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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2024, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Anna Laura Magliulo, all'esito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 2786/2021 avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”
TRA
, nata il [...] a [...], c.f. , residente in S. Maria Parte_1 C.F._1
la Carità (NA) alla via Scafati n. 172bis ed elettivamente domiciliata ivi alla via Scafati n. 11 presso lo studio dell'avv. Anna Rosanova, c.f. , dalla quale è rappresentata e difesa giusta C.F._2
procura in atti;
attore;
CONTRO
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], c.f. CP_1
e , nata a [...] -NA- il 05.03.1976, C.F._3 Controparte_2
residente in [...], c.f. C.F._4 elettivamente domiciliati in Lusciano (CE) alla via I. Silone n. 30 presso lo studio dell'avv. Maria
Agnese Arbore del Foro di Napoli Nord (c.f. ) dalla quale sono rappresentati C.F._5
e difesi giusta procura in atti;
convenuti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività
1 ivi verbalizzata. In particolare, all'udienza fissata per il giorno 18 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti depositavano note congiunte, facendo presente di aver transatto la presente controversia, con conseguente cessazione della materia del contendere, e domandando altresì la compensazione delle spese di lite, pur sempre in modo congiunto. In ultimo, domandavano l'ordine di cancellazione della trascrizione della presente domanda giudiziale.
Sul punto, si osserva che produce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia (Cass. 4884/96; 12614/95; Cass.
3265/95), potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass. 11581/2005; 2265/08).
Deve dichiararsi all'uopo la cessata materia del contendere poiché intervenuta la transazione. Spese compensate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, così provvede,
- Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara la compensazione delle spese;
- Autorizza il Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 alla cancellazione della trascrizione del 28.06.2021 nn. 32018/2388 presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 della domanda giudiziale ex art. 2901
c.c. della scrittura privata di compravendita del 14.01.2021, autenticata nelle firme dal Notaio
(Rep. n.6736 e Racc. n.4339), avente ad oggetto il cespite sito in Castellammare di Persona_1
Stabia (NA) alla Traversa Savorito n. 2, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castellammare di Stabia al foglio 4, particella 801, sub 1, zona censuaria 2, cat. D/8.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Torre Annunziata, lì 19.12.2024
Il Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo
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