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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/11/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 636/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 636/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
09.04.2025, da
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(PG), Voc. Sorifa n. 7,
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Monte Pennino n. 22, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Tiburzi ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Nocera Umbra (PG), Via Stravignano n. 13, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con la figlia: nata il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Nocera Umbra (PG)
Vocabolo Sorifa n. 7 con collocamento prevalente presso la madre.
2) Assegnare la casa familiare in Nocera Umbra (PG) via Sorifa n. 7 alla sig.ra . Parte_1
3) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, Parte_2 dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 23.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 23.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 23.00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Sig.ra Pt_2 Parte_1 la somma mensile di € 320,00 (trecentoventi euro) a titolo di mantenimento della figlia . Detto Per_1 importo dovrà essere corrisposto a far tempo dal dicembre 2024 e dovrà essere versato entro il giorno
20 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici istat.
5) Disporre che il Sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie a sostenersi Pt_2 nell'interesse della prole, purché previamente concordate e debitamente documentate.
6) Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
7) Le parti autorizzano sin da ora, la figlia ad effettuare i viaggi di istruzione organizzati Persona_1 dall'istituto scolastico regolarmente frequentato.
8) I genitori si impegnano a mantenere un contegno reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuna di essi, si impegnano
pagina 2 di 4 a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
9) Compensare integralmente le spese di lite”.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
5.05.2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 20.11.2025
Il Presidente est.
UD TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 636/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
09.04.2025, da
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(PG), Voc. Sorifa n. 7,
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Monte Pennino n. 22, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Tiburzi ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Nocera Umbra (PG), Via Stravignano n. 13, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con la figlia: nata il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Nocera Umbra (PG)
Vocabolo Sorifa n. 7 con collocamento prevalente presso la madre.
2) Assegnare la casa familiare in Nocera Umbra (PG) via Sorifa n. 7 alla sig.ra . Parte_1
3) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, Parte_2 dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 23.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 23.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 23.00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Sig.ra Pt_2 Parte_1 la somma mensile di € 320,00 (trecentoventi euro) a titolo di mantenimento della figlia . Detto Per_1 importo dovrà essere corrisposto a far tempo dal dicembre 2024 e dovrà essere versato entro il giorno
20 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici istat.
5) Disporre che il Sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie a sostenersi Pt_2 nell'interesse della prole, purché previamente concordate e debitamente documentate.
6) Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
7) Le parti autorizzano sin da ora, la figlia ad effettuare i viaggi di istruzione organizzati Persona_1 dall'istituto scolastico regolarmente frequentato.
8) I genitori si impegnano a mantenere un contegno reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuna di essi, si impegnano
pagina 2 di 4 a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
9) Compensare integralmente le spese di lite”.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
5.05.2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 20.11.2025
Il Presidente est.
UD TT
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