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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 27 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3212/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Santangelo ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via N. Sole n.
73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 06.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere presentato, in data
10.05.2024, domanda per usufruire di congedo straordinario di gg 730 (dal
01.06.2024 al 31.05.2026 ) al fine di assistere la di lui madre Persona_2 nata ad [...] il [...]; che l' , con comunicazione datata CP_1
17.06.2024, accoglieva la domanda, limitando il periodo del congedo a gg 314 e, quindi, fino a tutto il 10.04.2025; che l' non indicava in virtù di quali CP_1
motivi avesse concesso il congedo straordinario per un numero di giornate inferiore a quello richiesto (pari al numero massimo di giornate previste dalla legge) e, presumibilmente, tanto avveniva poiché il ricorrente in passato aveva già usufruito di n. 416 giorni di congedo straordinario per assistere la minore figlia (nata a [...] in data [...]); che il ricorrente Persona_3
impugnava il provvedimento innanzi al Comitato Provinciale in data CP_1
31.7.2024; che la determinazione dell' era illegittima per violazione CP_1 dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n.
119/2011.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa ogni declaratoria di legge, dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente ad usufruire giusta domanda n. a1980114 di un totale di gg 730 di congedo straordinario per la assistenza della di lui madre nt a Avigliano il 07.03.1929; per l'effetto Persona_2 condannare l' a riconoscere al ricorrente ulteriori 416 giorni di congedo CP_1
straordinario per la assistenza della madre sig.ra nt a Persona_2
Avigliano il 7.3.1929 e dunque fino a tutto il 31.05.2026; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1
rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 27 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la
2 decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto ad usufruire del congedo straordinario per l'assistenza della di lui madre nella misura massima di
730 giorni, come domandati, in luogo dei 314 giorni autorizzati.
Avverso le rivendicazioni attoree insorge deducendone la infondatezza CP_1 sulla base dell'assunto secondo cui il limite biennale previsto dalla normativa di riferimento e pari a 730 giorni sarebbe complessivo, con la conseguenza che, avendo parte ricorrente già fruito nella propria vita lavorativa di giorni 416 di congedo straordinario per l'assistenza della di lui figlia, potrebbe richiedere per l'assistenza dell'ulteriore familiare, nella specie la di lui madre, il congedo straordinario per il solo periodo residuo e, quindi, per n. 314 giorni (giorni n. 730 complessivi - giorni n. 416 già fruiti).
L'impostazione dell' appare sconfessata dal costante orientamento della CP_1
Suprema Corte che, al riguardo, ha statuito: “Il diritto al congedo per handicap grave, di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, applicabile "ratione temporis", secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 2, 3 e 32 Cost., deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale - non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11031 del 05.05.2017) e dalla stessa legge e, in particolare, dall'art. 4 del D.lgs 18 luglio 2011 n. 119 che, con l'introduzione del comma 5 bis all'art. 42 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, ha previsto: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata
a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del
3 soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo
33, comma 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”.
Orbene, in applicazione di quanto sopra, atteso che il limite biennale nella vita lavorativa dell'istante attiene a ciascuna persona portatrice di handicap, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente ad usufruire di un totale di giorni pari a 730 di congedo straordinario per l'assistenza della di lui madre, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
riconoscere ulteriori 416 giorni di congedo straordinario e, quindi, fino a tutto il
31.05.2026.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 06.11.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertato il diritto del ricorrente ad usufruire di un totale di giorni pari a
730 di congedo straordinario per l'assistenza della di lui madre, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a riconoscere ulteriori CP_1
416 giorni di congedo straordinario e, quindi, fino a tutto il 31.05.2026;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.600,00
4 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 27 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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