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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1419/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BRACA IRENE Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. BRACA IRENE CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa il 31 luglio 1995, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 1995 Parte II Serie A n°146.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pisa il 31 luglio 1995 e trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 1995 Parte II Serie A n°146. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
Il tribunale prende atto che
• la figlia maggiorenne, continuerà a vivere in via prevalente presso la madre e ad Per_1
incontrare il padre quando vorrà, in base ai suoi impegni di vita e di studio.
• Il mantenimento della figlia maggiorenne parzialmente ancora non autosufficiente, Per_1
sarà diretto da parte di entrambi i genitori;
le spese straordinarie saranno a carico della madre.
• I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa l'uno nei confronti dell'altro.
• Spese di lite compensate interamente tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
pagina 2 di 3 Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 28/05/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1419/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BRACA IRENE Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. BRACA IRENE CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa il 31 luglio 1995, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 1995 Parte II Serie A n°146.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pisa il 31 luglio 1995 e trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 1995 Parte II Serie A n°146. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
Il tribunale prende atto che
• la figlia maggiorenne, continuerà a vivere in via prevalente presso la madre e ad Per_1
incontrare il padre quando vorrà, in base ai suoi impegni di vita e di studio.
• Il mantenimento della figlia maggiorenne parzialmente ancora non autosufficiente, Per_1
sarà diretto da parte di entrambi i genitori;
le spese straordinarie saranno a carico della madre.
• I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa l'uno nei confronti dell'altro.
• Spese di lite compensate interamente tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
pagina 2 di 3 Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 28/05/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3