Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7010/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/04/2025, alle ore 10:40, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
E' presente per l'opponente l'avv. Rosario Schiano Lomoriello che si riporta ai precedenti atti e scritti difensivi ed alle note conclusive depositate in data
19.3.2025 e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. E' altresì presente per delega dell'avv. Buscicchio difensore della opposta l'avv. Maria
Basile la quale si riporta agli scritti ed alle memorie difensive ed insiste per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice avvisa le parti che all'esito della
Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7010/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, vico Latilla 18;
- Opponente
E
(c.f. ) rappresentata giusta procura Controparte_1 P.IVA_1
speciale da (p.iva ) rapp.ta e difesa, in virtù di CP_2 P.IVA_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Eugenio
Buscicchio presso il cui studio è elett.te dom.ta in Lecce alla via Pietro Vincenti n.
12;
- Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo - contratti bancari.
Conclusioni: come da verbale che precede e difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1271/2021, reso in data
18.02.2021 dal Tribunale di Napoli, con cui, su ricorso di è Controparte_3 ingiunto di pagare a quest'ultima la somma di euro 8.890,15 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di esposizione debitoria di contratto di finanziamento da egli stipulato con il cui credito era stato da CP_4 quest'ultima ceduto alla poi denominata che, Controparte_5 Controparte_6
a sua volta, lo aveva ceduto a Controparte_7
2
[...]
Allo scopo, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito trattandosi di un contratto di finanziamento sottoscritto in data 05.05.2010; la carenza di legittimazione sostanziale della ingiungente;
la mancanza di prova scritta della pretesa creditoria azionata;
l'insistenza del credito per essere il finanziamento coperto da polizza assicurativa . Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, per i motivi tutti sopra esposti, accertare e dichiarare che
l'opponente non è tenuto al pagamento delle somme ingiunte, per prescrizione, carenza di legittimazione attiva e di notifica delle cessioni di credito e per gli ulteriori motivi esposti oltre che per difetto della mediazione, per l'effetto, dichiarare che i relativi importi per cui è stato concesso il decreto ingiuntivo opposto non sono dovuti a nessun titolo e/o ragione;
2) Accogliere, pertanto, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 1271-2021 reso allo esito del procedimento N. 3307-2021, dal Tribunale di Napoli, perché del tutto nullo, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, comunque, sfornito di prova;
3) Condannare, in ogni caso, la opposta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle competenze del presente giudizio, oltre spese, anche generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto dell'opposizione proposta e ne ha chiesto il rigetto, insistendo nella propria domanda. Ha dedotto di aver fornito idonea dimostrazione della propria legittimazione processuale e sostanziale, nonché della sussistenza del credito azionato in via monitoria. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale fissare il tentativo di mediazione in quanto vertendo la causa in materia di contratti bancari e finanziari è prevista l'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010; - in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non sussistono "gravi motivi"; - nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal sig.
in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio de quo;
ove l'Ill.mo sig. Giudice adito ne ravvisasse i presupposti, condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96
3
c.p.c. in favore della società opposta, anche alla luce del giudizio di opposizione privo di qualsiasi prova documentale”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, atteso che appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, sollevata dalla parte opponente.
Invero, il presente giudizio, in virtù del principio della ragione liquida, può essere deciso in punto di carenza titolarità del credito vantato in capo a CP_1
asseritamente cessionaria di a sua volta già cessionaria
[...] Controparte_6
di CP_4
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 4116/2016). Ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (cfr. Cass. s.u. 11650/2006) e, in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo (cfr. Cass. 9250/2017; 15414/2017),
“e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (cfr. in motivazione, Cass. 24798/2020).
Nella presente fattispecie, la parte opponente ha esplicitamente eccepito, sin dall'atto di citazione in opposizione, che la società ingiungente non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto della cessione allegata nel ricorso monitorio.
Ora, la parte opposta ha dedotto di aver fornito prova della cessione del credito intervenuta con (già cessionaria di come si Controparte_6 CP_4
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evince dal relativo contratto di cessione dei crediti prodotto in atti, doc. 5), con l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 16.07.2020 (doc.
8).
Tuttavia, il suddetto avviso di cessione è del tutto inidoneo alla identificazione dell'effettiva cessione del credito in oggetto. Così il tenore dell'avviso: (…) comunica che in data 9 luglio 2020, con Controparte_1
riferimento al contratto quadro di cessione di crediti pecuniari non-performing ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione
(il “Contratto Quadro di Cessione”), firmato in data 27 dicembre 2019, con
con sede legale in Via Cascina Colombaro n. 36/A, Cuneo Controparte_8
(CN) (“ ) ha stipulato un contratto di cessione in virtù del quale la CP_8
Società è diventata titolare di una porzione di crediti di cui al Contratto Quadro di Cessione (i “Crediti”) con effetti economici decorrenti dalla data del 31 dicembre 2019 ed effetti giuridici decorrenti dalla data del 9 luglio 2020. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, e la CP_8
Società renderanno disponibili nella pagina web della Società: http://centotrenta.com/it/cessioni/dolomiti/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. L'elenco specifico dei Crediti di cui la Società è diventata titolare al 9 luglio 2020 è consultabile presso la sede della Società, in Via San
Prospero 4, Milano. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 12 del 28/01/2020, contrassegnata dal codice redazionale Milano, 13 luglio 2020>>. C.F._2
Si tratta, come si vede, di una indicazione che, per la sua genericità, è del tutto inidonea sia a confermare l'allegazione della opposta secondo cui il credito in oggetto, fondato su un contratto di prestito del 2010, intervenuto tra l'opponente e gli opponenti e rientri nella cessione di cui all'avviso CP_4
in esame, che fa riferimento ad una porzione di crediti, a loro volta asseritamente indicati in un tal contratto quadro di cessione;
inoltre, l'avviso indica ancora genericamente un tal sito internet ove, in ipotesi, i dati indentificativi dei crediti si renderanno disponibili, ancorché, prosegue poi l'avviso.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di cessioni in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, laddove ha stabilito che è sufficiente a
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dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha tuttavia precisato che per realizzare tale dimostrazione è necessario che l'avviso che non rechi una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti oggetto di cessione deve comunque specificare gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie che consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31118/2018; 15884/2019; 21821/2023). Nel caso di specie, tuttavia e come si è visto, l'avviso di cessione non contiene alcun elemento comune ai crediti ceduti onde individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione, ma, anzi, rimanda per tale individuazione ad uno specifico “contratto quadro” senza il quale, pertanto, è impossibile risalire ai rapporti oggetto dell'avviso di cessione.
Si deve pertanto ritenere che, nella presente fattispecie, la cessione del credito postulata dalla opposta non abbia avuto luogo ovvero non abbia mai acquisito efficacia, allo scopo evidenziando che, sebbene ai sensi dell'art. 1260
c.c. il contratto di cessione si perfeziona con il consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò nondimeno grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa. Infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza
(art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Giova richiamare il noto arresto delle sezioni unite della Suprema Corte di
Cassazione, sentenza n. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
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Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è quindi gravato dell'onere della prova del credito azionato - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. 6528/00; 26782/16).
Nella specie, pertanto, non avendo la parte opposta fornito idonea prova della sua titolarità del diritto di credito azionato, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli altri profili di opposizione dedotti dalla parte opponente.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (sostanziale mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione all'avv. Rosario
Schiano Lomoriello, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1271/2021, reso in data 18.02.2021 dal Tribunale di Napoli;
- condanna la società opposta alla refusione delle spese di lite che liquida, per esborsi, nell'importo che sarà documentato a titolo di c.u. e, per compenso, nell'importo di euro 2.200,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 4.4.2025
È verbale, ore 15,10
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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