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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 2971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2971/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...], il [...] (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti in v. Fonata n. 9; 21030, Cuveglio (VA), rappresentati e difesi dal procuratore
Avv. Giuseppe Bergamaschi (C.F. ) unitamente all'Avv. Maria Caterina CodiceFiscale_3
Bergamaschi (C.F. e Avv. Alessia Padovani (c.f. ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Firenze, via Luca Marenzio n. 24, domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'Avv. Katia Benvenuto (c.f. ), C.F._6
con studio in Varese, via Morazzone n. 5, giusta delega a calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE contro
con sede in Milano, Viale Fulvio Testi, 280 (C.F. e P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore con rappresentanza Dott.ssa giusta procura speciale CP_2
rilasciata in data 19/05/2021 avanti il Notaio Dott.ssa di Milano n. 45108 Rep. e n. Persona_1
14824 Racc., assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Colomba (C.F.
) e domiciliata presso il suo studio in Modena, Direzionale Centro Ferriere, C.F._7
Torre G, Via Ferruccio Lamborghini n. 81, giusta procura posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE:
In via preliminare, dovevasi esperire il tentativo di risoluzione della presente controversia stragiudizialmente mediante l' , obbligatoria per i contenziosi relativi a Controparte_3
contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche;
Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente CP_4
individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
Conseguentemente, dichiarando sussistere l'indeterminatezza dello stesso con violazione degli artt.
1346, 1284 II e III comma, 1418 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB comma 4 D. Lgs. 385/93, condannare la convenuta a dover ricalcolare il dovuto tenuto conto che andrà restituito solo il capitale con gli interessi calcolati ex art. 117 TUB o la diversa somma che parrà di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc
In via istruttoria: si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU chiesta e non ammessa
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c.;
Subordinatamente, sempre in via preliminare, non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto azionato, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
In via principale, nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino Controparte_1 all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
Con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, nei termini di legge, anche sulla base delle eventuali istanze di Controparte, sulla quale ricade l'onere della prova, a suffragio delle di lei infondate contestazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 5.12.2023, gli odierni attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1693/2023 del 12.10.2023, notificato il 26.10.2023, con il quale il Tribunale di Varese ingiungeva agli stessi di pagare a favore di parte convenuta la somma Controparte_1 di € 29.245,62 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché spese e diritti successivi occorse ed occorrende (all.1).
Le parti opponenti contestavano, in via preliminare, il mancato esperimento della mediazione, obbligatoria per i contenziosi relativi a contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
nel merito, contestavano la presenza di errori nell'applicazione del calcolo degli interessi nel contratto di prestito personale stipulato dalle parti attrici.
In data 5.3.2024, si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
l'emissione di ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183quater c.p.c. nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché in via principale di respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi Controparte_1 legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa.
Con provvedimento del 19.3.2024 ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., ritenuta superata l'eccezione relativa al mancato svolgimento della mediazione, veniva confermata la prima udienza di comparizione delle parti al 21.5.2025.
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice, con provvedimento del
23.5.2025, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Con ordinanza del 3.2.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande delle parti attrici non possono essere accolte per i motivi che si dirà.
In via preliminare, per quanto attiene all'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione, va osservato come, nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, a dato avvio alla procedura di mediazione, conclusasi negativamente Controparte_1
come da verbale depositato in data 13.05.2024.
L'eccezione, pertanto, può ritenersi ampiamente superata.
Nel merito, le parti attrici, non contestano la pretesa creditoria, bensì irregolarità nell'applicazione del calcolo degli interessi rispetto alle condizioni contrattuali.
Tale censura veniva espressa in modo generico nell'atto di citazione, ove venivano indicati solamente i principi generali in materia, senza declinare gli stessi nello specifico caso di specie.
Solamente nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., le parti attrici allegavano perizia econometrica, contestando “la violazione del principio di determinatezza perché nel contratto non si indica quale metodo di calcolo, se semplice o composto, verrà applicato”.
Inoltre, le parti attrici contestano la presenza di usura contrattuale ab origine, “posto che il TEG è pari al 26,923%; superiore, quindi, al TUS dei contratti del medesimo periodo e stessa categoria, che è pari al 16,6375%”.
Preliminarmente va specificato come il TEG si distingua dal TAEG, l'art. 121 T.U.B. definisce quest'ultimo quale “(…) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Il assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo CP_5
dell'operazione e non è qualificabile alla stregua di una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto e, pertanto, l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità del tasso per indeterminatezza ex art. 117, 6° co. TUB (Corte
d'Appello di Venezia, 2 febbraio 2021).
Per effetto delle nuove disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza, in adempimento della direttiva europea EU 2008/48/CE, dal 1° giugno 2011, il calcolo del TAEG comprende - a differenza di quanto previsto per il TEG - anche gli oneri fiscali.
Il TEG, invero, costituisce il tasso effettivo globale, strumentale all'accertamento dell'usura, in quanto serva a determinare il tasso massimo che non può essere oltrepassato secondo quanto previsto dalla legge n.108/96 contro usura.
Il TEG viene segnalato su base annuale, dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, a fini della determinazione della soglia d'usura; dall'aggregazione statistica del TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il tasso effettivo globale medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministero del Tesoro: tale valore aumentato della metà viene a costituire la soglia d'usura.
Il TAN, infine, indica il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG, non esprime il costo complessivo del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie).
Sul punto va osservato come il contratto sottoscritto fra le parti prevedeva che alla somma finanziata sarebbe stato applicato un TAN del 12,41% ed un TAEG del 13,80%, oltre ad un tasso di mora pari al 1,5% mensile - 18% annuo, ma con specifica pattuizione di una clausola di salvaguardia, del seguente tenore: “se al momento della conclusione del Contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge” - sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Al riguardo, si precisa, come risultante dalla documentazione versata in atti dall'odierna convenuta già nella fase monitoria, che i tassi convenuti fossero rispettosi della soglia usura all'epoca vigente.
Invero, alla data di sottoscrizione del contratto (febbraio 2020) la soglia relativa alla categoria “credito personale” era fissato nella misura del 16,30% su base annua (cfr. doc. 4).
Per quanto riguarda invece il tasso di mora lo stesso si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 3,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011
n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.
Poiché il T.E.G.M., al momento della conclusione del contratto era del 9,84%, il “tasso soglia di mora” era del 20,175%, quindi maggiore rispetto a quello del 18% previsto dal contratto.
Entrambi i tassi, pertanto, risultavano sottosoglia.
I dati predetti non mutano nemmeno alla luce delle contestazioni svolte nei confronti del piano di ammortamento alla francese.
Tale meccanismo di ammortamento prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto.
Siffatto meccanismo, tuttavia, non risulta di per sé contrario all'art. 1283 c.c., in quanto il piano di ammortamento alla francese è sicuramente legittimo quando segue il calcolo degli interessi, computati mese per mese, relativamente al capitale residuo al mese precedente. Pertanto, se le clausole contrattuali prevedono in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute, non si verifica alcun fenomeno anatocistico.
La legittimità del suddetto piano di ammortamento è, dunque, tutta contenuta nella formula matematica: la rata costante discende, dunque, matematicamente da elementi determinati al momento della stipula del contratto (importo del prestito, tasso d'interesse, numero dei pagamenti periodici costanti) e, individuato l'ammontare della rata costante, è possibile determinare il piano di ammortamento.
Tale tipo di ammortamento, pertanto, è di per sé legittimo e non automatico sinonimo di anatocismo, così come confermato anche dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (ex multis Corte App.
Venezia 19 febbraio 2021, Corte App. Torino, 5 maggio 2020; Trib., Roma 19.9.2019; Corte d'App.
Milano, 17.04.2018; Trib. Bologna, 6 marzo 2018; Trib. Milano, 28.07.2017).
In ogni caso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti” (Cass., SS.UUU., n. 15130/2024).
L'indicazione di ammontare e numero delle rate di importo costante, nonché degli interessi dovuti, determina l'oggetto del contratto e l'obbligazione assunta dal mutuatario con assoluta precisione, senza che sia necessario indicare il regime di capitalizzazione.
Nel caso di specie, invero, così come riferito dagli stessi attori, è stato utilizzato un ammortamento a capitalizzazione composta, ossia l'unico in grado di generare il monte interessi chiaramente previsto dal contratto, senza che possa ritenersi l'esistenza degli asserti interessi occulti.
L'insieme di tali dati porta a ritenere rispettati anche i principi di determinatezza e trasparenza in quanto, dal contratto, risulta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi.
Per quanto attiene alle contestazioni mosse dagli attori in ordine all'irregolare applicazione del calcolo degli interessi, sul punto, va rilevato come le contestazioni mosse dalla parte opponente risultino superficiali e generiche, limitandosi gli stessi a richiamare la perizia tecnica di parte e a fornire mere asserzioni di principio prive di richiami al caso concreto.
Ad esempio, gli opponenti si sono limitati ad affermare che, nel prestito de quo, il TAN supera il
TUS, con conseguente azzeramento degli interessi, senza tuttavia aggiungere nulla nello specifico e alle concrete conseguenze di tale superamento nel caso di specie. Inoltre, nelle memorie istruttorie il superamento viene contestato con riferimento al TEG, mentre nella comparsa conclusionale al TAN.
In ogni caso, va osservato come il TUS sia il tasso ufficiale di sconto, ossia tasso per il tramite del quale la Banca centrale concede prestiti alle altre banche: la variazione del TUS comporta una variazione nella convenienza a ricorrere al rifinanziamento presso la Banca centrale e di conseguenza incide sulla quantità di denaro di cui le banche possono disporre per concedere a loro volta credito alla clientela.
Contr Gli opponenti nulla hanno riferito circa il rapporto tra e nei termini anzidetti e, in Pt_3
relazione a quest'ultimo, non hanno nemmeno indicato il valore da prendere come riferimento per verificare l'asserito superamento.
Da ultimo va osservato come, la presenza in atti, già in fase monitoria, di contratto, piano di ammortamento ed estratto conto avrebbe permesso agli opponenti di sollevare contestazioni precise e circostanziate, anche indipendentemente dal deposito della perizia di parte, attività che è stata svolta in questo giudizio sono genericamente per tutte le ragioni anzidette.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, per i motivi suesposti, non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi considerata l'entità della causa e l'assenza di svolgimento dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
2971/2023, promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata: CP_1
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1693/2023 dal Tribunale di Varese emesso in data 12.10.2023;
- condanna e alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 Parte_2
favore di che liquida in euro 2096 a titolo di compenso, oltre a spese generali Controparte_1
al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Varese, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2971/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...], il [...] (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti in v. Fonata n. 9; 21030, Cuveglio (VA), rappresentati e difesi dal procuratore
Avv. Giuseppe Bergamaschi (C.F. ) unitamente all'Avv. Maria Caterina CodiceFiscale_3
Bergamaschi (C.F. e Avv. Alessia Padovani (c.f. ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Firenze, via Luca Marenzio n. 24, domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'Avv. Katia Benvenuto (c.f. ), C.F._6
con studio in Varese, via Morazzone n. 5, giusta delega a calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE contro
con sede in Milano, Viale Fulvio Testi, 280 (C.F. e P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore con rappresentanza Dott.ssa giusta procura speciale CP_2
rilasciata in data 19/05/2021 avanti il Notaio Dott.ssa di Milano n. 45108 Rep. e n. Persona_1
14824 Racc., assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Colomba (C.F.
) e domiciliata presso il suo studio in Modena, Direzionale Centro Ferriere, C.F._7
Torre G, Via Ferruccio Lamborghini n. 81, giusta procura posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE:
In via preliminare, dovevasi esperire il tentativo di risoluzione della presente controversia stragiudizialmente mediante l' , obbligatoria per i contenziosi relativi a Controparte_3
contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche;
Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente CP_4
individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
Conseguentemente, dichiarando sussistere l'indeterminatezza dello stesso con violazione degli artt.
1346, 1284 II e III comma, 1418 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB comma 4 D. Lgs. 385/93, condannare la convenuta a dover ricalcolare il dovuto tenuto conto che andrà restituito solo il capitale con gli interessi calcolati ex art. 117 TUB o la diversa somma che parrà di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc
In via istruttoria: si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU chiesta e non ammessa
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c.;
Subordinatamente, sempre in via preliminare, non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto azionato, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
In via principale, nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino Controparte_1 all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
Con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, nei termini di legge, anche sulla base delle eventuali istanze di Controparte, sulla quale ricade l'onere della prova, a suffragio delle di lei infondate contestazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 5.12.2023, gli odierni attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1693/2023 del 12.10.2023, notificato il 26.10.2023, con il quale il Tribunale di Varese ingiungeva agli stessi di pagare a favore di parte convenuta la somma Controparte_1 di € 29.245,62 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché spese e diritti successivi occorse ed occorrende (all.1).
Le parti opponenti contestavano, in via preliminare, il mancato esperimento della mediazione, obbligatoria per i contenziosi relativi a contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
nel merito, contestavano la presenza di errori nell'applicazione del calcolo degli interessi nel contratto di prestito personale stipulato dalle parti attrici.
In data 5.3.2024, si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
l'emissione di ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183quater c.p.c. nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché in via principale di respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi Controparte_1 legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa.
Con provvedimento del 19.3.2024 ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., ritenuta superata l'eccezione relativa al mancato svolgimento della mediazione, veniva confermata la prima udienza di comparizione delle parti al 21.5.2025.
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice, con provvedimento del
23.5.2025, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Con ordinanza del 3.2.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande delle parti attrici non possono essere accolte per i motivi che si dirà.
In via preliminare, per quanto attiene all'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione, va osservato come, nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, a dato avvio alla procedura di mediazione, conclusasi negativamente Controparte_1
come da verbale depositato in data 13.05.2024.
L'eccezione, pertanto, può ritenersi ampiamente superata.
Nel merito, le parti attrici, non contestano la pretesa creditoria, bensì irregolarità nell'applicazione del calcolo degli interessi rispetto alle condizioni contrattuali.
Tale censura veniva espressa in modo generico nell'atto di citazione, ove venivano indicati solamente i principi generali in materia, senza declinare gli stessi nello specifico caso di specie.
Solamente nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., le parti attrici allegavano perizia econometrica, contestando “la violazione del principio di determinatezza perché nel contratto non si indica quale metodo di calcolo, se semplice o composto, verrà applicato”.
Inoltre, le parti attrici contestano la presenza di usura contrattuale ab origine, “posto che il TEG è pari al 26,923%; superiore, quindi, al TUS dei contratti del medesimo periodo e stessa categoria, che è pari al 16,6375%”.
Preliminarmente va specificato come il TEG si distingua dal TAEG, l'art. 121 T.U.B. definisce quest'ultimo quale “(…) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Il assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo CP_5
dell'operazione e non è qualificabile alla stregua di una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto e, pertanto, l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità del tasso per indeterminatezza ex art. 117, 6° co. TUB (Corte
d'Appello di Venezia, 2 febbraio 2021).
Per effetto delle nuove disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza, in adempimento della direttiva europea EU 2008/48/CE, dal 1° giugno 2011, il calcolo del TAEG comprende - a differenza di quanto previsto per il TEG - anche gli oneri fiscali.
Il TEG, invero, costituisce il tasso effettivo globale, strumentale all'accertamento dell'usura, in quanto serva a determinare il tasso massimo che non può essere oltrepassato secondo quanto previsto dalla legge n.108/96 contro usura.
Il TEG viene segnalato su base annuale, dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, a fini della determinazione della soglia d'usura; dall'aggregazione statistica del TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il tasso effettivo globale medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministero del Tesoro: tale valore aumentato della metà viene a costituire la soglia d'usura.
Il TAN, infine, indica il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG, non esprime il costo complessivo del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie).
Sul punto va osservato come il contratto sottoscritto fra le parti prevedeva che alla somma finanziata sarebbe stato applicato un TAN del 12,41% ed un TAEG del 13,80%, oltre ad un tasso di mora pari al 1,5% mensile - 18% annuo, ma con specifica pattuizione di una clausola di salvaguardia, del seguente tenore: “se al momento della conclusione del Contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge” - sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Al riguardo, si precisa, come risultante dalla documentazione versata in atti dall'odierna convenuta già nella fase monitoria, che i tassi convenuti fossero rispettosi della soglia usura all'epoca vigente.
Invero, alla data di sottoscrizione del contratto (febbraio 2020) la soglia relativa alla categoria “credito personale” era fissato nella misura del 16,30% su base annua (cfr. doc. 4).
Per quanto riguarda invece il tasso di mora lo stesso si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 3,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011
n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.
Poiché il T.E.G.M., al momento della conclusione del contratto era del 9,84%, il “tasso soglia di mora” era del 20,175%, quindi maggiore rispetto a quello del 18% previsto dal contratto.
Entrambi i tassi, pertanto, risultavano sottosoglia.
I dati predetti non mutano nemmeno alla luce delle contestazioni svolte nei confronti del piano di ammortamento alla francese.
Tale meccanismo di ammortamento prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto.
Siffatto meccanismo, tuttavia, non risulta di per sé contrario all'art. 1283 c.c., in quanto il piano di ammortamento alla francese è sicuramente legittimo quando segue il calcolo degli interessi, computati mese per mese, relativamente al capitale residuo al mese precedente. Pertanto, se le clausole contrattuali prevedono in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute, non si verifica alcun fenomeno anatocistico.
La legittimità del suddetto piano di ammortamento è, dunque, tutta contenuta nella formula matematica: la rata costante discende, dunque, matematicamente da elementi determinati al momento della stipula del contratto (importo del prestito, tasso d'interesse, numero dei pagamenti periodici costanti) e, individuato l'ammontare della rata costante, è possibile determinare il piano di ammortamento.
Tale tipo di ammortamento, pertanto, è di per sé legittimo e non automatico sinonimo di anatocismo, così come confermato anche dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (ex multis Corte App.
Venezia 19 febbraio 2021, Corte App. Torino, 5 maggio 2020; Trib., Roma 19.9.2019; Corte d'App.
Milano, 17.04.2018; Trib. Bologna, 6 marzo 2018; Trib. Milano, 28.07.2017).
In ogni caso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti” (Cass., SS.UUU., n. 15130/2024).
L'indicazione di ammontare e numero delle rate di importo costante, nonché degli interessi dovuti, determina l'oggetto del contratto e l'obbligazione assunta dal mutuatario con assoluta precisione, senza che sia necessario indicare il regime di capitalizzazione.
Nel caso di specie, invero, così come riferito dagli stessi attori, è stato utilizzato un ammortamento a capitalizzazione composta, ossia l'unico in grado di generare il monte interessi chiaramente previsto dal contratto, senza che possa ritenersi l'esistenza degli asserti interessi occulti.
L'insieme di tali dati porta a ritenere rispettati anche i principi di determinatezza e trasparenza in quanto, dal contratto, risulta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi.
Per quanto attiene alle contestazioni mosse dagli attori in ordine all'irregolare applicazione del calcolo degli interessi, sul punto, va rilevato come le contestazioni mosse dalla parte opponente risultino superficiali e generiche, limitandosi gli stessi a richiamare la perizia tecnica di parte e a fornire mere asserzioni di principio prive di richiami al caso concreto.
Ad esempio, gli opponenti si sono limitati ad affermare che, nel prestito de quo, il TAN supera il
TUS, con conseguente azzeramento degli interessi, senza tuttavia aggiungere nulla nello specifico e alle concrete conseguenze di tale superamento nel caso di specie. Inoltre, nelle memorie istruttorie il superamento viene contestato con riferimento al TEG, mentre nella comparsa conclusionale al TAN.
In ogni caso, va osservato come il TUS sia il tasso ufficiale di sconto, ossia tasso per il tramite del quale la Banca centrale concede prestiti alle altre banche: la variazione del TUS comporta una variazione nella convenienza a ricorrere al rifinanziamento presso la Banca centrale e di conseguenza incide sulla quantità di denaro di cui le banche possono disporre per concedere a loro volta credito alla clientela.
Contr Gli opponenti nulla hanno riferito circa il rapporto tra e nei termini anzidetti e, in Pt_3
relazione a quest'ultimo, non hanno nemmeno indicato il valore da prendere come riferimento per verificare l'asserito superamento.
Da ultimo va osservato come, la presenza in atti, già in fase monitoria, di contratto, piano di ammortamento ed estratto conto avrebbe permesso agli opponenti di sollevare contestazioni precise e circostanziate, anche indipendentemente dal deposito della perizia di parte, attività che è stata svolta in questo giudizio sono genericamente per tutte le ragioni anzidette.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, per i motivi suesposti, non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi considerata l'entità della causa e l'assenza di svolgimento dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
2971/2023, promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata: CP_1
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1693/2023 dal Tribunale di Varese emesso in data 12.10.2023;
- condanna e alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 Parte_2
favore di che liquida in euro 2096 a titolo di compenso, oltre a spese generali Controparte_1
al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Varese, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra