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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/05/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 08/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1358/2025 promossa da c.f. e da Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Donatella Poggi, con domicilio in Biella, via Leonardo da Vinci 2;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Campiglia Parte_1 Parte_2
Cervo il 16 giugno 2007, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Campiglia Cervo al numero 1, parte II, serie A, anno 2007.
Dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
Con ricorso congiunto depositato il 01/04/2025 le parti hanno chiesto di dichiararsi la separazione alle condizioni da esse concordate nonché di pronunciarsi il divorzio. All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le condizioni della separazione pattuite dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite. Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1358 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Campiglia Cervo il 16 giugno 2007, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Campiglia Cervo al numero 1, parte II, serie A, anno 2007;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Campiglia Cervo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 08/05/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 08/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1358/2025 promossa da c.f. e da Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Donatella Poggi, con domicilio in Biella, via Leonardo da Vinci 2;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Campiglia Parte_1 Parte_2
Cervo il 16 giugno 2007, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Campiglia Cervo al numero 1, parte II, serie A, anno 2007.
Dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
Con ricorso congiunto depositato il 01/04/2025 le parti hanno chiesto di dichiararsi la separazione alle condizioni da esse concordate nonché di pronunciarsi il divorzio. All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le condizioni della separazione pattuite dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite. Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1358 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Campiglia Cervo il 16 giugno 2007, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Campiglia Cervo al numero 1, parte II, serie A, anno 2007;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Campiglia Cervo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 08/05/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore