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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 870 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 13 novembre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Casalincontrada, via Fellonice n. 120, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Di Luzio, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Casalincontrada, via Fellonice n. 5;
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la dichiarazione di scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con la resistente , celebrato a Las Tunas (Cuba) e Controparte_1
trascritto presso il Comune di Casalincontrada nel 2010 (anno 2010, n. 7, parte II, serie C). Il ricorrente ha richiesto che lo scioglimento sia pronunciato alle stesse condizioni già stabilite con la sentenza di separazione del 21 novembre 2023, resa all'esito del procedimento iscritto al R.G.
n. 1299/2022 di questo Tribunale.
A sostegno della domanda il ha premesso che la separazione si è protratta Pt_1
ininterrottamente dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, senza alcuna possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti. Dalla
loro unione è nato il figlio minore , attualmente collocato prevalentemente presso il Per_1
padre, con affidamento condiviso e responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo dai genitori.
Come detto, il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni già previste in sede di separazione, tra cui l'assegnazione della casa coniugale al padre, il contributo al mantenimento del figlio da parte della madre (€ 100,00 mensili, rivalutabili ISTAT) e la suddivisione delle spese straordinarie al 50%. Ha dedotto che entrambi hanno la propria indipendenza economica, con assenza, quindi, di debenza di qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile.
La resistente è rimasta contumace. Controparte_1
Tanto brevemente premesso in merito alle posizioni delle parti, la domanda di divorzio deve essere accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza sullo status resa da questo Tribunale in data 23
febbraio 2023, resa nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1299/2022. Ricorre, quindi, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b legge n. 898/70, dovendosi altresì ritenere, attese le risultanze degli atti di causa (la persistente volontà del ricorrente di addivenire ad una pronuncia di divorzio e la mancata costituzione delle resistente), che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Passando alle condizioni di divorzio e, in particolare, all'affido del figlio minore, il ricorrente ha chiesto l'integrale conferma delle condizioni di separazione, concordate con accordo nel corso del giudizio di separazione e fatte proprie dal Tribunale con la sentenza definitiva resa in data 21 novembre 2023.
Considerato che
le condizioni relative all'affido del figlio minore, al diritto di visita e alla contribuzione del genitore non collocatario sono state concordate tra le parti e che in questa sede il ricorrente ne ha chiesto la conferma, in assenza di opposizione della parte resistente, ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda e confermare pienamente tali condizioni, le quali, del resto, sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie a norme imperative.
Conseguentemente dichiara che l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento ed il collocamento del figlio minore , l'entità del contributo della resistente al Persona_2 mantenimento di quest'ultimo nonché il diritto di visita della resistente siano disciplinati secondo le condizioni già stabilite in sede di separazione.
In considerazione del fatto che il ricorrente ha agito in giudizio mentre la resistente,
rimanendo contumace, ha impedito la possibilità di un accordo in questa sede, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti perché la resistente sia condannato alla refusione del 50% delle spese di lite (calcolate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni di diritto trattate), in favore dello Stato (stante l'ammissione provvisoria del ricorrente al benefizio del patrocinio a spese dello Stato), in forza del principio della soccombenza, con compensazione del rimanente 50%.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] l'[...], celebrato a Las Tunas (Cuba) e C.F._2
trascritto presso il Comune di Casalincontrada nel 2010 (anno 2010, n. 7, parte II, serie
C);
- dichiara che le condizioni del divorzio siano disciplinate secondo quanto già stabilito in sede di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori
incombenze di legge;
- condanna la resistente alla refusione del 50% delle spese legali, in favore dello Stato, che si quantificano in complessivi € 1.453,00 per compensi (già calcolati al 50%), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con compensazione
del rimanente 50%.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 870 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 13 novembre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Casalincontrada, via Fellonice n. 120, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Di Luzio, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Casalincontrada, via Fellonice n. 5;
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la dichiarazione di scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con la resistente , celebrato a Las Tunas (Cuba) e Controparte_1
trascritto presso il Comune di Casalincontrada nel 2010 (anno 2010, n. 7, parte II, serie C). Il ricorrente ha richiesto che lo scioglimento sia pronunciato alle stesse condizioni già stabilite con la sentenza di separazione del 21 novembre 2023, resa all'esito del procedimento iscritto al R.G.
n. 1299/2022 di questo Tribunale.
A sostegno della domanda il ha premesso che la separazione si è protratta Pt_1
ininterrottamente dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, senza alcuna possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti. Dalla
loro unione è nato il figlio minore , attualmente collocato prevalentemente presso il Per_1
padre, con affidamento condiviso e responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo dai genitori.
Come detto, il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni già previste in sede di separazione, tra cui l'assegnazione della casa coniugale al padre, il contributo al mantenimento del figlio da parte della madre (€ 100,00 mensili, rivalutabili ISTAT) e la suddivisione delle spese straordinarie al 50%. Ha dedotto che entrambi hanno la propria indipendenza economica, con assenza, quindi, di debenza di qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile.
La resistente è rimasta contumace. Controparte_1
Tanto brevemente premesso in merito alle posizioni delle parti, la domanda di divorzio deve essere accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza sullo status resa da questo Tribunale in data 23
febbraio 2023, resa nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1299/2022. Ricorre, quindi, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b legge n. 898/70, dovendosi altresì ritenere, attese le risultanze degli atti di causa (la persistente volontà del ricorrente di addivenire ad una pronuncia di divorzio e la mancata costituzione delle resistente), che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Passando alle condizioni di divorzio e, in particolare, all'affido del figlio minore, il ricorrente ha chiesto l'integrale conferma delle condizioni di separazione, concordate con accordo nel corso del giudizio di separazione e fatte proprie dal Tribunale con la sentenza definitiva resa in data 21 novembre 2023.
Considerato che
le condizioni relative all'affido del figlio minore, al diritto di visita e alla contribuzione del genitore non collocatario sono state concordate tra le parti e che in questa sede il ricorrente ne ha chiesto la conferma, in assenza di opposizione della parte resistente, ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda e confermare pienamente tali condizioni, le quali, del resto, sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie a norme imperative.
Conseguentemente dichiara che l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento ed il collocamento del figlio minore , l'entità del contributo della resistente al Persona_2 mantenimento di quest'ultimo nonché il diritto di visita della resistente siano disciplinati secondo le condizioni già stabilite in sede di separazione.
In considerazione del fatto che il ricorrente ha agito in giudizio mentre la resistente,
rimanendo contumace, ha impedito la possibilità di un accordo in questa sede, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti perché la resistente sia condannato alla refusione del 50% delle spese di lite (calcolate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni di diritto trattate), in favore dello Stato (stante l'ammissione provvisoria del ricorrente al benefizio del patrocinio a spese dello Stato), in forza del principio della soccombenza, con compensazione del rimanente 50%.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] l'[...], celebrato a Las Tunas (Cuba) e C.F._2
trascritto presso il Comune di Casalincontrada nel 2010 (anno 2010, n. 7, parte II, serie
C);
- dichiara che le condizioni del divorzio siano disciplinate secondo quanto già stabilito in sede di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori
incombenze di legge;
- condanna la resistente alla refusione del 50% delle spese legali, in favore dello Stato, che si quantificano in complessivi € 1.453,00 per compensi (già calcolati al 50%), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con compensazione
del rimanente 50%.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi