Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 14510/2018 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14510/2018 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Secondigliano Parte_1
166 presso le avv.te Sonia Di Palma e Maria Passariello, dalle quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del ope legis rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla Via Armando Diaz 11
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
pagina 1 di 5
si è costituito l'ente convenuto chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di quella della Regione Campania, e comunque rigettare la domanda perché infondata, o compensare le somme dovute dal convenuto all'attore con quelle percepite da quest'ultimo a titolo di indennizzo ex lege 210/1992, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ora la causa va decisa. Persona_1
Il è titolare passivo della obbligazione risarcitoria dedotta in Controparte_1 giudizio, in base al principio enunciato da Cass. 21695/2022: “Costituisce indirizzo consolidato e assai risalente di questa Corte (si veda già Cass. Sez. U. n. 576 del 2008) quello secondo cui in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il è Controparte_1 responsabile per i danni, provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto (fra le tante da ultimo Cass. n. 11360 del 2018 - relativa a trasfusione eseguita nel 1992 - e n. 8405 del 2020).”; tale principio non risulta modificato a seguito di normativa entrata in vigore successivamente al 1992, che abbia specificamente modificato le competenze in materia di prevenzione della trasmissione di malattie mediante sangue infetto.
Il CTU nominato nel corso del presente giudizio, con analitica valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha così concluso: “1) Visti gli atti allegati, considerate anche le altre possibili vie di trasmissione del virus dell'epatite C, come fattore causale, sia prima che immediatamente dopo l'epoca dei fatti lamentati dalla parte attorea, dall'evoluzione clinica dello stato di salute del signor , come evincibile da tutta la documentazione medica in atti, si propende, in Pt_1 ragione dei tempi di insorgenza ed anche in mancanza di concrete ipotesi diagnostiche alternative, che l'eziologia dell'epatite, denominata HCV riscontrata al signor , sia molto probabilmente Pt_1 secondaria alle multiple emotrasfusioni ricevute in occasione delle varie degenze ospedaliere cui fu sottoposto presso l'ospedale Pausilipon di Napoli dal 05/03/2005 al 19/05/2005. 2) Per quanto attiene alla valutazione del danno biologico occorso al signor questo verrà inteso, non sussistendo al Pt_1 momento postumi permanenti, come "lesione temporanea” all'integrità psicofisica dello stesso che ha esplicato un'incidenza negativa sulla sua attività quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali dello stesso. Pertanto, per quanto affermato nelle “Considerazioni medico legali” e nelle “Conclusioni medico legali”, il periodo d'inabilità sofferto dalla parte attorea, a seguito della epatopatia HCV correlata, può essere riconducibile alla fase acuta dell' infezione virale sofferta, che ha presentato scarse evidenze clinico / sintomatologiche e pertanto appare congruo definire un periodo globale di
I.T.P. di trenta giorni al 50%, (acuzie dell'infezione), a cui può far seguito un altrettanto periodo di trenta giorni d'inabilità temporanea ridotta I.T.P. al 25% (periodo di convalescenza). Va inoltre considerato che a seguito della Leucemia L.A., non fu possibile, per i gravi effetti collaterali, praticare la terapia specifica in uso all'epoca per l'epatite C con i farmaci a base di Interferone/Ribavirina, al fine pagina 2 di 5 di ottenere una “possibile guarigione” dall'infezione virale. Tale cura comportava, all'epoca, una probabilità di guarigione non superiore al 35%, visto il genotipo virale di cui era portatore la parte attorea, che risultava altamente resistente a tale cura. In ragione delle considerazioni sopra esposte, la terapia con Interferone/Ribavirina veniva posticipata di almeno 6 mesi (180 giorni), per permettere di curare al meglio la Leucemia L.A., questa “dilazione nel tempo” della terapia, non ha comunque prodotto significativi aggravamenti della epatopatia, ciò nonostante in considerazione di tale dilazione appare congruo stabilire un danno biologico e definire un ulteriore periodo di inabilità temporanea ridotta (I.T.P.) al 10 % per i 180 giorni richiesti al posticipo del trattamento terapeutico specifico. Per quanto attiene al follow-up epatologico e valutando sia le conclusioni della Commissione Medica Ospedaliera di Caserta con prot. 199/08/ML/V del 29/09/2008 e la successiva C.T.U. relata nell'anno 2013 dalla dott.ssa , può essere riconosciuto un danno di lieve entità ascrivibile all'8° Per_2 categoria Tabella A - D.P.R. 31/12/81 n. 834, sino alla conclusione della terapia con i nuovi farmaci denominati D.D.A., che hanno comportato la definitiva eliminazione del virus C;
tale cura iniziata nel
Luglio 2017 si è protratta per le 12 settimane successive. Infine considerando le condizioni cliniche del signor , evidenziate agli atti e la successiva guarigione dell'epatite, a seguito, della terapia Pt_1 intrapresa con i nuovi farmaci innovativi, definiti D.D.A. a totale carico del non si ritiene di CP_3 valutare ulteriori periodi di inabilità derivanti dal danno biologico temporaneo”. Con una relazione suppletiva, il CTU ha chiarito che a carico di “per il danno anatomico epatico Pt_1 non documentabile e/o ipotizzabile, di lieve entità ascrivibile all'8° categoria Tabella A - D.P.R. 31/12/81 n. 834, venga riconosciuto, in via equitativa un danno biologico permanente del 2% (DUE PER CENTO), valutabile in base alla tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano.”.
Come affermato da Cass. 25805/2024: “In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.” Sussistono le condizioni, nel presente caso, per ritenere più probabile che non, che , all'epoca un bimbo di 9 anni, sia Parte_1 stato contagiato dal virus a causa delle multiple trasfusioni a lui praticate presso l'ospedale Pausilipon nel 2005; ciò deriva, come chiarito dal CTU, dai tempi d'insorgenza del contagio subito dopo le trasfusioni (ultima trasfusione il 16/5/2005, prima positività all'HCV il 2/10/2006), e dalla mancanza di ipotesi diagnostiche alternative (oltre alle emotrasfusioni, il contagio avviene normalmente attraverso strumenti infetti con cui vengono praticati il piercing, il tatuaggio, l'agopuntura: ma l'attore non presenta segni di essersi sottoposto all'epoca a tali pratiche, e del resto aveva 9 anni…). Nel rispondere alle osservazioni critiche del alla Controparte_1 sua relazione, il CTU ha spiegato perché, una volta accertato (come più probabile che non) che il sangue trasfuso ha trasmesso il virus HCV a , deve presumersi che il Pt_1 suddetto sia responsabile dell'evento: non risulta che i donatori del sangue CP_1 siano stati selezionati sottoponendo loro un questionario, che indagasse sui principali fattori di rischio associati a patologie trasmissibili per via ematica;
infatti, se è vero che pagina 3 di 5 una persona per circa 12 o 14 giorni può avere nel sangue il virus HCV ma risultare negativo al test teso a rilevare il contagio (periodo finestra), il sistema del questionario e dell'anamnesi serve proprio ad evitare che il sangue possa essere donato da soggetti che si trovino nel periodo finestra. Tale fonte di responsabilità del era Controparte_1 stata precisata dalla parte attrice nella prima memoria ex art. 183.6 cpc.
Applicando le tabelle elaborate del Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale, vanno liquidati in favore di euro 4657,50 per l'invalidità temporanea ed euro Pt_1
3553 per l'invalidità permanente – il tutto senza personalizzare il danno, non risultando che ne sussistano gli estremi;
si precisa che il danno non patrimoniale così calcolato include quello morale. Pertanto, il andrebbe condannato a pagare Controparte_1
a la somma di euro 8210,50; oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 16/3/2005 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 1632005 alla presente pronuncia.
La stessa parte attrice ha depositato una sentenza del 39/3/2013 di questo Tribunale, colla quale
Tale sentenza non risulta impugnata. Cass. 32550/2024 ha affermato: “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio Controparte_1
a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato la detraibilità, dall'importo risarcitorio riconosciuto, delle somme in futuro percipiende dal danneggiato a titolo di indennizzo, sebbene queste fossero determinabili in base alla prova, già acquisita, dell'importo annuo corrisposto).”. Il , costituendosi, ha eccepito la compensatio lucri Controparte_1 cum damno, ma non ha provato in alcun modo né se l'indennizzo ex L. 210/1992 sia stato effettivamente versato, né quale ne sia la misura. Pertanto, in base al principio sopra enunciato, l'eccezione formulata dalla parte convenuta non può essere accolta. Né il Tribunale può conoscere d'ufficio le tabelle elaborate dal per Controparte_1 liquidare gli indennizzi da trasfusione di sangue infetto: come affermato da Cass.
pagina 4 di 5 26525/2024 “L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del
1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere.”, e le tabelle in questione, così come i decreti ministeriali in base ai quali viene determinato il tasso sogli antiusura, non costituiscono atti normativi. La domanda va quindi accolta nei termini sopra riportati;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14510/2018 rgac tra:
, attore;
, convenuto;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara il responsabile di aver contagiato Controparte_1 [...]
con emotrasfusioni a lui praticate tra il 5 e il 16/3/2005 in Parte_1
Napoli;
2) Condanna il convenuto a risarcire i danni subiti dall'attore nell'evento, CP_1 che liquida in euro 8.210,50; oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 16/3/2005 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 16/3/2005 alla presente pronuncia;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate in euro 540, di cui euro 40 per spese vive, oltre Iva e Cp;
4) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che CP_1 liquida in € 264 per esborsi ed € 5100 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore delle avv.te Sonia Di Palma e Maria Passariello. Così deciso in Portici in data 20/2/2025 Il giudice unico
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