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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 493/2023 R.G., vertente TRA
, C.F. P.I. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del responsabile p.t., , nella Parte_2 qualità Responsabile Contenzioso Calabria, giusta procura speciale rilasciata dal Presidente di , Avv. Ernesto Maria Ruffini, autenticata Controparte_1 nella firma dal notaio dott. di Roma – rep. n. 180134, racc. n. 12348 del Persona_1 22.06.2023, rappresentata e difesa all'Avv. Giuseppe Artimagnella, C.F. C.F._1
fax 0935.654034, pec presso il cui
[...] Email_1 studio in Troina (EN), via Umberto, 28 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Virgillito, CF C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palmi alla via C.F._3
Gramsci nr. 69 pec fax 0966/264032 Email_2 appellato E
Controparte_3
Cod. Fisc. con sede in Roma Via Salaria n.
[...] P.IVA_2
229, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dr. RC. , Controparte_4 rappresentato e difeso – giusta procura generale alle liti per atto pubblico a rogito Notaio
di Roma Rep.29430 Racc.18054 del 22 luglio 2020, dall'Avv. Michele Sandulli, C.F. Per_2
presso il cui studio, in Roma, Via G.B. Morgagni n.19, è C.F._4 elettivamente domiciliata, fax n.06/44252276, pec
Email_3 appellata cui è stato riunito l'appello iscritto al n. 603/2023 R.G., vertente TRA Controparte_3 Controparte_3
Cod. Fisc. con sede in Roma Via Salaria n.
[...] P.IVA_2
229, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dr. RC. , Controparte_4 rappresentato e difeso – giusta procura generale alle liti per atto pubblico a rogito Notaio
di Roma Rep.29430 Racc.18054 del 22 luglio 2020, dall'Avv. Michele Sandulli, C.F. Per_2
presso il cui studio, in Roma, Via G.B. Morgagni n.19, è C.F._4 elettivamente domiciliata, fax n.06/44252276, pec
Email_3 2
appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Virgillito, CF C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palmi alla via C.F._3 Gramsci nr. 69 pec fax 0966/264032 Email_2 appellato E
, in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t. appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 31.10.2022 innanzi al Tribunale di Palmi, l'RC. CP_2 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo
[...] n. 09480202200004222000 pec emessa dall' e notificata Controparte_1 a mezzo pec il 12.10.2022, nonché avverso le seguenti cartelle di pagamento: 1) cartella di pagamento n. 09420210016608039000 asseritamente notificata il 01.06.2022 limitatamente al ruolo emesso da per contributo integrativo e soggettivo, indennità di CP_3 maternità, oltre interessi e sanzioni anno 2015, importo complessivo pari ad € 4.357,35; 2) cartella di pagamento n. 09420220010419676000 asseritamente notificata il 08.04.2022 limitatamente al ruolo emesso da per contributi integrativi e soggettivi, CP_3 indennità di maternità, oltre interessi e sanzioni anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, di importo complessivo pari ad € 23.074,49. A sostegno dell'opposizione deduceva la mancanza di notifica delle sottese cartelle n. 09420210016608039000 e n. 09420220010419676000 e la prescrizione ex art. 3, comma 9, L.335/1995 dei crediti relativi a contributi integrativi e soggettivi, indennità CP_3 di maternità, oltre interessi e sanzioni anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018 per inutile decorso del termine quinquennale. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente ricorso: - Accertare e dichiarare la omessa notifica delle cartelle di pagamento nr. 09420210016608039000 e nr. 09420220010419676000 e comunque l'inesistenza / nullità della notifica delle cartelle di pagamento nr. 09420210016608039000 e nr. 09420220010419676000 con conseguente inesistenza / nullità delle medesime cartelle di pagamento e della consequenziale comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 09480202200004222000 (limitatamente ai ruoli portati dalle 2 cartelle di CP_3 pagamento impugnate); - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla e, per suo conto dalla , alla riscossione CP_3 Controparte_1 delle somme portate dalla cartella di pagamento nr. 09420220010419676000 relativamente ai contributi integrativi e soggettivi e indennità di maternità per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; e, per l'effetto: disporre l'annullamento delle cartelle di pagamento nr. 09420210016608039000 e nr. 09420220010419676000 (limitatamente ai ruoli Inarcassa) e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 09480202200004222000 (limitatamente ai ruoli Inarcassa delle 2 cartelle di pagamento) ordinandone altresì la cancellazione delle somme dai ruoli”. 3
Costituitasi, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei CP_3 ruoli;
nel merito, deduceva la fondatezza della pretesa creditoria portata nell'atto impugnato e la regolare notifica delle cartelle e l'infondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione. Costituitasi, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso Controparte_1 per tardività e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 948/2023, pubblicata il 06.09.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“
1. annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004222000 per difetto di notifica delle cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000;
2. annulla le cartelle nn. 094202100016608039000 e per nullità della notifica, limitatamente a quanto di competenza di questo Tribunale;
3. dichiara estinto per prescrizione il credito portato negli atti che CP_3 precedono e relativo agli anni contributivi 2007 e 2008;
4. compensa le spese di lite in ragione della metà fra tutte le parti, e pone la restante parte a carico delle resistenti e in solido, Controparte_1 CP_3 che liquida in € 1.645,33 oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc.”. Affermava che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo presupponeva l'esistenza e validità dell'atto prodromico, la cartella di pagamento, con la quale l'obbligato veniva reso edotto dell'esistenza della pretesa creditoria al fine di poterla soddisfare mediante pagamento o contestare mediante opposizione. La mancata o invalida notifica dell'atto presupposto rendeva invalido l'atto successivo (Cassazione a Sezioni Unite, sentenza nr. 16412/2007, sentenza nr. 6315/2009 e sentenza nr. 5791/08), trattandosi di un vizio procedurale che determinava l'insanabile nullità dell'atto consequenziale notificato. Il ricorrente aveva lamentato di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, nel corso dell'istruttoria, era emerso che le cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000 erano state notificate al ricorrente tramite pec dall'indirizzo pec t rispettivamente in data 01/06/2022 e Email_4 08/04/2022. Tale indirizzo pec, alla data della notifica, non risultava inserito nel pubblico registro IPA, in cui era stato inserito solamente nel mese di settembre 2022. La provenienza dubbia di atti da indirizzi pec non iscritti nei registri delle PP.AA. poteva legittimamente inibire l'apertura del messaggio ricevuto e fare sospettare il destinatario sulla probabile pericolosità informatica di quella corrispondenza che proveniente da un mittente
“non sicuro”. Le notifiche delle cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000, poiché eseguite in violazione dei principi indicati dovevano considerarsi nulle;
in quanto tali erano improduttive di effetti nei confronti del ricorrete e allo stesso opponibili, con la conseguenza che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo doveva considerarsi insanabilmente nulla. I crediti portati nelle cartelle di pagamento 094202100016608039000 e CP_3
29420220010419676000, relativi a contributi integrativi e soggettivi, indennità di maternità, oltre interessi e sanzioni anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, risultavano prescritti, come eccepito da parte ricorrente. Il credito contributivo era soggetto al termine prescrizionale di cinque CP_3 anni di cui all'art.3, comma 9, L.335/1995 il cui compimento determinava ex lege l'estinzione della pretesa creditoria. 4
Il dies a quo della prescrizione decorreva dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, e coincideva con il momento in cui scadevano i termini per il pagamento dei predetti contributi, a prescindere dalla dichiarazione in questione che, quale esternazione di scienza, non costituiva presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. Lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). L' , costituendosi, aveva offerto prova di avere interrotto il termine di CP_3 prescrizione attraverso una serie di atti di messa in mora del contribuente per i contributi dovuti per gli anni dal 2009 al 2022 e precisamente:
- in data 05.03.2014 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 12.07.2016 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2016 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 28.08.2018 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2016 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 28.05.2019 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2018 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 11.02.2020 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni 2013-2015 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 01.07.2021 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2018 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 26.07.2021 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2021 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 05.07.2022 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2022 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi). Da quanto sopra emergeva che gli unici crediti di estinti per prescrizione CP_3 erano quelli relativi agli anni 2007 e 2008, per i quali la prima richiesta di pagamento, dopo la scadenza dell'obbligo di pagamento, da parte di era avvenuta in data CP_3 05.03.2014 quando il termine di prescrizione era già decorso. Tutti gli altri crediti derivanti dall'omesso versamento dei contributi CP_3 soggettivo e integrativo alle scadenze di legge, relativi agli anni contributivi dal 2009 sino al 2018 (periodo a cui era limitato l'accertamento giudiziale richiesto) erano stati tempestivamente richiesti dalla cassa mettendo in mora il contribuente, che aveva così utilmente interrotto il termine di prescrizione, rendendo ad oggi esigibile il credito maturato. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , andava CP_2 dichiarata la nullità della notifica delle cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000 e, conseguentemente, andava dichiarata la nullità della comunicazione preventiva del fermo amministrativo n. 09480202200004222000, per nullità della notifica degli atti presupposti. Andava, infine, dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti derivanti dall'omesso pagamento dei contributi soggettivi e CP_3 integrativo, e connessi oneri accessori, interessi e sanzioni, per gli anni contributivi 2007 e 2008. Le spese di lite, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto di lite e la parziale reciproca soccombenza, venivano compensate in ragione della metà fra le parti, e poste per la restante parte a carico delle resistenti Controparte_1
e in solido. CP_3
3. Il giudizio in grado di appello. 3.1. La sentenza veniva gravata dall'appello, iscritto al n. 493/2023 R.G., proposto da
, che ne lamentava l'erroneità, articolando una pluralità di Controparte_1 motivi. 5
Con il primo motivo lamentava l'omessa declaratoria di tardività dell'opposizione, in quanto la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali, regolarmente notificate, aveva determinata l'irretrattabilità della pretesa contributiva. Il ricorrente, non avrebbe potuto impugnare le cartelle con l'impugnazione del successivo PFA, in quanto le cartelle erano atti autonomamente impugnabili ed erano stati debitamente notificati. La mancata opposizione della cartella e/o dell'avviso nel termine posto dall'art. 24 D Lgs 46/1999, determinava l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella. Con il secondo motivo censurava la dichiarata nullità della notifica delle cartelle esattoriali 09420210016608039000 e 09420220010419676000. L'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30 co. 4 del D.L. 78/2010 mentre disponevano che le notifiche venissero eseguite in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, nessuna prescrizione offrivano in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest' ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Le notifiche delle cartelle 09420210016608039000 e 09420220010419676000 erano, dunque, valide e erroneamente il Tribunale aveva dichiarato la nullità del PFA per omessa notifica delle cartelle. Lamentava l'erronea declaratoria di prescrizione dei crediti 2007 e 2008. CP_3 Il decorso del relativo termine era stato interrotto non solo dalla dimostrata regolare notifica delle cartelle 094202100016608039000 e 29420220010419676000, avvenuta rispettivamente l'01.06.2022 e l'08.04.2022, ma anche dalla successiva notifica del PFA opposto 0948202200004222000, il 12.10.2022. Invece, in ordine ad un eventuale prescrizione maturata anteriormente alla consegna dei ruoli, circostanza comunque non più eccepibile non essendo state tempestivamente impugnate le cartelle, sussisteva il difetto di legittimazione passiva di la quale aveva CP_5 ricevuto i ruoli esattoriali da in data, rispettivamente 10.06.2021 e 25.02.2022, CP_3 provvedendo immediatamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento. Lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione difetto di legittimazione passiva di CP_5 con riferimento a tutte le doglianze afferenti la fase antecedente la consegna dei ruoli ed il merito della presente controversia, in quanto detto Ente era solo il Concessionario del servizio di riscossione e non l'Ente che effettuava gli accertamenti e/o iscriveva a ruolo i crediti e l'unico soggetto legittimato passivamente in giudizio era l'Ente impositore-creditore, il quale aveva provveduto alla formazione del titolo esecutivo. L'RC. aveva proposto avverso il PFA un'opposizione all'esecuzione tardiva CP_2 recuperatoria, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle, asseritamente non notificate, per il maturarsi del termine prescrizionale. Ne derivava che legittimato passivo era il titolare dei crediti incorporati nei detti atti e, nel caso di specie, l' . CP_3 In esito a quanto esposto, ingiusta era pure la condanna alle spese. Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare il ricorso proposto dall'arch. inammissibile perché tardivo, per i motivi di cui in narrativa;
2. accertare CP_2 dichiarare la regolarità e la legittimità delle cartelle 09420210016608039000 e 09420220010419676000 e della relativa notifica;
3. accertare e dichiarare la regolarità e la legittimità del preavviso di fermo 0948202200004222000, il quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullato avendo ad oggetto anche crediti e atti non opposti in questa sede;
4. accertare e dichiarare che i crediti azionati non sono prescritti e che le relativi somme sono, ancora oggi, dovute dall'arch. 5. sulla fase antecedente la consegna CP_2 dei ruoli, compresa un'eventuale prescrizione maturata antecedentemente e sul merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
6. gradatamente, dichiarare la CP_5 legittimità e la regolarità dell'operato dell' Riscossione;
7. accertare e dichiarare CP_6 6
che la condanna dell'odierna appellante alla refusione delle spese legali relativa al primo grado di giudizio è ingiusta, stante la correttezza dell'operato della stessa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Salvis iuribus.”. L'RC. costituitosi, resisteva all'appello. CP_2 Affermava che, per il profilo concernente l'omessa e/o comunque l'inesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo amministrativo, l'opposizione si configurava quale opposizione agli atti esecutivi c.p.c. da considerarsi tempestiva in quanto promossa entro i 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo avvenuta il 12.10.2022, atteso che il ricorso era stato depositato il 31.10.2022. Quanto alla prescrizione dei contributi previdenziali, l'opposizione si configurava come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, che non prevedeva alcun termine di decadenza. Quanto alla questione concernente l'indirizzo pec del mittente, dal complesso delle norme regolatrici emergeva che il legislatore aveva ripetutamente sancito la necessità che l'attività di notifica avvenisse mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. Le cartelle di pagamento n. 09420210016608039000 e n. 09420220010419676000 risultavano notificate da indirizzo (alla data delle notifiche) non presente nei pubblici registri di posta elettronica certificata (INIPEC, REGINDE, IPA) e le stesse erano state notificate in palese violazione delle prescrizioni normative, con conseguente nullità anche del PFA impugnato. Infondato era il motivo di appello concernente la prescrizione dei crediti contributivi. Poiché le cartelle n. 09420210016608039000 e n. 09420220010419676000 non erano state validamente notificate, non erano idonee ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge per tali contributi previdenziali. Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva dell' , quest'ultima non aveva CP_5 considerato che il ricorrente, nel ricorso introduttivo aveva eccepito esclusivamente la mancata notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
la consequenziale nullità parziale del preavviso di fermo per mancata notifica degli atti. Nessuna doglianza era stata mossa dall'odierno appellato con riferimento al merito della controversia né con riferimento alla fase anteriore alla consegna dei ruoli, essendo stati eccepiti esclusivamente vizi relativi e/o conseguenti all'attività di riscossione (notifica delle cartelle) posta in essere da . CP_5 Corretta era la sentenza impugnata quanto alla statuizione sulle spese di lite, nella parte in cui aveva compensato per metà le spese di lite (in ragione della non intervenuta prescrizione di alcune annualità contributive) e aveva condannato in solido entrambi i resistenti per la restante metà. Costituitasi, preliminarmente deduceva di aver impugnato la sentenza CP_3 n.948/2023 del Tribunale di Palmi, depositando autonomo ricorso in appello in data 0612.2023, iscritto al n. 603/2023 R.G. e chiedeva la riunione dei due giudizi. Costituendosi nel giudizio iscritto al n. 493/2023, chiedeva nel merito “l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi n.948/2023, viziata in quanto: non ha dichiarato la tardività e dunque l'inammissibilità della opposizione, in quanto la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali, regolarmente notificate, ha determinato la irretrattabilità della pretesa contributiva (pagg. 4 e 5 della Sentenza); ha dichiarato nulla e non sanabile la notifica delle cartelle esattoriali 09420210016608039000 e 09420220010419676000 (pag. 9 della Sentenza); ha dichiarato prescritti i crediti maturati da per contributi e CP_3 sanzioni annualità 2007 e 2008 (pag. 10 della Sentenza); ha disposto la condanna di CP_5 7
ed , in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'arch. (pag. 11 CP_3 CP_2 della Sentenza)”. Dichiarava, in sostanziale adesione ai motivi di impugnazione formulati da
[...]
, di ribadire le seguenti già formulate nell'autonomo appello di Controparte_1
iscritto al n.r.g.603/2023. CP_3 Affermava la violazione dell'art. 26 comma 2 D.P.R. n.602/1973 e dell'art.
3-bis, comma 1, della L. 53/1994 per avere ritenuto nulla la notifica delle cartelle di pagamento e, per l'effetto, per aver ritenuto nulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in violazione dell'art. 24 D. Lgs. n.46/1999 e inammissibilità dell'opposizione. Nel corso dell'istruttoria era emerso che le cartelle n.094-2021-0016608039000 e n.094-2022-0010419676000 erano state notificate all'RC. tramite pec dall'indirizzo CP_2 pec t rispettivamente in data 01/06/2022 Email_4 e 08/04/2022. La sentenza era gravemente viziata per violazione della normativa in oggetto. Sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza, la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via pec non poteva condurre alla nullità o alla inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata, dal momento che sia l'art. 26 comma 2 D.P.R. n. 602/1973, che l'art. 30 comma 4 D.L. n. 78/2010 ponevano un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente. Fra l'altro l'indirizzo t utilizzato Email_4 dall' per la notifica delle cartelle avvenuta in data 01/06/2022 e Controparte_7 08/04/2022 risultava presente nell'elenco redatto dall'Ente, e reperibile all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Indirizzi-PEC-per-notifica.pdf, relativo agli indirizzi pec utilizzati dal Concessionario stesso per la notifica di documenti. Ne derivava che il ricorso proposto dall'RC. doveva essere dichiarato CP_2 inammissibile, poiché non aveva promosso il giudizio di opposizione alle due cartelle nei termini di legge (quaranta giorni decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999) e non poteva più sollevare contestazioni sul merito della pretesa creditoria. Deduceva la violazione degli articoli 2943 comma 4, 1219 e 1335 cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto prescritti i contributi e le sanzioni maturate nelle annualità 2007 e 2008. La sentenza aveva ritenuto, correttamente, che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti ad andasse individuato nel 31 dicembre CP_3 dell'anno successivo a quello di riferimento e che aveva dimostrato di avere CP_3 tempestivamente interrotto la prescrizione dei contributi dovuti per gli anni dal 2009 al 2018. Lo stesso Tribunale aveva inspiegabilmente ritenuto prescritti i contributi relativi agli anni 2007 e 2008 per i quali, a suo dire, la prima richiesta di pagamento, decorso il rispettivo dies a quo, sarebbe intervenuta in data 5 marzo 2014, a termine di prescrizione già decorso. Il capo di sentenza era contraddittorio e, in ogni caso, erroneo. Posto che, secondo lo stesso giudice di prime cure, il dies a quo, andava individuato nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, e che la prima richiesta di pagamento era intervenuta il 05.03.2014, non si comprendeva come potesse ritenersi prescritta l'annualità 2008 il cui dies a quo coincideva con il 31 dicembre 2009 e il cui termine di prescrizione era spirato il 31 dicembre 2014. Al di là di ciò, prima del 05.03.2014 aveva tempestivamente interrotto la CP_3 prescrizione per il 2007 e per il 2008 con le seguenti missive: (Doc.06) Inarcassa prot.0769194.15-12-2009 ricevuta a mezzo raccomandata a.r. in data 22.12.2009 come da doc.07 in atti: Inarcassa invitava il professionista al pagamento dell'importo dovuto comprensivo dei contributi anni 2007-2008 ed allegava l'estratto conto previdenziale recante evidenza dei contributi insoluti dal 2001 al 2009 compresi;
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(Doc.13) Inarcassa prot.0019628.15-01-2013 ricevuta a mezzo pec in pari data come da doc.14 in atti, all'indirizzo di posta elettronica certificata registrato nel Email_5 pubblico elenco INI-PEC e confermato dallo stesso RC. alla pagina n.3 del ricorso CP_2 introduttivo: informava il professionista di aver provveduto all'aggiornamento della CP_3 sua posizione contributiva fino all'anno 2013, lo invitava al pagamento dell'importo dovuto ed allegava l'estratto conto previdenziale recante evidenza dei contributi insoluti dal 2001 al 2013 compresi. Pertanto, il termine di prescrizione dei contributi maturati nel 2007 aveva iniziato a decorrere dal 31.12.2008 ed era spirato il 31.12.2013; il termine di prescrizione dei contributi maturati nel 2008 aveva iniziato a decorrere dal 31.12.2009 ed era spirato il 31.12.2014. Ne deriva che aveva provato di avere tempestivamente interrotto la CP_3 prescrizione anche con riferimento alle annualità 2007 e 2008, e che la sentenza del Tribunale di Palmi doveva essere riformata. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adìta, intendendosi qui riproposta ex art.346 c.p.c. ogni altra eccezione, domanda e deduzione svolta nel giudizio di primo grado,
1) preliminarmente, riunire alla presente impugnazione quella proposta da CP_3 avverso la stessa sentenza con ricorso iscritto al n.r.g.603/2023, udienza di discussione fissata da Codesta Corte d'Appello all'8 marzo 2024;
2) per tutti i motivi sopra esposti, nonché per i motivi formulati da Controparte_1
nell'odierno appello, riformare integralmente la sentenza n.948/2023,
[...] pronunciata dal Tribunale Ordinario di Palmi Sezione Lavoro all'udienza del 6 settembre 2023, depositata in pari data con motivazione contestuale e non notificata;
3) per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dall'RC.
per omessa impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini di legge;
CP_2 4) in ogni caso, rigettare il ricorso proposto dall'RC. dinanzi al CP_2 Tribunale di Palmi per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare il credito di Euro 23.330,70 oltre spese ed oneri azionato dall'Agente della Riscossione a mezzo della cartella di pagamento n.094-2022-0010419676000, a titolo di contributi previdenziali soggettivi, integrativi, maternità e sanzioni relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 e 2018, nonché il credito di Euro 4.405,06 oltre spese ed oneri azionato dall'Agente della Riscossione a mezzo della cartella di pagamento nr. 09420210016608039000, a titolo di contributi previdenziali soggettivi, integrativi, maternità e sanzioni relativi all'anno 2015. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA”.
3.2. Avverso la medesima sentenza l proponeva autonomo appello, CP_3 iscritto al n. 603/2023 R.G.. Proponeva, quali motivi di appello, le medesime argomentazioni difensive già dedotte quali motivi di resistenza all'atto della costituzione nel giudizio iscritto al n. 493/2023 R.G. e rassegnava le medesime conclusioni. Si tratta delle argomentazioni, domande e conclusioni già riportate sub 3.1., cui si rinvia. Si costituiva l'RC. , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, per CP_2 le analoghe ragioni già illustrate all'atto della costituzione nel giudizio 493/2023 R.G., già riportate sub 3.1., ed a cui si rinvia. Non si costituiva , della quale veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia. 9
Con ordinanza del 18.06.2024 la Corte disponeva la riunione del giudizio iscritto al n. 603/2023 al giudizio iscritto al n. 493/2023. All'udienza del 09.10.2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. I motivi di impugnazione proposti da nel giudizio Controparte_1 n. 492/2023 R.G. e da nel giudizio n. 603/2023 R.G., possono essere esaminati CP_3 congiuntamente, essendo comuni le doglianze articolate avverso l'impugnata sentenza, anche in raffronto ai motivi di resistenza frapposti da nel giudizio 493/2023, in CP_3 dichiarata adesione ai motivi di appello proposti da . CP_5
5. Preliminarmente, va richiamato, quanto alle doglianze concernenti l'omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'opposizione e sul difetto di legittimazione passiva di
, il principio di diritto affermato da Cass. civ. sez. trib. 18/02/2025 n. 4180, secondo CP_5 cui: “Non vi è, pertanto, omessa pronuncia, per la cui ricorrenza non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, di conseguenza, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662;Cass. 30/01/2020, n. 2153)”. Dalla motivazione della sentenza appellata è agevole riscontrare come le questioni, sia pur non espressamente esaminate, siano state superate dalle ragioni poste a fondamento della decisione. Le doglianze sono comunque infondate. Quanto all'omessa declaratoria di tardività dell'opposizione per mancata impugnazione delle cartelle esattoriali con irretrattabilità della pretesa contributiva, giova osservare che, nella prospettazione offerta dal ricorrente, questi aveva dedotto l'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo amministrativo ed aveva eccepito la prescrizione della pretesa contributiva, affermando che, attese le nullità segnalate, il primo atto validamente notificato con cui l'Ente Impositore e l'Agente della Riscossione era la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata ben oltre il termine quinquennale di prescrizione. Così formulata la domanda, essa non può esser qualificata come opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, tardivamente proposta, con conseguente declaratoria di inammissibilità, dovendo, invece, esser qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria del diritto di difesa che asseritamente il contribuente non aveva potuto esercitare, proprio a causa dell'inesistenza o nullità delle notifiche dei pregressi atti. La Suprema Corte, cfr. ex multis, Cass. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256, ha affermato che “lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”. "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così 10
statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Quanto all'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva di , va CP_5 richiamato che il ricorrente, nel dolersi dell'omessa o viziata notifica delle cartelle di pagamento e, conseguentemente, del PFA, ha proposto doglianze che riguardavano la procedura avviata dall'Agente della Riscossione, quindi vizi degli atti esecutivi, riconducibili all'opposizione ex art. 617 c.p.c., rispetto alle quali deve essere ravvisata la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. In punto di prescrizione della pretesa contributiva, non v'è dubbio che rispetto ad essa unico legittimato passivo sia l'ente impositore, trattandosi di domanda avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva, vale a dire, la sussistenza del debito contributivo rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo. Tuttavia, sebbene rispetto a questa domanda, non vi sia stata una declaratoria espressa di difetto di legittimazione passiva di , il Tribunale la ha esaminata CP_5 esclusivamente in raffronto agli atti dell'ente impositore, cfr. sentenza pagg. 9 – 10, palesando con ciò l'evidenza che rispetto a tale pretesa unico contraddittore fosse
. CP_3 Nessun atto o comportamento riferibile all'agente della riscossione ha concorso a formare sul punto il convincimento del giudice, dimostrando, in tal modo, che unica legittimata passiva rispetto a tale domanda era . CP_3 L'omissione segnalata dall'appellante non sussiste per le ragioni in punto di diritto segnalate in premessa, giacché l'omessa espressa statuizione, in relazione a tale domanda, di difetto di legittimazione passiva di , non ha viziato in alcun modo la sentenza, CP_5 essendo stata esaminata la domanda di prescrizione solo ed esclusivamente in raffronto alle difese di ed agli atti da questa depositati. CP_3
6. Vanno accolti perché fondati i motivi di appello con cui la sentenza è stata censurata per aver dichiarato inesistenti/nulle le notifiche delle cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000, in quanto eseguite da un indirizzo pec del mittente non inserito nei registri da registri abilitati alla notifica telematica e, conseguentemente, aver annullato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004222000 per difetto di notifica. Infatti, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). 11
Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022). La Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verificava alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informavano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficiava ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreva che il contribuente evidenziasse quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però era comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec, laddove dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente t. Email_4
Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente è generico, non corredato dai necessari elementi illustrativi della lesione che sarebbe derivata e/o di un eventuale l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente. Non può pertanto affermarsi sussistente la nullità ritenuta dal primo giudice e in accoglimento degli appelli e in riforma dell'impugnata sentenza, devono esser dichiarate validamente eseguite le notifiche delle cartelle n. 094202100016608039000 e n. 29420220010419676000 e, per conseguenza, la validità ed efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004222000.
7. Va ora esaminato il motivo di appello con cui la sentenza è stata censurata per aver ritenuto prescritti i contributi e le sanzioni maturate nelle annualità 2007 e 2008, posto che se, come affermato in sentenza, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione andava individuato nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, non appariva comprensibile la declaratoria di prescrizione dei contributi relativi agli anni 2007 e 2008 per i quali la prima richiesta di pagamento, avvenuta in data 05.03.2014, sarebbe già decorso il termine di prescrizione già decorso. Poiché, secondo quanto affermato dal primo giudice, la prima richiesta di pagamento era intervenuta il 05.03.2014, non si comprendeva come potesse ritenersi prescritta l'annualità 2008, il cui dies a quo coincideva con il 31.12.2009 e il cui termine di prescrizione era spirato il 31.12.2014. Il motivo di appello è fondato, poiché il termine quinquennale di prescrizione, che iniziava a decorrere dall'annualità successiva a quella di riferimento, era stato interrotto dalla richiesta di pagamento pervenuta al contribuente in data 05.03.2014. 12
Va osservato, infatti, che - contrariamente a quanto sembra dovesi dedurre dall'appellata sentenza - (cfr. pagg. 9 e 10: “L' costituendosi ha offerto prova CP_3 di avere interrotto il termine di prescrizione attraverso una serie di atti di messa in mora del contribuente per i contributi dovuti per gli anni dal 2009 al 2022 e precisamente: - in data 05.03.2014 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)” - la diffida del 05.03.2014 non è riferita solo ai crediti per gli anni dal 2009 e ss., posto che tale atto reca l'estratto contributivo relativo anche agli anni 2007 e 2008. La menzione esplicita, nel testo della comunicazione, degli anni dal 2009 al 2011 è riferita esclusivamente alla mancata regolarizzazione, da parte del contribuente di talune rate del già predisposto piano di rateizzazione: “Con l'occasione Le facciamo rilevare che stante la non regolarizzazione delle prime tre rate dei piani di rateazione notificati per gli anni 2009, 2010 e 2011, con le note del 15/01/2013 prot. 0019268 e prot. 0019267, abbiamo provveduto alla decadenza degli stessi”. La medesima comunicazione così prosegue: “In merito alla Sua richiesta di rateizzazione dell'intero debito presente sulla Sua posizione previdenziale, Le comunichiamo che per poter dare seguito all'istanza, è necessario che Lei trasmetta ad
, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della presente, la CP_3 documentazione di seguito indicata: A. dichiarazione di riconoscimento e accettazione delle somme a debito oggetto dell'istanza pari a complessivi € 4.540,63, di cui € 3.213,79 per contributi 2007/2008 ed € 1.326,84 per sanzioni e interessi 2007/2008, utilizzando il modulo allegato;
B. adesione in forma rateale all'Accertamento con Adesione n. 98143 del 05/03/2014; C. copia delle quietanze di versamento riferite a:
1. contribuzione scaduta per gli anni 2009, 2010 e 2011 per € 6.999,55, già oggetto di piani di rateazione decaduti, come sopra indicato;
2. contribuzione scaduta per l'anno 2012 e annesse sanzioni per complessivi €
2.671,22;
3. copia delle quietanze di pagamento dei ruoli esattoriali non regolarizzati per complessivi € 3.817,13, come comunicato nella nota prot. 0056391 del 20/02/2009;
4. acconto del 20% dell'importo oggetto dell'istanza pari a € 908,13. I pagamenti richiesti dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario,…, trasmettendo copia delle quietanze. Riteniamo importante chiarire che il versamento dell'acconto è necessario ai fini della regolarizzazione contributiva, in quanto non può attribuirsi alcun effetto sanante alla sola domanda di rateazione. In caso di mancato ricevimento della suddetta documentazione entro il termine stabilito, Le facciamo presente sin da ora che si intendono integralmente confermate le richieste di pagamento già notificate e che la contribuzione scaduta e non regolarizzata sarà oggetto di specifica attività di recupero, di cui facciamo riserva di successiva comunicazione. La informiamo inoltre che il ritardo nelle dichiarazioni annuali e nel versamento dei contributi comporta l'applicazione di sanzioni, in base agli artt. 16 e 17 della legge 6/81, artt. 36, 37 e 37 bis dello Statuto Inarcassa, artt. 2, 3, 10 e 13 Regolamento Generale Previdenza "2012", di cui riceverà specifica comunicazione con la nota prot. 0179821. La presente comunicazione è da intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma del Codice Civile e dell'art. 11 del Regolamento Generale Previdenza "2012". Consegue da quanto sopra che l'atto ha ad oggetto anche la richiesta di pagamento del carico contributivo per gli anni 2007 e 2008, essendo stato richiesto al contribuente, ai fini della richiesta da questi avanzata di rateizzazione dell'intero debito, la “dichiarazione di riconoscimento e accettazione delle somme a debito oggetto dell'istanza pari a complessivi 13
€ 4.540,63, di cui € 3.213,79 per contributi 2007/2008 ed € 1.326,84 per sanzioni e interessi 2007/2008”, con la precisazione che “In caso di mancato ricevimento della suddetta documentazione entro il termine stabilito, … si intendono integralmente confermate le richieste di pagamento già notificate e che la contribuzione scaduta e non regolarizzata sarà oggetto di specifica attività di recupero, di cui facciamo riserva di successiva comunicazione”, oltre che della valenza interruttiva della prescrizione che all'atto doveva ricondursi. Già per questo solo motivo il credito relativo all'anno 2008 non può ritenersi prescritto.
ha altresì dedotto di aver tempestivamente interrotto la prescrizione per il CP_3
2007 e per il 2008 con le seguenti missive: (Doc.06) prot. 0769194.15-12-2009 CP_3 ricevuta a mezzo raccomandata a.r. in data 22.12.2009, doc.07, con cui invitava CP_3 il professionista al pagamento dell'importo dovuto comprensivo dei contributi anni 2007-
2008 ed allegava l'estratto conto previdenziale recante i contributi insoluti dal 2001 al 2009 compresi;
(Doc.13) Inarcassa prot.0019628.15-01-2013 ricevuta a mezzo pec in pari data, doc.14 in atti, all'indirizzo di posta elettronica certificata registrato nel Email_5 pubblico elenco INI-PEC: informava il professionista di aver provveduto CP_3 all'aggiornamento della sua posizione contributiva fino all'anno 2013, lo invitava al pagamento dell'importo dovuto ed allegava l'estratto conto previdenziale recante evidenza dei contributi insoluti dal 2001 al 2013 compresi. Osserva la Corte che è stato depositato, doc. 6, l'atto denominato aggiornamento posizione contributiva, in data 15.12.2009, Prot. .0769194.15-12-2009, che reca CP_3 in allegato il dettaglio del carico contributivo anche per gli anni 2007 e 2008. La comunicazione contiene anche la seguente esplicitazione: “La presente comunicazione è da intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma del Codice Civile e dell'art. 38 dello Statuto di ”. CP_3 Il documento 7 depositato da è costituito dall'avviso di ricevimento della CP_3 raccomandata debitamente pervenuta all'indirizzo del destinatario e ricevuta in data 22.12.2009, che riporta, in alto a destra, la seguente stampigliatura: 603135 0769194.15- 12-2009. Il numero 603135 è riportato nell'atto di aggiornamento così indicato: da citare nella risposta: Matr. 603135 - Rif. 108.2.2/B118G; il n. 0769194.15-12-2009 è il numero Prot. Inarcassa dell'atto di aggiornamento contributivo, sì che è inequivoco che l'avviso di ricevimento si riferisca all'atto del 15.12.2009. Non può residuare dubbio alcuno, pertanto, che l'atto del 15.12.2009 sia pervenuto al destinatario in data 22.12.2009 ed abbia interrotto il decorso della prescrizione anche per il carico contributivo relativo agli anni 2007 e 2008. Il nuovo termine quinquennale di prescrizione è stato poi ulteriormente interrotto dalla richiesta di pagamento del 05.03.2014 Anzi, ancora prima di tale richiesta, ha documentato di aver fatto pervenire CP_3 al contribuente ulteriore precedente richiesta di pagamento. Si tratta di altro aggiornamento posizione contributiva del 15.01.2013, Prot. 0019628.15-01-2013, Matr.603135 - Rif. 20.2.37/B119, cfr. doc. 13, recante estratto conto contributivo, relativo a richiesta di pagamento anche agli anni 2007 e 2008. Anche tale atto reca la seguente specificazione “la presente comunicazione è da intendersi interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma del Codice Civile e dell'art. 38 dello Statuto Inarcassa”. L'atto è stato notificato al contribuente a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata registrato nel pubblico elenco INI-PEC e da questi ricevuto, Email_5 come da ricevuta di avvenuta consegna, cfr. doc 14, il 15/01/2013. 14
Il documento notificato reca l'identificativo 2013.000019628: esso è in formato PDF e si tratta proprio dell'aggiornamento posizione contributiva del 15.01.2013, Prot. 0019628.15- 01-2013, Matr.603135 - Rif. 20.2.37/B119. Validamente interrotti da i termini di prescrizione anche per gli anni 2007 e CP_3 2008, la domanda sul punto proposta dal ricorrente deve essere rigettata e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve esser dichiarato che il credito relativo gli anni CP_3 contributivi 2007 e 2008, non è prescritto.
8. L'esito integramente soccombente del ricorrente/appellato RC. sia CP_2 in relazione alle domande proposte nei confronti di che alle domande proposte CP_3 nei confronti di , quale conseguito a seguito di questo Controparte_1 grado di giudizio, impone la conseguente regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Per conseguenza, va condannato alla rifusione delle spese del CP_2 giudizio di primo grado in favore di e di , Controparte_1 CP_3 liquidate per ciascun resistente - valore della controversia € 27.431,84, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite -, in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Quanto alle spese dei giudizi di appello deve rilevarsi che l Controparte_1
si è costituita solo nel giudizio n. 493/2023 R.G., restando contumace nel
[...] giudizio n. 603/2023 R.G., sì che , appellato soccombente, va condannato al CP_2 pagamento, in favore del difensore distrattario di che ne ha fatto richiesta, delle spese CP_5 del grado, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
, invece, si è costituita nel giudizio n. 493/2023 ed ha proposto l'appello CP_3 iscritto al n. 603/2023 R.G. poi riunito al primo. In tale evenienza le spese vanno liquidate in applicazione del seguente principio di diritto: “In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass. 31 maggio 2022 n.17693). Pertanto, nel giudizio n. 603/2023 vanno liquidate la fase studio e la fase introduttiva, pari a € 1.738,00, in quanto attività svolta prima della riunione, mentre nel giudizio n. 493/2023 vanno liquidate tutte le fasi, in misura pari a € 4.996,00.
, quindi, va condannato alla rifusione, in favore di , delle CP_2 CP_3 spese dei due giudizi di appello riuniti, liquidate in complessivi € 6.734,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 493/2023 R.G. proposto da nei Controparte_1 confronti di RC. e , cui è stato riunito l'appello iscritto al n. CP_2 CP_3 603/2023 R.G. proposto da nei confronti di RC. e CP_3 CP_2 [...]
, avverso la sentenza n. 948/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Controparte_1 pubblicata il 06/09/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento degli appelli proposti da e da Controparte_1
e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara validamente CP_3 eseguite le notifiche delle cartelle n. 094202100016608039000 e n. 29420220010419676000 e, per conseguenza, la validità ed efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004222000. 15
2. In accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma CP_3 dell'impugnata sentenza, dichiara che il credito relativo agli anni CP_3 contributivi 2007 e 2008 non è estinto per prescrizione e, per l'effetto, rigetta la relativa domanda proposta da . CP_2
3. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in CP_2 favore di e di , liquidate per ciascun Controparte_1 CP_3 resistente, in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4. Condanna al pagamento, in favore del difensore distrattario di CP_2 [...]
, delle spese del giudizio di appello n. 493/2023 R.G., Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. 5. Condanna alla rifusione, in favore di , delle spese dei giudizi CP_2 CP_3 di appello riuniti, liquidate in complessivi € 6.734,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 493/2023 R.G., vertente TRA
, C.F. P.I. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del responsabile p.t., , nella Parte_2 qualità Responsabile Contenzioso Calabria, giusta procura speciale rilasciata dal Presidente di , Avv. Ernesto Maria Ruffini, autenticata Controparte_1 nella firma dal notaio dott. di Roma – rep. n. 180134, racc. n. 12348 del Persona_1 22.06.2023, rappresentata e difesa all'Avv. Giuseppe Artimagnella, C.F. C.F._1
fax 0935.654034, pec presso il cui
[...] Email_1 studio in Troina (EN), via Umberto, 28 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Virgillito, CF C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palmi alla via C.F._3
Gramsci nr. 69 pec fax 0966/264032 Email_2 appellato E
Controparte_3
Cod. Fisc. con sede in Roma Via Salaria n.
[...] P.IVA_2
229, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dr. RC. , Controparte_4 rappresentato e difeso – giusta procura generale alle liti per atto pubblico a rogito Notaio
di Roma Rep.29430 Racc.18054 del 22 luglio 2020, dall'Avv. Michele Sandulli, C.F. Per_2
presso il cui studio, in Roma, Via G.B. Morgagni n.19, è C.F._4 elettivamente domiciliata, fax n.06/44252276, pec
Email_3 appellata cui è stato riunito l'appello iscritto al n. 603/2023 R.G., vertente TRA Controparte_3 Controparte_3
Cod. Fisc. con sede in Roma Via Salaria n.
[...] P.IVA_2
229, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dr. RC. , Controparte_4 rappresentato e difeso – giusta procura generale alle liti per atto pubblico a rogito Notaio
di Roma Rep.29430 Racc.18054 del 22 luglio 2020, dall'Avv. Michele Sandulli, C.F. Per_2
presso il cui studio, in Roma, Via G.B. Morgagni n.19, è C.F._4 elettivamente domiciliata, fax n.06/44252276, pec
Email_3 2
appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Virgillito, CF C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palmi alla via C.F._3 Gramsci nr. 69 pec fax 0966/264032 Email_2 appellato E
, in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t. appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 31.10.2022 innanzi al Tribunale di Palmi, l'RC. CP_2 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo
[...] n. 09480202200004222000 pec emessa dall' e notificata Controparte_1 a mezzo pec il 12.10.2022, nonché avverso le seguenti cartelle di pagamento: 1) cartella di pagamento n. 09420210016608039000 asseritamente notificata il 01.06.2022 limitatamente al ruolo emesso da per contributo integrativo e soggettivo, indennità di CP_3 maternità, oltre interessi e sanzioni anno 2015, importo complessivo pari ad € 4.357,35; 2) cartella di pagamento n. 09420220010419676000 asseritamente notificata il 08.04.2022 limitatamente al ruolo emesso da per contributi integrativi e soggettivi, CP_3 indennità di maternità, oltre interessi e sanzioni anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, di importo complessivo pari ad € 23.074,49. A sostegno dell'opposizione deduceva la mancanza di notifica delle sottese cartelle n. 09420210016608039000 e n. 09420220010419676000 e la prescrizione ex art. 3, comma 9, L.335/1995 dei crediti relativi a contributi integrativi e soggettivi, indennità CP_3 di maternità, oltre interessi e sanzioni anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018 per inutile decorso del termine quinquennale. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente ricorso: - Accertare e dichiarare la omessa notifica delle cartelle di pagamento nr. 09420210016608039000 e nr. 09420220010419676000 e comunque l'inesistenza / nullità della notifica delle cartelle di pagamento nr. 09420210016608039000 e nr. 09420220010419676000 con conseguente inesistenza / nullità delle medesime cartelle di pagamento e della consequenziale comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 09480202200004222000 (limitatamente ai ruoli portati dalle 2 cartelle di CP_3 pagamento impugnate); - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla e, per suo conto dalla , alla riscossione CP_3 Controparte_1 delle somme portate dalla cartella di pagamento nr. 09420220010419676000 relativamente ai contributi integrativi e soggettivi e indennità di maternità per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; e, per l'effetto: disporre l'annullamento delle cartelle di pagamento nr. 09420210016608039000 e nr. 09420220010419676000 (limitatamente ai ruoli Inarcassa) e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 09480202200004222000 (limitatamente ai ruoli Inarcassa delle 2 cartelle di pagamento) ordinandone altresì la cancellazione delle somme dai ruoli”. 3
Costituitasi, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei CP_3 ruoli;
nel merito, deduceva la fondatezza della pretesa creditoria portata nell'atto impugnato e la regolare notifica delle cartelle e l'infondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione. Costituitasi, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso Controparte_1 per tardività e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 948/2023, pubblicata il 06.09.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“
1. annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004222000 per difetto di notifica delle cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000;
2. annulla le cartelle nn. 094202100016608039000 e per nullità della notifica, limitatamente a quanto di competenza di questo Tribunale;
3. dichiara estinto per prescrizione il credito portato negli atti che CP_3 precedono e relativo agli anni contributivi 2007 e 2008;
4. compensa le spese di lite in ragione della metà fra tutte le parti, e pone la restante parte a carico delle resistenti e in solido, Controparte_1 CP_3 che liquida in € 1.645,33 oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc.”. Affermava che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo presupponeva l'esistenza e validità dell'atto prodromico, la cartella di pagamento, con la quale l'obbligato veniva reso edotto dell'esistenza della pretesa creditoria al fine di poterla soddisfare mediante pagamento o contestare mediante opposizione. La mancata o invalida notifica dell'atto presupposto rendeva invalido l'atto successivo (Cassazione a Sezioni Unite, sentenza nr. 16412/2007, sentenza nr. 6315/2009 e sentenza nr. 5791/08), trattandosi di un vizio procedurale che determinava l'insanabile nullità dell'atto consequenziale notificato. Il ricorrente aveva lamentato di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, nel corso dell'istruttoria, era emerso che le cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000 erano state notificate al ricorrente tramite pec dall'indirizzo pec t rispettivamente in data 01/06/2022 e Email_4 08/04/2022. Tale indirizzo pec, alla data della notifica, non risultava inserito nel pubblico registro IPA, in cui era stato inserito solamente nel mese di settembre 2022. La provenienza dubbia di atti da indirizzi pec non iscritti nei registri delle PP.AA. poteva legittimamente inibire l'apertura del messaggio ricevuto e fare sospettare il destinatario sulla probabile pericolosità informatica di quella corrispondenza che proveniente da un mittente
“non sicuro”. Le notifiche delle cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000, poiché eseguite in violazione dei principi indicati dovevano considerarsi nulle;
in quanto tali erano improduttive di effetti nei confronti del ricorrete e allo stesso opponibili, con la conseguenza che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo doveva considerarsi insanabilmente nulla. I crediti portati nelle cartelle di pagamento 094202100016608039000 e CP_3
29420220010419676000, relativi a contributi integrativi e soggettivi, indennità di maternità, oltre interessi e sanzioni anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, risultavano prescritti, come eccepito da parte ricorrente. Il credito contributivo era soggetto al termine prescrizionale di cinque CP_3 anni di cui all'art.3, comma 9, L.335/1995 il cui compimento determinava ex lege l'estinzione della pretesa creditoria. 4
Il dies a quo della prescrizione decorreva dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, e coincideva con il momento in cui scadevano i termini per il pagamento dei predetti contributi, a prescindere dalla dichiarazione in questione che, quale esternazione di scienza, non costituiva presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. Lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). L' , costituendosi, aveva offerto prova di avere interrotto il termine di CP_3 prescrizione attraverso una serie di atti di messa in mora del contribuente per i contributi dovuti per gli anni dal 2009 al 2022 e precisamente:
- in data 05.03.2014 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 12.07.2016 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2016 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 28.08.2018 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2016 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 28.05.2019 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2018 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 11.02.2020 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni 2013-2015 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 01.07.2021 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2018 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 26.07.2021 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2021 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)
- in data 05.07.2022 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2007 al 2022 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi). Da quanto sopra emergeva che gli unici crediti di estinti per prescrizione CP_3 erano quelli relativi agli anni 2007 e 2008, per i quali la prima richiesta di pagamento, dopo la scadenza dell'obbligo di pagamento, da parte di era avvenuta in data CP_3 05.03.2014 quando il termine di prescrizione era già decorso. Tutti gli altri crediti derivanti dall'omesso versamento dei contributi CP_3 soggettivo e integrativo alle scadenze di legge, relativi agli anni contributivi dal 2009 sino al 2018 (periodo a cui era limitato l'accertamento giudiziale richiesto) erano stati tempestivamente richiesti dalla cassa mettendo in mora il contribuente, che aveva così utilmente interrotto il termine di prescrizione, rendendo ad oggi esigibile il credito maturato. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , andava CP_2 dichiarata la nullità della notifica delle cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000 e, conseguentemente, andava dichiarata la nullità della comunicazione preventiva del fermo amministrativo n. 09480202200004222000, per nullità della notifica degli atti presupposti. Andava, infine, dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti derivanti dall'omesso pagamento dei contributi soggettivi e CP_3 integrativo, e connessi oneri accessori, interessi e sanzioni, per gli anni contributivi 2007 e 2008. Le spese di lite, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto di lite e la parziale reciproca soccombenza, venivano compensate in ragione della metà fra le parti, e poste per la restante parte a carico delle resistenti Controparte_1
e in solido. CP_3
3. Il giudizio in grado di appello. 3.1. La sentenza veniva gravata dall'appello, iscritto al n. 493/2023 R.G., proposto da
, che ne lamentava l'erroneità, articolando una pluralità di Controparte_1 motivi. 5
Con il primo motivo lamentava l'omessa declaratoria di tardività dell'opposizione, in quanto la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali, regolarmente notificate, aveva determinata l'irretrattabilità della pretesa contributiva. Il ricorrente, non avrebbe potuto impugnare le cartelle con l'impugnazione del successivo PFA, in quanto le cartelle erano atti autonomamente impugnabili ed erano stati debitamente notificati. La mancata opposizione della cartella e/o dell'avviso nel termine posto dall'art. 24 D Lgs 46/1999, determinava l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella. Con il secondo motivo censurava la dichiarata nullità della notifica delle cartelle esattoriali 09420210016608039000 e 09420220010419676000. L'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30 co. 4 del D.L. 78/2010 mentre disponevano che le notifiche venissero eseguite in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, nessuna prescrizione offrivano in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest' ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Le notifiche delle cartelle 09420210016608039000 e 09420220010419676000 erano, dunque, valide e erroneamente il Tribunale aveva dichiarato la nullità del PFA per omessa notifica delle cartelle. Lamentava l'erronea declaratoria di prescrizione dei crediti 2007 e 2008. CP_3 Il decorso del relativo termine era stato interrotto non solo dalla dimostrata regolare notifica delle cartelle 094202100016608039000 e 29420220010419676000, avvenuta rispettivamente l'01.06.2022 e l'08.04.2022, ma anche dalla successiva notifica del PFA opposto 0948202200004222000, il 12.10.2022. Invece, in ordine ad un eventuale prescrizione maturata anteriormente alla consegna dei ruoli, circostanza comunque non più eccepibile non essendo state tempestivamente impugnate le cartelle, sussisteva il difetto di legittimazione passiva di la quale aveva CP_5 ricevuto i ruoli esattoriali da in data, rispettivamente 10.06.2021 e 25.02.2022, CP_3 provvedendo immediatamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento. Lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione difetto di legittimazione passiva di CP_5 con riferimento a tutte le doglianze afferenti la fase antecedente la consegna dei ruoli ed il merito della presente controversia, in quanto detto Ente era solo il Concessionario del servizio di riscossione e non l'Ente che effettuava gli accertamenti e/o iscriveva a ruolo i crediti e l'unico soggetto legittimato passivamente in giudizio era l'Ente impositore-creditore, il quale aveva provveduto alla formazione del titolo esecutivo. L'RC. aveva proposto avverso il PFA un'opposizione all'esecuzione tardiva CP_2 recuperatoria, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle, asseritamente non notificate, per il maturarsi del termine prescrizionale. Ne derivava che legittimato passivo era il titolare dei crediti incorporati nei detti atti e, nel caso di specie, l' . CP_3 In esito a quanto esposto, ingiusta era pure la condanna alle spese. Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare il ricorso proposto dall'arch. inammissibile perché tardivo, per i motivi di cui in narrativa;
2. accertare CP_2 dichiarare la regolarità e la legittimità delle cartelle 09420210016608039000 e 09420220010419676000 e della relativa notifica;
3. accertare e dichiarare la regolarità e la legittimità del preavviso di fermo 0948202200004222000, il quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullato avendo ad oggetto anche crediti e atti non opposti in questa sede;
4. accertare e dichiarare che i crediti azionati non sono prescritti e che le relativi somme sono, ancora oggi, dovute dall'arch. 5. sulla fase antecedente la consegna CP_2 dei ruoli, compresa un'eventuale prescrizione maturata antecedentemente e sul merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
6. gradatamente, dichiarare la CP_5 legittimità e la regolarità dell'operato dell' Riscossione;
7. accertare e dichiarare CP_6 6
che la condanna dell'odierna appellante alla refusione delle spese legali relativa al primo grado di giudizio è ingiusta, stante la correttezza dell'operato della stessa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Salvis iuribus.”. L'RC. costituitosi, resisteva all'appello. CP_2 Affermava che, per il profilo concernente l'omessa e/o comunque l'inesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo amministrativo, l'opposizione si configurava quale opposizione agli atti esecutivi c.p.c. da considerarsi tempestiva in quanto promossa entro i 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo avvenuta il 12.10.2022, atteso che il ricorso era stato depositato il 31.10.2022. Quanto alla prescrizione dei contributi previdenziali, l'opposizione si configurava come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, che non prevedeva alcun termine di decadenza. Quanto alla questione concernente l'indirizzo pec del mittente, dal complesso delle norme regolatrici emergeva che il legislatore aveva ripetutamente sancito la necessità che l'attività di notifica avvenisse mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. Le cartelle di pagamento n. 09420210016608039000 e n. 09420220010419676000 risultavano notificate da indirizzo (alla data delle notifiche) non presente nei pubblici registri di posta elettronica certificata (INIPEC, REGINDE, IPA) e le stesse erano state notificate in palese violazione delle prescrizioni normative, con conseguente nullità anche del PFA impugnato. Infondato era il motivo di appello concernente la prescrizione dei crediti contributivi. Poiché le cartelle n. 09420210016608039000 e n. 09420220010419676000 non erano state validamente notificate, non erano idonee ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge per tali contributi previdenziali. Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva dell' , quest'ultima non aveva CP_5 considerato che il ricorrente, nel ricorso introduttivo aveva eccepito esclusivamente la mancata notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
la consequenziale nullità parziale del preavviso di fermo per mancata notifica degli atti. Nessuna doglianza era stata mossa dall'odierno appellato con riferimento al merito della controversia né con riferimento alla fase anteriore alla consegna dei ruoli, essendo stati eccepiti esclusivamente vizi relativi e/o conseguenti all'attività di riscossione (notifica delle cartelle) posta in essere da . CP_5 Corretta era la sentenza impugnata quanto alla statuizione sulle spese di lite, nella parte in cui aveva compensato per metà le spese di lite (in ragione della non intervenuta prescrizione di alcune annualità contributive) e aveva condannato in solido entrambi i resistenti per la restante metà. Costituitasi, preliminarmente deduceva di aver impugnato la sentenza CP_3 n.948/2023 del Tribunale di Palmi, depositando autonomo ricorso in appello in data 0612.2023, iscritto al n. 603/2023 R.G. e chiedeva la riunione dei due giudizi. Costituendosi nel giudizio iscritto al n. 493/2023, chiedeva nel merito “l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi n.948/2023, viziata in quanto: non ha dichiarato la tardività e dunque l'inammissibilità della opposizione, in quanto la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali, regolarmente notificate, ha determinato la irretrattabilità della pretesa contributiva (pagg. 4 e 5 della Sentenza); ha dichiarato nulla e non sanabile la notifica delle cartelle esattoriali 09420210016608039000 e 09420220010419676000 (pag. 9 della Sentenza); ha dichiarato prescritti i crediti maturati da per contributi e CP_3 sanzioni annualità 2007 e 2008 (pag. 10 della Sentenza); ha disposto la condanna di CP_5 7
ed , in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'arch. (pag. 11 CP_3 CP_2 della Sentenza)”. Dichiarava, in sostanziale adesione ai motivi di impugnazione formulati da
[...]
, di ribadire le seguenti già formulate nell'autonomo appello di Controparte_1
iscritto al n.r.g.603/2023. CP_3 Affermava la violazione dell'art. 26 comma 2 D.P.R. n.602/1973 e dell'art.
3-bis, comma 1, della L. 53/1994 per avere ritenuto nulla la notifica delle cartelle di pagamento e, per l'effetto, per aver ritenuto nulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in violazione dell'art. 24 D. Lgs. n.46/1999 e inammissibilità dell'opposizione. Nel corso dell'istruttoria era emerso che le cartelle n.094-2021-0016608039000 e n.094-2022-0010419676000 erano state notificate all'RC. tramite pec dall'indirizzo CP_2 pec t rispettivamente in data 01/06/2022 Email_4 e 08/04/2022. La sentenza era gravemente viziata per violazione della normativa in oggetto. Sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza, la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via pec non poteva condurre alla nullità o alla inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata, dal momento che sia l'art. 26 comma 2 D.P.R. n. 602/1973, che l'art. 30 comma 4 D.L. n. 78/2010 ponevano un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente. Fra l'altro l'indirizzo t utilizzato Email_4 dall' per la notifica delle cartelle avvenuta in data 01/06/2022 e Controparte_7 08/04/2022 risultava presente nell'elenco redatto dall'Ente, e reperibile all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Indirizzi-PEC-per-notifica.pdf, relativo agli indirizzi pec utilizzati dal Concessionario stesso per la notifica di documenti. Ne derivava che il ricorso proposto dall'RC. doveva essere dichiarato CP_2 inammissibile, poiché non aveva promosso il giudizio di opposizione alle due cartelle nei termini di legge (quaranta giorni decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999) e non poteva più sollevare contestazioni sul merito della pretesa creditoria. Deduceva la violazione degli articoli 2943 comma 4, 1219 e 1335 cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto prescritti i contributi e le sanzioni maturate nelle annualità 2007 e 2008. La sentenza aveva ritenuto, correttamente, che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti ad andasse individuato nel 31 dicembre CP_3 dell'anno successivo a quello di riferimento e che aveva dimostrato di avere CP_3 tempestivamente interrotto la prescrizione dei contributi dovuti per gli anni dal 2009 al 2018. Lo stesso Tribunale aveva inspiegabilmente ritenuto prescritti i contributi relativi agli anni 2007 e 2008 per i quali, a suo dire, la prima richiesta di pagamento, decorso il rispettivo dies a quo, sarebbe intervenuta in data 5 marzo 2014, a termine di prescrizione già decorso. Il capo di sentenza era contraddittorio e, in ogni caso, erroneo. Posto che, secondo lo stesso giudice di prime cure, il dies a quo, andava individuato nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, e che la prima richiesta di pagamento era intervenuta il 05.03.2014, non si comprendeva come potesse ritenersi prescritta l'annualità 2008 il cui dies a quo coincideva con il 31 dicembre 2009 e il cui termine di prescrizione era spirato il 31 dicembre 2014. Al di là di ciò, prima del 05.03.2014 aveva tempestivamente interrotto la CP_3 prescrizione per il 2007 e per il 2008 con le seguenti missive: (Doc.06) Inarcassa prot.0769194.15-12-2009 ricevuta a mezzo raccomandata a.r. in data 22.12.2009 come da doc.07 in atti: Inarcassa invitava il professionista al pagamento dell'importo dovuto comprensivo dei contributi anni 2007-2008 ed allegava l'estratto conto previdenziale recante evidenza dei contributi insoluti dal 2001 al 2009 compresi;
8
(Doc.13) Inarcassa prot.0019628.15-01-2013 ricevuta a mezzo pec in pari data come da doc.14 in atti, all'indirizzo di posta elettronica certificata registrato nel Email_5 pubblico elenco INI-PEC e confermato dallo stesso RC. alla pagina n.3 del ricorso CP_2 introduttivo: informava il professionista di aver provveduto all'aggiornamento della CP_3 sua posizione contributiva fino all'anno 2013, lo invitava al pagamento dell'importo dovuto ed allegava l'estratto conto previdenziale recante evidenza dei contributi insoluti dal 2001 al 2013 compresi. Pertanto, il termine di prescrizione dei contributi maturati nel 2007 aveva iniziato a decorrere dal 31.12.2008 ed era spirato il 31.12.2013; il termine di prescrizione dei contributi maturati nel 2008 aveva iniziato a decorrere dal 31.12.2009 ed era spirato il 31.12.2014. Ne deriva che aveva provato di avere tempestivamente interrotto la CP_3 prescrizione anche con riferimento alle annualità 2007 e 2008, e che la sentenza del Tribunale di Palmi doveva essere riformata. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adìta, intendendosi qui riproposta ex art.346 c.p.c. ogni altra eccezione, domanda e deduzione svolta nel giudizio di primo grado,
1) preliminarmente, riunire alla presente impugnazione quella proposta da CP_3 avverso la stessa sentenza con ricorso iscritto al n.r.g.603/2023, udienza di discussione fissata da Codesta Corte d'Appello all'8 marzo 2024;
2) per tutti i motivi sopra esposti, nonché per i motivi formulati da Controparte_1
nell'odierno appello, riformare integralmente la sentenza n.948/2023,
[...] pronunciata dal Tribunale Ordinario di Palmi Sezione Lavoro all'udienza del 6 settembre 2023, depositata in pari data con motivazione contestuale e non notificata;
3) per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dall'RC.
per omessa impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini di legge;
CP_2 4) in ogni caso, rigettare il ricorso proposto dall'RC. dinanzi al CP_2 Tribunale di Palmi per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare il credito di Euro 23.330,70 oltre spese ed oneri azionato dall'Agente della Riscossione a mezzo della cartella di pagamento n.094-2022-0010419676000, a titolo di contributi previdenziali soggettivi, integrativi, maternità e sanzioni relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 e 2018, nonché il credito di Euro 4.405,06 oltre spese ed oneri azionato dall'Agente della Riscossione a mezzo della cartella di pagamento nr. 09420210016608039000, a titolo di contributi previdenziali soggettivi, integrativi, maternità e sanzioni relativi all'anno 2015. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA”.
3.2. Avverso la medesima sentenza l proponeva autonomo appello, CP_3 iscritto al n. 603/2023 R.G.. Proponeva, quali motivi di appello, le medesime argomentazioni difensive già dedotte quali motivi di resistenza all'atto della costituzione nel giudizio iscritto al n. 493/2023 R.G. e rassegnava le medesime conclusioni. Si tratta delle argomentazioni, domande e conclusioni già riportate sub 3.1., cui si rinvia. Si costituiva l'RC. , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, per CP_2 le analoghe ragioni già illustrate all'atto della costituzione nel giudizio 493/2023 R.G., già riportate sub 3.1., ed a cui si rinvia. Non si costituiva , della quale veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia. 9
Con ordinanza del 18.06.2024 la Corte disponeva la riunione del giudizio iscritto al n. 603/2023 al giudizio iscritto al n. 493/2023. All'udienza del 09.10.2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. I motivi di impugnazione proposti da nel giudizio Controparte_1 n. 492/2023 R.G. e da nel giudizio n. 603/2023 R.G., possono essere esaminati CP_3 congiuntamente, essendo comuni le doglianze articolate avverso l'impugnata sentenza, anche in raffronto ai motivi di resistenza frapposti da nel giudizio 493/2023, in CP_3 dichiarata adesione ai motivi di appello proposti da . CP_5
5. Preliminarmente, va richiamato, quanto alle doglianze concernenti l'omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'opposizione e sul difetto di legittimazione passiva di
, il principio di diritto affermato da Cass. civ. sez. trib. 18/02/2025 n. 4180, secondo CP_5 cui: “Non vi è, pertanto, omessa pronuncia, per la cui ricorrenza non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, di conseguenza, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662;Cass. 30/01/2020, n. 2153)”. Dalla motivazione della sentenza appellata è agevole riscontrare come le questioni, sia pur non espressamente esaminate, siano state superate dalle ragioni poste a fondamento della decisione. Le doglianze sono comunque infondate. Quanto all'omessa declaratoria di tardività dell'opposizione per mancata impugnazione delle cartelle esattoriali con irretrattabilità della pretesa contributiva, giova osservare che, nella prospettazione offerta dal ricorrente, questi aveva dedotto l'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo amministrativo ed aveva eccepito la prescrizione della pretesa contributiva, affermando che, attese le nullità segnalate, il primo atto validamente notificato con cui l'Ente Impositore e l'Agente della Riscossione era la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata ben oltre il termine quinquennale di prescrizione. Così formulata la domanda, essa non può esser qualificata come opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, tardivamente proposta, con conseguente declaratoria di inammissibilità, dovendo, invece, esser qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria del diritto di difesa che asseritamente il contribuente non aveva potuto esercitare, proprio a causa dell'inesistenza o nullità delle notifiche dei pregressi atti. La Suprema Corte, cfr. ex multis, Cass. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256, ha affermato che “lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”. "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così 10
statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Quanto all'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva di , va CP_5 richiamato che il ricorrente, nel dolersi dell'omessa o viziata notifica delle cartelle di pagamento e, conseguentemente, del PFA, ha proposto doglianze che riguardavano la procedura avviata dall'Agente della Riscossione, quindi vizi degli atti esecutivi, riconducibili all'opposizione ex art. 617 c.p.c., rispetto alle quali deve essere ravvisata la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. In punto di prescrizione della pretesa contributiva, non v'è dubbio che rispetto ad essa unico legittimato passivo sia l'ente impositore, trattandosi di domanda avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva, vale a dire, la sussistenza del debito contributivo rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo. Tuttavia, sebbene rispetto a questa domanda, non vi sia stata una declaratoria espressa di difetto di legittimazione passiva di , il Tribunale la ha esaminata CP_5 esclusivamente in raffronto agli atti dell'ente impositore, cfr. sentenza pagg. 9 – 10, palesando con ciò l'evidenza che rispetto a tale pretesa unico contraddittore fosse
. CP_3 Nessun atto o comportamento riferibile all'agente della riscossione ha concorso a formare sul punto il convincimento del giudice, dimostrando, in tal modo, che unica legittimata passiva rispetto a tale domanda era . CP_3 L'omissione segnalata dall'appellante non sussiste per le ragioni in punto di diritto segnalate in premessa, giacché l'omessa espressa statuizione, in relazione a tale domanda, di difetto di legittimazione passiva di , non ha viziato in alcun modo la sentenza, CP_5 essendo stata esaminata la domanda di prescrizione solo ed esclusivamente in raffronto alle difese di ed agli atti da questa depositati. CP_3
6. Vanno accolti perché fondati i motivi di appello con cui la sentenza è stata censurata per aver dichiarato inesistenti/nulle le notifiche delle cartelle nn. 094202100016608039000 e 29420220010419676000, in quanto eseguite da un indirizzo pec del mittente non inserito nei registri da registri abilitati alla notifica telematica e, conseguentemente, aver annullato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004222000 per difetto di notifica. Infatti, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). 11
Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022). La Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verificava alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informavano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficiava ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreva che il contribuente evidenziasse quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però era comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec, laddove dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente t. Email_4
Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente è generico, non corredato dai necessari elementi illustrativi della lesione che sarebbe derivata e/o di un eventuale l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente. Non può pertanto affermarsi sussistente la nullità ritenuta dal primo giudice e in accoglimento degli appelli e in riforma dell'impugnata sentenza, devono esser dichiarate validamente eseguite le notifiche delle cartelle n. 094202100016608039000 e n. 29420220010419676000 e, per conseguenza, la validità ed efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004222000.
7. Va ora esaminato il motivo di appello con cui la sentenza è stata censurata per aver ritenuto prescritti i contributi e le sanzioni maturate nelle annualità 2007 e 2008, posto che se, come affermato in sentenza, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione andava individuato nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, non appariva comprensibile la declaratoria di prescrizione dei contributi relativi agli anni 2007 e 2008 per i quali la prima richiesta di pagamento, avvenuta in data 05.03.2014, sarebbe già decorso il termine di prescrizione già decorso. Poiché, secondo quanto affermato dal primo giudice, la prima richiesta di pagamento era intervenuta il 05.03.2014, non si comprendeva come potesse ritenersi prescritta l'annualità 2008, il cui dies a quo coincideva con il 31.12.2009 e il cui termine di prescrizione era spirato il 31.12.2014. Il motivo di appello è fondato, poiché il termine quinquennale di prescrizione, che iniziava a decorrere dall'annualità successiva a quella di riferimento, era stato interrotto dalla richiesta di pagamento pervenuta al contribuente in data 05.03.2014. 12
Va osservato, infatti, che - contrariamente a quanto sembra dovesi dedurre dall'appellata sentenza - (cfr. pagg. 9 e 10: “L' costituendosi ha offerto prova CP_3 di avere interrotto il termine di prescrizione attraverso una serie di atti di messa in mora del contribuente per i contributi dovuti per gli anni dal 2009 al 2022 e precisamente: - in data 05.03.2014 chiedendo il pagamento dei contributi relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 oltre somme accessorie (sanzioni e interessi)” - la diffida del 05.03.2014 non è riferita solo ai crediti per gli anni dal 2009 e ss., posto che tale atto reca l'estratto contributivo relativo anche agli anni 2007 e 2008. La menzione esplicita, nel testo della comunicazione, degli anni dal 2009 al 2011 è riferita esclusivamente alla mancata regolarizzazione, da parte del contribuente di talune rate del già predisposto piano di rateizzazione: “Con l'occasione Le facciamo rilevare che stante la non regolarizzazione delle prime tre rate dei piani di rateazione notificati per gli anni 2009, 2010 e 2011, con le note del 15/01/2013 prot. 0019268 e prot. 0019267, abbiamo provveduto alla decadenza degli stessi”. La medesima comunicazione così prosegue: “In merito alla Sua richiesta di rateizzazione dell'intero debito presente sulla Sua posizione previdenziale, Le comunichiamo che per poter dare seguito all'istanza, è necessario che Lei trasmetta ad
, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della presente, la CP_3 documentazione di seguito indicata: A. dichiarazione di riconoscimento e accettazione delle somme a debito oggetto dell'istanza pari a complessivi € 4.540,63, di cui € 3.213,79 per contributi 2007/2008 ed € 1.326,84 per sanzioni e interessi 2007/2008, utilizzando il modulo allegato;
B. adesione in forma rateale all'Accertamento con Adesione n. 98143 del 05/03/2014; C. copia delle quietanze di versamento riferite a:
1. contribuzione scaduta per gli anni 2009, 2010 e 2011 per € 6.999,55, già oggetto di piani di rateazione decaduti, come sopra indicato;
2. contribuzione scaduta per l'anno 2012 e annesse sanzioni per complessivi €
2.671,22;
3. copia delle quietanze di pagamento dei ruoli esattoriali non regolarizzati per complessivi € 3.817,13, come comunicato nella nota prot. 0056391 del 20/02/2009;
4. acconto del 20% dell'importo oggetto dell'istanza pari a € 908,13. I pagamenti richiesti dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario,…, trasmettendo copia delle quietanze. Riteniamo importante chiarire che il versamento dell'acconto è necessario ai fini della regolarizzazione contributiva, in quanto non può attribuirsi alcun effetto sanante alla sola domanda di rateazione. In caso di mancato ricevimento della suddetta documentazione entro il termine stabilito, Le facciamo presente sin da ora che si intendono integralmente confermate le richieste di pagamento già notificate e che la contribuzione scaduta e non regolarizzata sarà oggetto di specifica attività di recupero, di cui facciamo riserva di successiva comunicazione. La informiamo inoltre che il ritardo nelle dichiarazioni annuali e nel versamento dei contributi comporta l'applicazione di sanzioni, in base agli artt. 16 e 17 della legge 6/81, artt. 36, 37 e 37 bis dello Statuto Inarcassa, artt. 2, 3, 10 e 13 Regolamento Generale Previdenza "2012", di cui riceverà specifica comunicazione con la nota prot. 0179821. La presente comunicazione è da intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma del Codice Civile e dell'art. 11 del Regolamento Generale Previdenza "2012". Consegue da quanto sopra che l'atto ha ad oggetto anche la richiesta di pagamento del carico contributivo per gli anni 2007 e 2008, essendo stato richiesto al contribuente, ai fini della richiesta da questi avanzata di rateizzazione dell'intero debito, la “dichiarazione di riconoscimento e accettazione delle somme a debito oggetto dell'istanza pari a complessivi 13
€ 4.540,63, di cui € 3.213,79 per contributi 2007/2008 ed € 1.326,84 per sanzioni e interessi 2007/2008”, con la precisazione che “In caso di mancato ricevimento della suddetta documentazione entro il termine stabilito, … si intendono integralmente confermate le richieste di pagamento già notificate e che la contribuzione scaduta e non regolarizzata sarà oggetto di specifica attività di recupero, di cui facciamo riserva di successiva comunicazione”, oltre che della valenza interruttiva della prescrizione che all'atto doveva ricondursi. Già per questo solo motivo il credito relativo all'anno 2008 non può ritenersi prescritto.
ha altresì dedotto di aver tempestivamente interrotto la prescrizione per il CP_3
2007 e per il 2008 con le seguenti missive: (Doc.06) prot. 0769194.15-12-2009 CP_3 ricevuta a mezzo raccomandata a.r. in data 22.12.2009, doc.07, con cui invitava CP_3 il professionista al pagamento dell'importo dovuto comprensivo dei contributi anni 2007-
2008 ed allegava l'estratto conto previdenziale recante i contributi insoluti dal 2001 al 2009 compresi;
(Doc.13) Inarcassa prot.0019628.15-01-2013 ricevuta a mezzo pec in pari data, doc.14 in atti, all'indirizzo di posta elettronica certificata registrato nel Email_5 pubblico elenco INI-PEC: informava il professionista di aver provveduto CP_3 all'aggiornamento della sua posizione contributiva fino all'anno 2013, lo invitava al pagamento dell'importo dovuto ed allegava l'estratto conto previdenziale recante evidenza dei contributi insoluti dal 2001 al 2013 compresi. Osserva la Corte che è stato depositato, doc. 6, l'atto denominato aggiornamento posizione contributiva, in data 15.12.2009, Prot. .0769194.15-12-2009, che reca CP_3 in allegato il dettaglio del carico contributivo anche per gli anni 2007 e 2008. La comunicazione contiene anche la seguente esplicitazione: “La presente comunicazione è da intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma del Codice Civile e dell'art. 38 dello Statuto di ”. CP_3 Il documento 7 depositato da è costituito dall'avviso di ricevimento della CP_3 raccomandata debitamente pervenuta all'indirizzo del destinatario e ricevuta in data 22.12.2009, che riporta, in alto a destra, la seguente stampigliatura: 603135 0769194.15- 12-2009. Il numero 603135 è riportato nell'atto di aggiornamento così indicato: da citare nella risposta: Matr. 603135 - Rif. 108.2.2/B118G; il n. 0769194.15-12-2009 è il numero Prot. Inarcassa dell'atto di aggiornamento contributivo, sì che è inequivoco che l'avviso di ricevimento si riferisca all'atto del 15.12.2009. Non può residuare dubbio alcuno, pertanto, che l'atto del 15.12.2009 sia pervenuto al destinatario in data 22.12.2009 ed abbia interrotto il decorso della prescrizione anche per il carico contributivo relativo agli anni 2007 e 2008. Il nuovo termine quinquennale di prescrizione è stato poi ulteriormente interrotto dalla richiesta di pagamento del 05.03.2014 Anzi, ancora prima di tale richiesta, ha documentato di aver fatto pervenire CP_3 al contribuente ulteriore precedente richiesta di pagamento. Si tratta di altro aggiornamento posizione contributiva del 15.01.2013, Prot. 0019628.15-01-2013, Matr.603135 - Rif. 20.2.37/B119, cfr. doc. 13, recante estratto conto contributivo, relativo a richiesta di pagamento anche agli anni 2007 e 2008. Anche tale atto reca la seguente specificazione “la presente comunicazione è da intendersi interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma del Codice Civile e dell'art. 38 dello Statuto Inarcassa”. L'atto è stato notificato al contribuente a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata registrato nel pubblico elenco INI-PEC e da questi ricevuto, Email_5 come da ricevuta di avvenuta consegna, cfr. doc 14, il 15/01/2013. 14
Il documento notificato reca l'identificativo 2013.000019628: esso è in formato PDF e si tratta proprio dell'aggiornamento posizione contributiva del 15.01.2013, Prot. 0019628.15- 01-2013, Matr.603135 - Rif. 20.2.37/B119. Validamente interrotti da i termini di prescrizione anche per gli anni 2007 e CP_3 2008, la domanda sul punto proposta dal ricorrente deve essere rigettata e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve esser dichiarato che il credito relativo gli anni CP_3 contributivi 2007 e 2008, non è prescritto.
8. L'esito integramente soccombente del ricorrente/appellato RC. sia CP_2 in relazione alle domande proposte nei confronti di che alle domande proposte CP_3 nei confronti di , quale conseguito a seguito di questo Controparte_1 grado di giudizio, impone la conseguente regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Per conseguenza, va condannato alla rifusione delle spese del CP_2 giudizio di primo grado in favore di e di , Controparte_1 CP_3 liquidate per ciascun resistente - valore della controversia € 27.431,84, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite -, in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Quanto alle spese dei giudizi di appello deve rilevarsi che l Controparte_1
si è costituita solo nel giudizio n. 493/2023 R.G., restando contumace nel
[...] giudizio n. 603/2023 R.G., sì che , appellato soccombente, va condannato al CP_2 pagamento, in favore del difensore distrattario di che ne ha fatto richiesta, delle spese CP_5 del grado, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
, invece, si è costituita nel giudizio n. 493/2023 ed ha proposto l'appello CP_3 iscritto al n. 603/2023 R.G. poi riunito al primo. In tale evenienza le spese vanno liquidate in applicazione del seguente principio di diritto: “In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass. 31 maggio 2022 n.17693). Pertanto, nel giudizio n. 603/2023 vanno liquidate la fase studio e la fase introduttiva, pari a € 1.738,00, in quanto attività svolta prima della riunione, mentre nel giudizio n. 493/2023 vanno liquidate tutte le fasi, in misura pari a € 4.996,00.
, quindi, va condannato alla rifusione, in favore di , delle CP_2 CP_3 spese dei due giudizi di appello riuniti, liquidate in complessivi € 6.734,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 493/2023 R.G. proposto da nei Controparte_1 confronti di RC. e , cui è stato riunito l'appello iscritto al n. CP_2 CP_3 603/2023 R.G. proposto da nei confronti di RC. e CP_3 CP_2 [...]
, avverso la sentenza n. 948/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Controparte_1 pubblicata il 06/09/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento degli appelli proposti da e da Controparte_1
e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara validamente CP_3 eseguite le notifiche delle cartelle n. 094202100016608039000 e n. 29420220010419676000 e, per conseguenza, la validità ed efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004222000. 15
2. In accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma CP_3 dell'impugnata sentenza, dichiara che il credito relativo agli anni CP_3 contributivi 2007 e 2008 non è estinto per prescrizione e, per l'effetto, rigetta la relativa domanda proposta da . CP_2
3. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in CP_2 favore di e di , liquidate per ciascun Controparte_1 CP_3 resistente, in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4. Condanna al pagamento, in favore del difensore distrattario di CP_2 [...]
, delle spese del giudizio di appello n. 493/2023 R.G., Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. 5. Condanna alla rifusione, in favore di , delle spese dei giudizi CP_2 CP_3 di appello riuniti, liquidate in complessivi € 6.734,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti