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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11842/2023 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Mancino Loredana); Parte_1
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero;
-interveniente necessario-
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: come in ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
03/02/2025, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2912 del
15/06/2023 (resa nell'ambito del procedimento n. R. G. 55/2022) e ha sollecitato l'affidamento esclusivo dei figli minori (nato a [...] il [...]) Persona_1
e (nato a [...] il [...]), con diritto di visita del padre presso Persona_2
uno spazio neutro. La sentenza di divorzio, in particolare, confermando l'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, la regolamentazione del diritto di visita del padre e l'obbligo del resistente di corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 300,00 (€
150,00 per ciascuno) oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che non si cura Parte_1 CP_1
dei figli, non versa il contributo al mantenimento dei minori e non esercita il diritto di visita come stabilito in sede di accordo.
La ricorrente ha, poi, documentato che il resistente è imputato in un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 570 bis c.p. per la mancata corresponsione del mantenimento dei minori in violazione dei provvedimenti resi dal Tribunale di
Palermo nel giudizio di separazione personale.
Il resistente, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Con provvedimento del 14/05/2024 il Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di acquisire informazioni aggiornate sulle generali condizioni di vita delle parti e dei minori.
*******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citato ma non Controparte_1
costituitosi nel presente procedimento.
Ciò posto, nel caso di specie, si reputano sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dalla ricorrente.
Invero, con riguardo alla individuazione dei presupposti per la modifica richiesta, va evidenziato che per giurisprudenza pacifica i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori, e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, Cass. sentenza n. 25619 del 7/12/2007, tra le altre).
In particolare, al fine di ottenere le modifiche richieste deve integrarsi la sussistenza di
“giustificati motivi”, i quali “…sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (Cass. 08/05/2008,
n. 11488; v. Cass. 22/11/2007, n. 24321 per la separazione consensuale, nonché Cass.
14/11/1992, n. 12235).
Nel caso di specie la ricorrente ha allegato un sostanziale disinteresse materiale e morale del padre nei riguardi della vita dei figli minori, tanto che lo stesso non ha neppure corrisposto le somme previste a titolo di contributo al loro mantenimento.
Orbene, relativamente all'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, questo può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario o pregiudizievole all'interesse dei minori.
Pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006 - che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma,
c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola -, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate e della relazione dei servizi incaricati dal Tribunale, si ritengono sussistenti i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre Parte_1
In generale, si rileva infatti che il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali, ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al riguardo, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Occorre, poi, fare anche riferimento agli accertamenti svolti dai Servizi Sociali incaricati dal Tribunale i quali, nella relazione depositata in data 05/09/2024, hanno rilevato che: “I minori risultano in carico dal 2021 presso il Servizio Sociale di Comunità della
Quinta Circoscrizione di Questa Amministrazione, in seguito all'apertura del relativo fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni, con proc. n. 1410/2021. Da un confronto con la collega assistente sociale dott.ssa che sta a tutt'oggi, seguendo i minori, emerge che in effetti gli Per_3 stessi sono ben accuditi dalla madre e anche dal suo attuale compagno”.
Relativamente alle competenze relazionali e genitoriali paterne nei riguardi dei figli, dalla relazione richiamata emerge che: “i rapporti tra i minori ed il padre il sig.
[...] sono sporadici e scarsamente funzionali nella loro vita.”; “Lo stesso sig. CP_1 CP_1 conferma di non avere tempo per occuparsi dei suoi figli e , perché sempre Per_1 Per_2 impegnato in attività lavorative occasionali come giardiniere e perché deve prendersi cura dei suoi altri due figli (di 7 anni) e (di 4 anni), nel frattempo avuti Persona_4 Persona_5
da un'altra relazione ”; “Il sig. riferisce che spesso non può essere presente durante le CP_1
visite mediche cui è costretto a sottoporsi il figlio (in cura presso il servizio NPIA “Aiuto Per_2
Materno” e presso il P. O. “Ospedale dei Bambini”, per problemi cognitivi e comportamentali)
o durante gli incontri programmati con le scuole frequentate dai bambini. Per questo motivo lo stesso sig. ritiene più funzionale concedere l'affidamento esclusivo dei bambini CP_1 Per_1
e alla madre, ciò al fine di non creare problemi tutte le volte in cui è necessaria anche la Per_2 sua firma per autorizzare atti che riguardano i bambini e lui non può invece essere presente.”
I suddetti Servizi, inoltre, hanno osservato che: “Effettivamente l'affidamento esclusivo richiesto dalla sig.ra non comporterebbe ulteriori modifiche negative delle attuali Pt_1 condizioni di vita dei minori o pregiudizio per gli stessi;
di certo entrambi i bambini riferiscono di risentire della mancanza del padre, in particolare ribadisce più volte con amarezza, Per_1
durante il colloquio con lo scrivente, di sentirsi "escluso" dal padre” ( vedi relazione dei Servizi sociali trasmessa in data 5 settembre 2024). Si aggiunge che il disinteresse manifestato dal resistente nell'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale trova, poi, riscontro nel comportamento processuale tenuto dallo stesso, rimasto contumace nell'odierno procedimento.
Ora, dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi - i quali hanno il dovere di cooperare nell'assistenza, nell'educazione ed nell'istruzione - si stabilisce che il padre potrà in futuro incontrare i minori, quando ne farà richiesta, con le modalità stabilite dai Servizi sociali del
Comune di Palermo presso i locali dello Spazio Neutro.
Va dato incarico, pertanto, ai Servizi Sociali del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra i minori e il padre, , con onere di Controparte_1
relazionare al Giudice tutelare.
Per quanto non oggetto di modifica restano validi i provvedimenti attualmente in vigore.
*******
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della contumacia di parte resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente ed il
Pubblico Ministero, nella contumacia di , ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa disattesa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2912/2023 del Tribunale di Palermo emessa in data 15/06/2023:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato a [...] il Persona_1
31/10/2012) e (nato a [...] il [...]), alla madre Persona_2 Pt_1
, nata a [...] il [...], con facoltà per il padre di vederli secondo le
[...]
modalità indicate in parte motiva;
2) incarica i Servizi Sociali del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra i minori e il padre, , con le modalità specificate in Controparte_1
motivazione, con onere di relazione al Giudice tutelare;
3) lascia a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11842/2023 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Mancino Loredana); Parte_1
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero;
-interveniente necessario-
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: come in ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
03/02/2025, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2912 del
15/06/2023 (resa nell'ambito del procedimento n. R. G. 55/2022) e ha sollecitato l'affidamento esclusivo dei figli minori (nato a [...] il [...]) Persona_1
e (nato a [...] il [...]), con diritto di visita del padre presso Persona_2
uno spazio neutro. La sentenza di divorzio, in particolare, confermando l'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, la regolamentazione del diritto di visita del padre e l'obbligo del resistente di corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 300,00 (€
150,00 per ciascuno) oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che non si cura Parte_1 CP_1
dei figli, non versa il contributo al mantenimento dei minori e non esercita il diritto di visita come stabilito in sede di accordo.
La ricorrente ha, poi, documentato che il resistente è imputato in un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 570 bis c.p. per la mancata corresponsione del mantenimento dei minori in violazione dei provvedimenti resi dal Tribunale di
Palermo nel giudizio di separazione personale.
Il resistente, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Con provvedimento del 14/05/2024 il Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di acquisire informazioni aggiornate sulle generali condizioni di vita delle parti e dei minori.
*******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citato ma non Controparte_1
costituitosi nel presente procedimento.
Ciò posto, nel caso di specie, si reputano sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dalla ricorrente.
Invero, con riguardo alla individuazione dei presupposti per la modifica richiesta, va evidenziato che per giurisprudenza pacifica i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori, e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, Cass. sentenza n. 25619 del 7/12/2007, tra le altre).
In particolare, al fine di ottenere le modifiche richieste deve integrarsi la sussistenza di
“giustificati motivi”, i quali “…sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (Cass. 08/05/2008,
n. 11488; v. Cass. 22/11/2007, n. 24321 per la separazione consensuale, nonché Cass.
14/11/1992, n. 12235).
Nel caso di specie la ricorrente ha allegato un sostanziale disinteresse materiale e morale del padre nei riguardi della vita dei figli minori, tanto che lo stesso non ha neppure corrisposto le somme previste a titolo di contributo al loro mantenimento.
Orbene, relativamente all'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, questo può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario o pregiudizievole all'interesse dei minori.
Pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006 - che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma,
c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola -, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate e della relazione dei servizi incaricati dal Tribunale, si ritengono sussistenti i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre Parte_1
In generale, si rileva infatti che il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali, ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al riguardo, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Occorre, poi, fare anche riferimento agli accertamenti svolti dai Servizi Sociali incaricati dal Tribunale i quali, nella relazione depositata in data 05/09/2024, hanno rilevato che: “I minori risultano in carico dal 2021 presso il Servizio Sociale di Comunità della
Quinta Circoscrizione di Questa Amministrazione, in seguito all'apertura del relativo fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni, con proc. n. 1410/2021. Da un confronto con la collega assistente sociale dott.ssa che sta a tutt'oggi, seguendo i minori, emerge che in effetti gli Per_3 stessi sono ben accuditi dalla madre e anche dal suo attuale compagno”.
Relativamente alle competenze relazionali e genitoriali paterne nei riguardi dei figli, dalla relazione richiamata emerge che: “i rapporti tra i minori ed il padre il sig.
[...] sono sporadici e scarsamente funzionali nella loro vita.”; “Lo stesso sig. CP_1 CP_1 conferma di non avere tempo per occuparsi dei suoi figli e , perché sempre Per_1 Per_2 impegnato in attività lavorative occasionali come giardiniere e perché deve prendersi cura dei suoi altri due figli (di 7 anni) e (di 4 anni), nel frattempo avuti Persona_4 Persona_5
da un'altra relazione ”; “Il sig. riferisce che spesso non può essere presente durante le CP_1
visite mediche cui è costretto a sottoporsi il figlio (in cura presso il servizio NPIA “Aiuto Per_2
Materno” e presso il P. O. “Ospedale dei Bambini”, per problemi cognitivi e comportamentali)
o durante gli incontri programmati con le scuole frequentate dai bambini. Per questo motivo lo stesso sig. ritiene più funzionale concedere l'affidamento esclusivo dei bambini CP_1 Per_1
e alla madre, ciò al fine di non creare problemi tutte le volte in cui è necessaria anche la Per_2 sua firma per autorizzare atti che riguardano i bambini e lui non può invece essere presente.”
I suddetti Servizi, inoltre, hanno osservato che: “Effettivamente l'affidamento esclusivo richiesto dalla sig.ra non comporterebbe ulteriori modifiche negative delle attuali Pt_1 condizioni di vita dei minori o pregiudizio per gli stessi;
di certo entrambi i bambini riferiscono di risentire della mancanza del padre, in particolare ribadisce più volte con amarezza, Per_1
durante il colloquio con lo scrivente, di sentirsi "escluso" dal padre” ( vedi relazione dei Servizi sociali trasmessa in data 5 settembre 2024). Si aggiunge che il disinteresse manifestato dal resistente nell'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale trova, poi, riscontro nel comportamento processuale tenuto dallo stesso, rimasto contumace nell'odierno procedimento.
Ora, dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi - i quali hanno il dovere di cooperare nell'assistenza, nell'educazione ed nell'istruzione - si stabilisce che il padre potrà in futuro incontrare i minori, quando ne farà richiesta, con le modalità stabilite dai Servizi sociali del
Comune di Palermo presso i locali dello Spazio Neutro.
Va dato incarico, pertanto, ai Servizi Sociali del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra i minori e il padre, , con onere di Controparte_1
relazionare al Giudice tutelare.
Per quanto non oggetto di modifica restano validi i provvedimenti attualmente in vigore.
*******
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della contumacia di parte resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente ed il
Pubblico Ministero, nella contumacia di , ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa disattesa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2912/2023 del Tribunale di Palermo emessa in data 15/06/2023:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato a [...] il Persona_1
31/10/2012) e (nato a [...] il [...]), alla madre Persona_2 Pt_1
, nata a [...] il [...], con facoltà per il padre di vederli secondo le
[...]
modalità indicate in parte motiva;
2) incarica i Servizi Sociali del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra i minori e il padre, , con le modalità specificate in Controparte_1
motivazione, con onere di relazione al Giudice tutelare;
3) lascia a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.