Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3795/2022 tra le parti:
ATTORE
p. IVA Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. GIANCARLO CATAVELLO, cf C.F._1
- domicilio: Via San Calimero 7, Milano, presso il difensore
- PEC: Email_1
CONVENUTI
, cf Controparte_1 C.F._2
- difesa: avv. UMBERTO LANZA, cf C.F._3
- domicilio: Largo Europa 12, Padova, presso il difensore
- PEC: Email_2
cf Parte_2 C.F._4
- difesa: avv. ALBERTO TEDOLDI, cf C.F._5 avv. DANIELA PARISI, cf C.F._6
- domicilio: Via Podgora 12, Milano, presso il difensore
- PEC: Email_3
Email_4
ALDO CAROSIO, cf , contumace C.F._7
OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sezione Specializzata dell'Impresa in materia societaria
1
BMPS: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 esercitare l'azione di regresso nei confronti di:
1) dott. AL AR (c.f. ), residente in [...]
Capitaniato n. 15, nella qualità di ex Responsabile della Direzione Finanza di
CA IA PO ET S.p.A.;
2) dott. (c.f. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Riviera Tiso Camposampiero n. 2, nella qualità di ex Consigliere di CA
IA PO ET S.p.A.;
3) dott. (c.f. ), residente in [...], Corso Parte_2 C.F._4
Concordia n. 8, nella qualità di ex Condirettore Generale Vicario di CA
IA PO ET S.p.A.,
- per l'effetto, condannare in favore di Parte_1
1) dott. AL AR (c.f. ), al pagamento della somma di € C.F._7
23.400,00;
2) dott. (c.f. ), al pagamento della Controparte_1 C.F._2 somma di € 22.100,00;
3) dott. (c.f. , al pagamento della somma di € Parte_2 C.F._8
19.600,00; tutti in ragione delle rispettive responsabilità e quote sopra specificate, oltre al pagamento degli interessi legali dal 31.3.2005 sino all'effettivo saldo, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza, nonché al risarcimento del danno per mancata tempestiva corresponsione dello equivalente pecuniario da liquidarsi, avendo riguardo alle somme capitali come determinate e come via via annualmente rivalutate in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio, in relazione agli impieghi presumibili del denaro in relazione alla qualità di imprenditore commerciale del settore finanziario di o in subordine in via Parte_1 equitativa in misura pari all'interesse annuo del 6% o secondo tasso annuo diverso da determinarsi secondo equità a far tempo dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza, oltre che degli interessi legali sulle somme capitali rivalutate dalla data dell'emananda sentenza sino al saldo.
- Con vittoria delle spese di lite.”
: Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: CP_1 nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione Cont dell'azione di regresso svolta da - e di ogni pretesa dalla stessa avanzata ad ogni titolo - avverso il dott. nel presente giudizio, e conseguentemente CP_1 Cont rigettare le domande di nei confronti del dott. CP_1
2 nel merito, in ogni caso: rigettare tutte le domande (sia di accertamento che di Cont condanna) di nei confronti del dott. , ivi incluse le domande di CP_1 corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi, nonché di risarcimento dei danni.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Testori: Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previo ogni provvedimento meglio visto e ritenuto,
In via preliminare e, comunque, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta Cont prescrizione dell'azione spiegata da e, comunque, rigettare ogni domanda attrice.
In ogni caso, con vittoria di spese.
La lite
Riassumendo avanti a questa Sezione specializzata la causa già introdotta avanti al Tribunale di Siena, e definita da quel giudice con ordinanza di incompetenza del 14.10.2020 contro la quale l'attrice ha proposto istanza per regolamento di competenza, rigettata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 30.9.2021, la (di seguito: ha Parte_1 CP_3 citato , e AL AR, essendo già Controparte_1 Parte_2 stata definita in via transattiva la lite nei confronti di altri convenuti CP_4
ed ) inizialmente evocati in giudizio.
[...] Controparte_5
L'attrice espone che:
1. il Ministero dell'Economia e Finanza, con DM dell'11.2.2005 su proposta della ha comminato sanzioni per illeciti amministrativi CP_6 ai convenuti, ex consigliere di amministrazione ( ), ex condirettore CP_1 generale vicario ( ed ex responsabile della Direzione Finanza Pt_2
(AR) della CA IA PO ET SP (“ ”), CP_7 successivamente fusa per incorporazione in CP_3
2. , attinta dalle sanzioni quale debitrice solidale (art. 195/9 CP_7
TUF), ha pagato le somme esatte dall'autorità amministrativa per un totale di € 792.000, di cui:
a. € 23.400 imputati a AR,
b. € 22.100 imputati a , CP_1
c. € 19.600 imputati a Pt_2
3 Poiché la legge impone alla di agire in regresso nei confronti dei Pt_1 responsabili degli illeciti sanzionati, l'attrice chiede la condanna dei convenuti a rimborsarle le somme pagate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rimasto contumace AR, si sono costituiti e CP_1 Pt_2
• sollevando (entrambieccezione di prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa: l'azione di regresso si prescriverebbe nello stesso termine previsto per il debito principale, e tale sarebbe quello quinquennale previsto sia per la natura del debito (art. 28 L. 689/1981), sia per il rapporto societario che sta alla base dell'obbligo solidale della CA e del regresso medesimo (art. 2949 CC); se dunque avesse realmente pagato la sanzione in data CP_3
30.3.2005, come da lei affermato, la domanda di regresso notificata con l'atto di citazione avanti al Tribunale di Siena nel dicembre 2018 risulterebbe formulata ben oltre il termine, come pure la messa in mora inviata nel maggio 2012;
• affermando (Pagnan) l'infondatezza nel merito della domanda, non avendo (unica destinataria della sanzione) provato: CP_3
o né la responsabilità dei convenuti,
o né di aver fornito alla tutti gli elementi idonei a CP_6 escludere la responsabilità, pur essendosi a suo tempo CP_7 impegnata a sostenere le difese dei suoi funzionari,
o né la sussistenza di una responsabilità dei convenuti nei confronti dell'attrice, derivante da una qualche condotta colposa o dolosa non giustificata dall'organizzazione o da condotte della
CA medesima.
Acquisita la documentazione prodotta, comprese le memorie già depositate ai sensi dell'art. 183 CPC avanti al Tribunale di Siena (motivo per il quale non sono stati concessi nuovi termini per le stesse memorie), con le quali non erano state avanzate istanze istruttorie, a parte produzioni documentali, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.
La decisione
I convenuti costituiti hanno eccepito la prescrizione dell'azione di regresso di sostenendo, sotto un primo punto di vista, che questa avrebbe CP_3 necessariamente lo stesso termine dell'azione principale – fissato, nella
4 fattispecie, in cinque anni;
replica l'attrice sostenendo che quella di regresso dev'essere considerata un'azione a sé stante, sicché, non essendo previsto un termine breve, deve applicarsi quello ordinario di dieci anni.
La sussistenza di contrasti interpretativi in ordine alla natura – e, conseguentemente, al tempo di prescrizione - di azioni denominate dalla legge
“di regresso” è risaputa, esse essendo state ricondotte, alternativamente, al regresso vero e proprio tra condebitori solidali, alla surrogazione, o a fattispecie terze e speciali.
Osserva questo collegio che, quand'anche si volesse ritenere che la pretesa della CA non abbia tra i suoi elementi costitutivi l'accertamento dell'illecito amministrativo compiuto dai suoi funzionari, ma l'avvenuta anticipazione di una obbligazione facente loro carico – con conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione previsto per le sanzioni amministrative - si dovrebbe comunque affermare che l'obbligo di pagamento gravante sull'istituto bancario e quello successivo di rivalersi sui responsabili degli illeciti trova la sua fonte nel rapporto societario che lega il primo ai secondi. Invero, è proprio e solo in forza di tale rapporto che la Corte di legittimità, in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto sussistente quella del Tribunale delle Imprese, con pronuncia avente forza di giudicato in questa causa.
Se, dunque, non può più mettersi in dubbio che la presente azione sia da inquadrare tra quelle relative a rapporti societari, deve applicarsi a essa la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2949 CC.
Ciò detto, questo tribunale non condivide l'assunto della attrice secondo il quale il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui la sanzione amministrativa sarebbe divenuta definitiva e inoppugnabile, proprio per la considerazione, dalla stessa attrice valorizzata, che il titolo che fonda la domanda di regresso non è la responsabilità per l'illecito, ma si fonda su un titolo autonomo, ma l'anticipazione della somma dovuta, effettuata in ragione della solidarietà passiva.
Conseguentemente, quel termine ha iniziato a decorrere nel momento in cui ha eseguito il pagamento in vece dei suoi funzionari. CP_3
Considerato, dunque, che detto pagamento è stato effettuato il 30.3.2005, il diritto di rivalsa si è estinto per prescrizione a fine marzo 2009.
La domanda nei confronti di e è respinta. CP_1 Pt_2
5 Diversa è la conclusione nei confronti di AR, rimasto contumace e a cui, pertanto, non possono estendersi gli effetti di una eccezione stricto sensu sollevata dagli altri.
Per quanto riguarda AR, risulta dai documenti agli atti che:
i. con provvedimento dell'11.2.2005 il Ministero dell'Economia e Finanza ha irrogato a funzionari della CA IA PO ET SP (poi
), e a questa stessa in via solidale, sanzioni per illeciti Controparte_8 amministrativi (doc. 2);
ii. tra i funzionari sanzionati figura il dr. AL AR, al quale sono state imputate violazioni di obblighi facenti carico agli intermediari finanziari
(artt. 26, 27 e 28 del Regolamento n. 11522/1998) e comminate CP_6 sanzioni per complessivi € 23.400;
iii. in data 30.3.2005 la ha pagato il totale delle sanzioni (doc. 3). Pt_1
A norma dell'art. 195 dLgs 58/1998, nella formulazione vigente fino al
2015, “Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili”; ma, anche indipendentemente dall'obbligo di regresso, il diritto della società di rivalersi nei confronti dell'autore della violazione dev'essere riconosciuto in base al principio generale di personalità della responsabilità negli illeciti amministrativi e della conseguente natura solo indiretta della responsabilità di eventuali altri soggetti tenuti solidalmente al pagamento;
principio che trova espressione nell'art. 6 L. 689/1981, in forza del quale “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.”
È noto che ha incorporato la , subentrando ex CP_3 Controparte_8 lege in tutti i suoi rapporti attivi e passivi;
ne segue il diritto della attrice di ripetere la somma pagata dal responsabile diretto degli illeciti sanzionati, oltre agli interessi legali decorrenti dalla messa in mora del 7.6.2012.
6 Alla soccombenza segue l'addebito delle spese del giudizio, liquidate in applicazione del DM 147/2022:
- per il giudizio di merito, sulla base dello scaglione di valore fino a €
26.000, parametri compresi tra i minimi e i medi in ragione della limitata complessità della causa, con esclusione della fase istruttoria in quanto già svolta e liquidata avanti al giudice a quo;
- per il regolamento di competenza, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, parametri compresi tra i minimi e i medi;
rimborso dovuto solo ai convenuti e e a carico di non CP_1 Pt_2 CP_3 anche da AR alla Pt_3
dovrà rimborsare anche le spese vive, limitato il contributo
[...] unificato alla somma corrispondente alla domanda svolta nei suoi confronti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:
- condanna AL AR a pagare a la Parte_1 somma di € 23.400, oltre interessi con decorrenza dal 7.6.2012, e a rifonderle le spese del giudizio di merito, liquidate in € 3.501,00, di cui € 3.000 per compensi professionali ed € 501,00 per esborsi, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge;
- rigetta le domande nei confronti di e di Controparte_1 CP_9
e condanna l'attrice a rifondere loro le spese del giudizio, liquidate in
[...] favore di ciascuno in € 3.000,00 per compensi professionali relativi alla fase di merito, e in € 3.000,00 per i compensi relativi al regolamento di competenza, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Firenze, 19 aprile 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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