anteriore al sequestro. 4.2. La ricorrente evidenzia come il Tribunale sia incorso in una "macroscopica contraddizione" quando sostiene che il rapporto non sia proseguito dopo il sequestro, quando in realtà è circostanza nota all'amministratore giudiziario e ampiamente documentata in atti che la CI OD ha continuato a fornire merce in costanza di amministrazione giudiziaria dal 25 giugno 2018 fino al 5 agosto 2020, maturando un credito di euro 31.545,35, rimasto a tutt'oggi insoddisfatto. 4.3. Si lamenta, poi, che il Tribunale, facendo stretta applicazione del disposto dell'art. 59, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, abbia impedito alla parte di provare per testimoni la data di insorgenza del credito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PA SC RL è fondato;
mentre il ricorso di CI OD è inammissibile. 2. Il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa Sanpaolo S.P.A., Rv. 279627). 3. Si discute di caratteri, natura e funzione dell'atto avente data certa ex art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011, a mente del quale: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro» ove ricorrano determinate condizioni, successivamente elencate. Il presupposto dell'anteriorità del credito assolve alla specifica funzione di «evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato» (Corte cost., sent. n. 94 del 2015; citata in motivazione da Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Island Refinancing S.r.l.). In tale ottica va interpretata e applicata la previsione dell'art. 2704 cod. civ. laddove si occupa dei requisiti di certezza della scrittura privata priva di autenticazione, stabilendo che la data «non è certa [...] se non dal giorno in cui la 3 scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento». Al riguardo la elaborazione della giurisprudenza civile, maturata sull'omologa procedura fallimentare, è consolidata nel senso che: «L'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa» (cfr. tra le altre Sez. 1 civ., n. 23425 del 17/11/2016, Rv. 642656; conf. Sez. 1 civ. n. 22430 del 2009, Rv. 610687; Sez. 1 civ., n. 23793 del 2006, Rv. 594602). Con la precisazione che il fatto idoneo a dimostrare la data certa non può risolversi in un atto proprio della stessa parte interessata alla prova (Sez. 6 civ., n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344). In sostanza, combinando i principi espressi dall'art. 2704 cod. civ. con l'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011, risulta che gli indicatori possono essere i più vari e mutare caso per caso;
quel che conta è che il credito sia riferibile con certezza a una data anteriore al sequestro, avendo di mira lo scopo che l'art. 52 si prefigge: scongiurare il pericolo di riconoscere l'esistenza di crediti simulati incidenti sul valore del bene confiscato. 4. Il ricorso della PA SC s.r.l. 4.1. Le censure articolate con un unico motivo si incentrano sul vizio di contraddittorietà della motivazione (o di travisamento della prova) che chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al procedimento e, dunque, le distorsioni rispetto al patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione dei giudici di merito rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. La ricorrente deduce, nella sostanza: - la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione), consistente nell'insieme degli elementi che nel loro complesso consentono di affermare, in termini certi, l'insorgenza del credito in data anteriore al sequestro;
- l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie), nella parte in cui il 4 Tribunale persevera nell'errore, già commesso dal giudice delegato, di reputare assente in "molte" fatture la sottoscrizione che invece è presente su tutte. 4.2. Le doglianze colgono nel segno. 4.2.1. Nel rispetto del principio di autosufficienza, la ricorrente ha allegato al ricorso le "fatture" prodotte dinanzi al giudice delegato, in sede di udienza di ammissione al passivo. Il collegio ha potuto verificare che si tratta di "fatture accompagnatorie" che, contrariamente a quanto rilevato da giudice delegato e Tribunale, recano, tutte, in calce la sottoscrizione del destinatario della merce. L'errore in cui è incorso il giudice di merito è attribuibile, verosimilmente, a un esame frettoloso della documentazione, che gli ha impedito di osservare come alcune fatture siano composte da due pagine, sì da recare la sottoscrizione in fondo alla seconda pagina. È vero che le fatture accompagnatorie, pur corredate da documento di trasporto, non bastano, da sole, a dimostrare "la data certa" della fornitura (cfr. Sez. 6 civ. n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344), tuttavia, in questo caso, il palese travisamento della risultanza probatoria assume rilievo allorché si somma con un ulteriore vizio di travisamento per omissione. 4.2.2. Il Tribunale ha omesso di valutare altri significativi indici, che costituiscono fatti potenzialmente idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento: - la corretta registrazione delle fatture in data anteriore al sequestro, evincibile anche dalla regolare annotazione delle fatture emesse in successione temporale nei confronti di altri soggetti in uno alla attestazione, proveniente da un notaio, che la contabilità della PA SC s.r.l. è stata regolarmente tenuta;
- corrispondente annotazione nei libri contabili dell'impresa sottoposta a confisca di prevenzione in data verosimilmente anteriore allo spossessamento conseguito al provvedimento di prevenzione (per tale ragione, a quanto è dato capire, l'amministratore giudiziario aveva dato parere favorevole alla ammissione del credito). 5. Il ricorso della CI OD s.r.l. 5.1. L'atto di impugnazione non indica con sufficiente chiarezza e certezza da quale specifico dato probatorio incontestabile - in tesi pretermesso dal giudice di merito - risulti la data certa. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 5 5.2. In questo caso, a differenza di quello precedente, non risulta alcuna attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, della regolare tenuta delle scritture contabili. Su questo rilevante aspetto, che il ricorrente non riesce a scalfire, si fonda il provvedimento di rigetto di ammissione del credito. Al riguardo va ricordato che, richiamando i principi illustrati in esordio, la Sez. 6 civile (sentenza n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344) ha annullato il decreto impugnato che, in sede di opposizione ex art. 98 legge fall., aveva ammesso al passivo un credito per fornitura di calcestruzzo, desumendolo dai documenti di trasporto, sottoscritti anche dal vettore, dei quali veniva affermata l'anteriorità rispetto al fallimento, senza che tale affermazione fosse suffragata dalla registrazione ovvero dalla presenza di un fatto diverso ed idoneo a conferire la certezza necessaria a renderli opponibili alla massa. 5.3. Va dato atto alla ricorrente che il Tribunale è incorso in un travisamento per omissione, laddove ha rilevato che la fornitura non è proseguita dopo l'applicazione della misura di prevenzione, poiché - come risulta dai documenti allegati al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza - non può revocarsi in dubbio che la CI OD abbia proseguito il rapporto commerciale con l'amministratore giudiziario, maturando un credito di diverse decine di migliaia di euro. Il travisamento, tuttavia, non infirma l'apparato motivazionale del decreto impugnato, essendo privo del carattere della decisività: la prosecuzione della fornitura non sarebbe in grado, da sola, di ribaltare l'esito decisorio. 5.4. L'art. 59, comma 8, d. Igs. n. 159 del 2011 prevede che all'udienza dinanzi al Tribunale in sede di opposizione, ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. La ricorrente si duole della irragionevolezza di una simile previsione che impedirebbe alla parte di provare per testimoni la data certa dell'atto da cui scaturisce il credito. La doglianza rimane però astratta, poiché non viene specificato, nel concreto, come e attraverso quali testimoni, la ricorrente avrebbe potuto dimostrare la sussistenza della condizione richiesta. Peraltro la difesa sembra non tenere conto che la fase di opposizione dinanzi al Tribunale è preceduta dalla fase di verifica dei crediti da parte del giudice delegato, il quale, a mente dell'art. 59, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011, può assumere, di ufficio, tutte le opportune informazioni, senza limitazioni di sorta. 6 6. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato in relazione alla posizione della società PA pesce s.r.I., con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso della società CI OD. S.r.l. consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato in relazione alla PA pesce s.r.l. con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso di CI OD s.r.l. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2021 Il Consigliere estensore ET AR RO / - Rsa Pezzullo — ---------- Il;
residente