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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6026 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2023 TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Irollo ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Aversa, alla via Pietro Rosano n. 24 (RICORRENTE) E
, , , la prima anche in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 proprio e tutti nella qualità di eredi di , tutti rapp.ti e difesi dagli Persona_1
Avv.ti Davide Rienzo e Gianfranco Battista, con i quali elett.te domiciliano presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Caserta alla Via M. Ferrara n. 11 (RESISTENTI) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 28.9.2023, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato alle dipendenze di e dall'1.9.2007 al 30.11.2016, Persona_1 Controparte_1 come collaboratrice domestica, dapprima (fino al novembre 2011), presso l'abitazione sita in San Nicola la Strada alla via Bernasconi e, successivamente, presso la casa sita in Casagiove alla via Ponte Selice, occupandosi non solo delle faccende domestiche ma anche dell'assistenza del sig. . Persona_1
Rappresentava di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 14.30 e, fino al 30.10.2011, anche la domenica, con una retribuzione settimanale pari ad euro 210,00, godendo di sette giorni di ferie nel mese di agosto, ricevendo la somma di 50,00 euro. Lamentava di non aver ricevuto la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletato, di non aver ricevuto gli scatti di anzianità e le differenze per riposo settimanale e lavoro festivo e di non aver percepito il TFR. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare i resistenti in epigrafe indicati nella qualità di eredi e anche in proprio al Controparte_1 pagamento di euro 24.376,39, per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
1 Si costituivano le parti convenute, eccependo la nullità del ricorso, la prescrizione delle pretese vantate dalla e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in Pt_1 fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria per i motivi di cui appresso, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente. E invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo (ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione;
cfr., tra le varie, Cass., sez., lav., 21.9.2004 n. 18930) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art.414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda. La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio. Quanto al merito, va rilevato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento delle differenze per i titoli indicati in ricorso con conseguente condanna delle parti resistenti al pagamento delle stesse. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione ex art 2948 c.c. sollevata da parte resistente tempestivamente nella memoria di costituzione. Infatti, in relazione a questioni preliminari, questo Giudice aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio – statuisce la Suprema Corte- imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017). Non v'è dubbio, allora, che la dedotta questione, relativa alla maturata prescrizione dei crediti, sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente. Orbene, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. (a seguito della sent. n. 63/1966 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2948 c.c., n. 4, dell'art. 2955 c.c., n. 2 e dell'art. 2 2956 c.c., n. 1, nella parte in cui consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro), la prescrizione quinquennale relativa ai crediti da lavoro rimane sospesa durante il rapporto di lavoro e inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro nei casi in cui il rapporto di lavoro sia assistito dalla tutela obbligatoria ex L. 604/1966, mentre decorre durante il rapporto di lavoro laddove quest'ultimo sia assistito da
“stabilità reale”, cioè dalla tutela reintegratoria ex art. 18 della L. n. 300/1970 prima delle modifiche introdotte dalla riforma cd. OR (cfr. Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246 del 2022). Calando tali principi nel caso di specie, i crediti vantati dalla ricorrente devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione. I resistenti hanno infatti eccepito la prescrizione atteso che i crediti vantati dalla ricorrente afferiscono al periodo settembre 2007 al novembre 2016 e assume che il primo atto interruttivo della stessa sia costituito dalla notifica del presente ricorso, non avendo mai avuto conoscenza degli atti precedenti alla stessa e dedotti e allegati dalla . Pt_1
Sul punto, parte attrice ha dedotto di aver richiesto le pretese spettanze sin dal 2017 e ha allegato al ricorso una serie di missive dirette a e Controparte_2 CP_3
Tuttavia, a ben vedere la documentazione versata in atti non è idonea ad interrompere i termini di prescrizione. Difatti, quanto alla lettera raccomanda a. r. del 9.2.2017 inviata ai convenuti oltre che al de cuius
e dallo stesso ricevuta, essa è priva di qualsiasi contenuto né è stata prodotta Persona_1 in giudizio alcuna missiva che possa ricollegarsi a tale atto (cfr. all 3 prod. ricorrente). Quanto alla lettera del 19.07.2017 (cfr. all.4 prod. ricorrente) asseritamente inoltrata con la raccomandata a. r. del 20.7.2017 pervenuta a via A. Vivaldi n. 51 Caserta il 24.7.2017 (cfr.all. 4 prod. ricorrente), la stessa è indirizzata nell'epigrafe solo a e e non Controparte_2 CP_3
a In ogni caso essa è priva di valore di messa in mora nei loro confronti in Controparte_1 quanto non contiene l'individuazione del soggetto datore di lavoro e, cioè, del soggetto con cui il rapporto di lavoro avrebbe avuto svolgimento e, conseguentemente, del “titolo” in virtù del quale i soggetti predetti sono stati individuati come destinatari della richiesta. A tutto voler concedere, deve osservarsi che, anche a voler considerare valida tale missiva ai fini dell'interruzione della prescrizione e solo nei confronti di e dal Controparte_2 CP_3
24.7.2017 (data della ricezione della predetta racc. a.r.), al momento della notifica del ricorso avvenuta in data 5.3.2024 (crf. produzione parte resistente) si sarebbe nuovamente maturata la prescrizione quinquennale in quanto la raccomandata a.r del 26.7.2019 (cfr. all.5) è parimenti inidonea ad interrompere la prescrizione poiché recapitata via A. Vivaldi n. 51 Caserta e, cioè, ad un indirizzo di residenza diverso da quello dei convenuti, né all'ultimo domicilio del de cuius entro un anno dalla morte dello stesso avvenuta il 2.3.2017 come rilevato dai convenuti ed emergente anche dall'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario dei fratelli
(cfr. prod. convenuti). Per_1
Infatti, non possono essere accolte le asserzioni contenute nelle note depositate da parte ricorrente il 16.4.2025, secondo cui la missiva sarebbe stata recapitata presso l'indirizzo della
3 Pizzeria “Il Solito Posto” gestita dal , in quanto la giurisprudenza ivi Persona_1 richiamata dispone che “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” ma, nel caso di specie, non vi è alcuna prova che i soggetti convenuti svolgessero ivi la propria attività lavorativa o frequentassero tale attività né che la pizzeria il Solito Posto fosse gestita (ancora) dalla famiglia a seguito del decesso del e che, conseguentemente, possa presumersi che la Persona_1 predetta missiva sia entrata nella loro sfera di conoscibilità. Pertanto, deve concludersi che la documentazione versata in atti da parte ricorrente non è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione potendosi attribuire valore di messa in mora e in quanto tale interruttivo della prescrizione solo alla notifica del presente ricorso avvenuta in data 5.3.2024 (cfr. produzione parte resistente) e, dunque, tenuto conto che la parte ha dedotto la cessazione del rapporto in data 30.11.2016, appare evidente che tale atto sia stato notificato ben oltre il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4. Di conseguenza deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione e, dunque, rigettato il ricorso e assorbita ogni ulteriore questione. Va, viceversa, respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
La previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007). In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Nel caso di specie, tuttavia, i resistenti non hanno dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della convenuta né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
4 Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte. In conclusione, nel caso di specie, non essendo stato allegato alcun elemento in fatto utile all'accertamento, non può essere accolta la domanda di condanna. Le ragioni del rigetto e la definizione della controversia sulla base della preliminare questione di prescrizione oltre che la natura degli interessi coinvolti determinano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese tra le parti. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza Santa Maria Capua Vetere, 18.4.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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