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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo n. 38-1/2025 depositato il 24 febbraio 2025 da Play ME s.r.l. in liquidazione, cod. fis c. e partita IVA n.
01135650354, in persona della liquidatrice unica e legale rappresentante TI IN (cod. fisc. [...], e FIT GE Soc.
Sportiva Dilettantistica a r.l. in liquidazione, cod. fisc. e partita IVA n. 02194140352, in persona della liquidatrice unica e legale rappresentante
TI IN (cod. fisc. [...],
p.e.c.: cristinacampanini@pec.it), entrambe con sede in Reggio Emilia, Via Mazzacurati n.ri 1/3 e
1/4, rappresentate e difese dall'Avv. Giulio Ter zi con domicilio eletto presso il suo Studio in Reggio
Emilia, via Emilia all'Ospizio n. 48;
ritenuto che
, a seguito della recente modifica del
CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
rilevato che l'art. 2 comma 1 lett. h) del CCII definisce il “gruppo di imprese” come «l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione
e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica;
a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società
o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto»; rilevato che la successiva lettera i), per definire i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, rinvia ai gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettino i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafo 7, della Direttiva 231/34 UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013;
ritenuto che
, in relazione a Play ME srl in liquidazione e FIT GE Soc. Sportiva
Dilettantistica a r.l. in liquidazione, sussistano i presupposti per l'apertura di una l iquidazione giudiziale di gruppo ex art.286 CCII in quanto: i)
Play ME ha il controllo totalitario di FIT
GE, possedendo il 100% del suo capitale sociale;
ii) Play ME pratica una sostanziale attività di direzione e coordinamento nei confronti di FIT GE, in forza del possesso dell'intero capitale sociale e del contratto di affitto di ramo d'azienda; iii) hanno entrambe il medesimo liquidatore;
iv) hanno la medesima sede legale;
rilevato che la controllante Play ME srl non è tenuta a predisporre il bilancio consolidato con FIT
GE, in quanto non supera i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 27 del D. Lgs.
9.4.1999 n. 127, come risulta da informativa in nota integrativa (v. docc. 37, 38); sentito il Giudice Relatore in camera di consi glio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, sia in relazione al centro di interessi principale della società controllante, sia comunque avendo ciascuna società sede legale in Reggio Emilia;
considerato che
le due società ricorrenti sono assoggettate alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato al riguardo che FIT GE è una società sportiva dilettantistica costituita e operante nella forma di società a responsabilità limitata: essa statutariamente prevede l'asse nza di fine di lucro (docc. 4, 42), ma la sua gestione (come pure avviene nelle s.s.d. e nelle a.s.d.) tende ad essere, di fatto, esercizio di attività anche economica per il perseguimento di un lucro oggettivo, indispensabile per coprire i costi di funzionamento;
rilevato, inoltre, che FIT GE ha la forma di s.r.l., ed è, quindi, riconducibile al libro V del codice civile: svolgendo attività economica d'impresa nel settore sportivo, ed è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, posto che supera i requisiti patrimoniali ed economici stabiliti dall'art. 2 lett. d) CCII per essere qualificata
“impresa minore” (vedi doc. 38); vista la giurisprudenza di legittimità (Cass.
24948/2019) che ritiene che con riferimento alle società che si trovano in liqui dazione – fase fisiologicamente destinata alla cessazione dell'attività ed al pagamento dei debiti – lo stato di insolvenza deve essere apprezzato considerando se i beni e le attività della società siano sufficienti al pagamento dei suoi debiti;
da ciò discende che, in presenza di un ammontare di questi ultimi molto elevato, è comunque onere della società, al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza, dare la prova della proprietà di beni o di attività o disponibilità finanziarie sufficienti per soddisfare i propri creditori;
ritenuto dunque che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integral e soddisfacimento dei creditori sociali: ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte;
ritenuto che
le società ricorrenti versano effettivamente in stato di insolvenza e gli elementi attivi del loro patrimonio sociale non consent ono di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali come desumibile dalle loro stesse dichiarazioni e dalla documentazione versata in atti;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo e che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co V CCII;
ritenuto che
sussistono preesistenti reciproci collegamenti di natura economica e contrattuale, nonché elementi relativi alla composizione dei patrimoni delle imprese che rendono utile la liquidazione unitaria del gruppo, in ragione del collegamento sinergico delle procedure liquidative per il miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del Gruppo. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49,
54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo nei confronti di Play ME s.r.l. in liquidazione, cod. fisc. e partita IVA n.
01135650354, in persona della liquidatrice unica e legale rappresentante TI IN (cod. fisc. [...], e FIT GE Soc.
Sportiva Dilettantistica a r.l. in liquidazione, cod. fisc. e partita IVA n. 02194140352, in persona della liquidatrice unica e legale rappresentante
TI IN (cod. fisc. [...],
p.e.c.: cristinacampanini@pec.it) , entrambe con sede in Reggio Emilia, Via Mazzacurati n.ri 1/3 e
1/4; nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina il dott. Federico Spattini curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in gra do di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 27 maggio 2025 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle società sottoposte a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o med iante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della f allita;
dispone che la presente sentenza venga notificata alle società sottoposte a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 4 marzo 2025 nell a camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali del
Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
Francesco Parisoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo n. 38-1/2025 depositato il 24 febbraio 2025 da Play ME s.r.l. in liquidazione, cod. fis c. e partita IVA n.
01135650354, in persona della liquidatrice unica e legale rappresentante TI IN (cod. fisc. [...], e FIT GE Soc.
Sportiva Dilettantistica a r.l. in liquidazione, cod. fisc. e partita IVA n. 02194140352, in persona della liquidatrice unica e legale rappresentante
TI IN (cod. fisc. [...],
p.e.c.: cristinacampanini@pec.it), entrambe con sede in Reggio Emilia, Via Mazzacurati n.ri 1/3 e
1/4, rappresentate e difese dall'Avv. Giulio Ter zi con domicilio eletto presso il suo Studio in Reggio
Emilia, via Emilia all'Ospizio n. 48;
ritenuto che
, a seguito della recente modifica del
CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
rilevato che l'art. 2 comma 1 lett. h) del CCII definisce il “gruppo di imprese” come «l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione
e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica;
a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società
o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto»; rilevato che la successiva lettera i), per definire i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, rinvia ai gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettino i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafo 7, della Direttiva 231/34 UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013;
ritenuto che
, in relazione a Play ME srl in liquidazione e FIT GE Soc. Sportiva
Dilettantistica a r.l. in liquidazione, sussistano i presupposti per l'apertura di una l iquidazione giudiziale di gruppo ex art.286 CCII in quanto: i)
Play ME ha il controllo totalitario di FIT
GE, possedendo il 100% del suo capitale sociale;
ii) Play ME pratica una sostanziale attività di direzione e coordinamento nei confronti di FIT GE, in forza del possesso dell'intero capitale sociale e del contratto di affitto di ramo d'azienda; iii) hanno entrambe il medesimo liquidatore;
iv) hanno la medesima sede legale;
rilevato che la controllante Play ME srl non è tenuta a predisporre il bilancio consolidato con FIT
GE, in quanto non supera i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 27 del D. Lgs.
9.4.1999 n. 127, come risulta da informativa in nota integrativa (v. docc. 37, 38); sentito il Giudice Relatore in camera di consi glio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, sia in relazione al centro di interessi principale della società controllante, sia comunque avendo ciascuna società sede legale in Reggio Emilia;
considerato che
le due società ricorrenti sono assoggettate alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato al riguardo che FIT GE è una società sportiva dilettantistica costituita e operante nella forma di società a responsabilità limitata: essa statutariamente prevede l'asse nza di fine di lucro (docc. 4, 42), ma la sua gestione (come pure avviene nelle s.s.d. e nelle a.s.d.) tende ad essere, di fatto, esercizio di attività anche economica per il perseguimento di un lucro oggettivo, indispensabile per coprire i costi di funzionamento;
rilevato, inoltre, che FIT GE ha la forma di s.r.l., ed è, quindi, riconducibile al libro V del codice civile: svolgendo attività economica d'impresa nel settore sportivo, ed è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, posto che supera i requisiti patrimoniali ed economici stabiliti dall'art. 2 lett. d) CCII per essere qualificata
“impresa minore” (vedi doc. 38); vista la giurisprudenza di legittimità (Cass.
24948/2019) che ritiene che con riferimento alle società che si trovano in liqui dazione – fase fisiologicamente destinata alla cessazione dell'attività ed al pagamento dei debiti – lo stato di insolvenza deve essere apprezzato considerando se i beni e le attività della società siano sufficienti al pagamento dei suoi debiti;
da ciò discende che, in presenza di un ammontare di questi ultimi molto elevato, è comunque onere della società, al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza, dare la prova della proprietà di beni o di attività o disponibilità finanziarie sufficienti per soddisfare i propri creditori;
ritenuto dunque che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integral e soddisfacimento dei creditori sociali: ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte;
ritenuto che
le società ricorrenti versano effettivamente in stato di insolvenza e gli elementi attivi del loro patrimonio sociale non consent ono di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali come desumibile dalle loro stesse dichiarazioni e dalla documentazione versata in atti;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo e che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co V CCII;
ritenuto che
sussistono preesistenti reciproci collegamenti di natura economica e contrattuale, nonché elementi relativi alla composizione dei patrimoni delle imprese che rendono utile la liquidazione unitaria del gruppo, in ragione del collegamento sinergico delle procedure liquidative per il miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del Gruppo. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49,
54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo nei confronti di Play ME s.r.l. in liquidazione, cod. fisc. e partita IVA n.
01135650354, in persona della liquidatrice unica e legale rappresentante TI IN (cod. fisc. [...], e FIT GE Soc.
Sportiva Dilettantistica a r.l. in liquidazione, cod. fisc. e partita IVA n. 02194140352, in persona della liquidatrice unica e legale rappresentante
TI IN (cod. fisc. [...],
p.e.c.: cristinacampanini@pec.it) , entrambe con sede in Reggio Emilia, Via Mazzacurati n.ri 1/3 e
1/4; nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina il dott. Federico Spattini curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in gra do di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 27 maggio 2025 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle società sottoposte a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o med iante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della f allita;
dispone che la presente sentenza venga notificata alle società sottoposte a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 4 marzo 2025 nell a camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali del
Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
Francesco Parisoli