Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 544/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'02.10.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
Arch residente in Potenza, ivi elettivamente domiciliato alla Via Pretoria Parte_1
N 133, presso lo studio dell'Avv Paola Valente che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore con sede in Via Fittipaldi CP_1 Controparte_2
N 8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Salvatore Caprarella e Giovanni Magaldi ,giusta procura in atti, in virtù di delibera di giunta comunale di conferimento di incarico N 27 del
20/05/2013, presso il cui studio in Villa D'Agri di Marsicovetere ( PZ) Via Eugenio Azimonti N 93.
CONVENUTO
OGGETTO: -Arricchimento senza causa
La Sentenza viene redatta ai sensi del novellato art 132, co 2 n.4,cod proc civ e art 118 disp.att.cod.proc.civ, come modificati dalla legge 69/2009
FATTO E CP_3
L'Attore con atto di citazione dell'01.02.2013 ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di
Potenza il affermando di aver eseguito per conto del predetto in CP_1 CP_1
persona del Sindaco in carica , la progettazione attinente i servizi di collegamento con i centri abitati e con servizi di pubblica utilità alle popolazioni rurali di cui al bando por 2000/2006 della ed a l'uopo afferma: Controparte_4
Che l'incarico era stato affidato al professionista con delibera di giunta N 23/2007,ratificata con determina del responsabile dell'area tecnica N 33/2007;
Che l'ammontare delle competenze tecniche previste era stato ivi calcolato nell'ambito del 12% dell'importo di progetto ,come da bando in atti;
Che lo stesso ha elaborato la domanda di partecipazione al bando e lo schema del progetto di investimento finanziario articolato per categoria e voci di spesa, secondo le indicazioni di cui al punto 8 sempre del citato bando e che il tutto veniva regolarmente trasmesso al CP_1
[...]
Che ,con nota N 95791 del 15 Maggio 2008 la comunicava al Comune la Controparte_4
concessione del contributo pari ad euro 183.588,00,relativa all'attivazione ad uso delle aree rurali di due navette di cui al progetto;
Che il trasporto veniva attivato, a partire dal 30.03.2009, con apposita nota del Sindaco
.Nonostante questo ,continua l'attore,le competenze per la redazione del progetto ammontanti ad euro 18.840,00 compresa IVA, non sono state pagate ed il ha ritenuto di offrire al CP_1
tecnico il solo importo di euro 3.00,00 omnia comprensivo.
Non essendo state pagate le competenze tecniche maturate l'attore ha convenuto in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore ,rassegnando le seguente conclusioni: CP_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, condannare il in CP_1
persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'Istante Arch Parte_1
dell'importo di euro 18.840,00 iva inclusa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla
[...]
somma al netto di IVA e Cassa dalla data della prestazione .In via subordinata, ritenere nella fattispecie sussistente, l'ipotesi dell'indebito arricchimento avendo il comunque CP_1
conseguito un vantaggio o profitto ,dalla prestazione del professionista e condannare quindi, il al pagamento della somma di euro 14.800,00, oltre interessi, a decorrere dal CP_1
01.04.2009 a titolo di indennizzo, ovvero nella diversa somma che meglio dovesse essere ritenuta di giustizia dal Giudice adito.anche in via equitativa e comunque non superiore ad euro
18.840,00.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituisce il il quale contesta il fondamento della domanda proposta CP_1
dall'attore, ritenendo che “ risulta icto oculi, come nessuna utilità possa riconoscersi all'attività del Professionista ove solo si consideri che il piano di fattibilità della Relazione Generale è stato elaborato individuando e quantificando i potenziali fruitori del servizio non sulla scorta di puntuali e dettagliati studi, bensì con analisi basate su criteri puramente statistici che non hanno consentito alla di valutare positivamente il finanziamento dell'intero investimento, CP_4
costringendo il Comune ad individuare autonomamente, senza alcun supporto esterno, le esigenze delle mobilità colletiva al fine dell'erogazione del servizio.
Nel caso di specie il ha conseguito il medesimo beneficio che avrebbe conseguito ove CP_1
avesse candidato il progetto senza l'apporto del professionista ,essendosi risolto il beneficio medesimo nel solo finanziamento per l'acquisto di due navette che, successivamente , effettivamente venivano acquistate dal previa indizione ed espletamento della gara di CP_1
appalto nei cui atti mancava ogni riferimento all'attività del professionista..
Il ha concluso: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'intervenuta CP_1
prescrizione dell'azione principale ex art 2956 c.c.
Dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda dell'attore intesa ad ottenere la condanna del al pagamento in favore dell'istante dell'importo di euro 18.840,00, CP_1
IVA inclusa oltre interessi e rivalutazione monetaria, sulla somma al netto di IVA e Cassa alla data della prestazione;
dichiarare inammissibile e/o improponibile l'azione di indebito arricchimento così come formulata dall'attore; accertare e dichiarare che le spettanze del professionista non sono dovute e comunque errate nella loro determinazione;
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione di indebito arricchimento così come proposta e dichiarare l'esistenza della clausola contenuta, nella determina dirigenziale N 33 del 24.02.2007, che sottoponeva il diritto al compenso del professionista alla condizione che le competenze tecniche sarebbero rientrate nell'ambito delle spese generali pari al 12% e che sarebbero state successivamente calcolate e liquidate soltanto qualora la avesse approvato e finanziato il progetto e riconosciuto le stesse;
Controparte_4
in via meramente subordinata e solo nel caso di accoglimento parziale della domanda, determinare il compenso e/o l'indennizzo sulla sola durata di tre giorni lavorativi;
rigettare la richiesta della consulenza tecnica d'ufficio poiché tesa a superare l'onere probatorio incombente sull'attore; rigettare la richiesta di interrogatorio formale poiché ininfluente e irrilevante;
Condannare l'attore altresì al risarcimento del danno ex art 96 comma 1 co.epe nella misura che verrà determinata anche d'ufficio, con valutazione.
Nel corso della prima udienza del 3.7.2013 il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art 183 comma VI cpc.
Dopo il deposito dei predetti atti il Giudice alla udienza del 24.01.2014 si è riservato sulle richieste ed istanze formulate dalle parti e con provvedimento del 1.07.2014 ha ritenuto la causa matura per la decisione.
La causa ,poi, dopo una serie di rinvii di ufficio dovuti anche alla sostituzione di diversi
Magistrati e l'infruttuoso esperimento di tentativo di conciliazione è stata riservata a Sentenza il
2.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore tesa ad ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale meglio descritta negli atti di causa non merita accoglimento in quanto il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione deve necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam.
Ai fini dell'osservanza della forma scritta, l'atto deve contenere la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno,
l'indicazione dell'oggetto della prestazione, l'entità del compenso. Deve escludersi che, ai fini della validità del contratto. la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti come riferito dall'attore nei sui scritti e nelle sue difese,Il contratto mancante del requisito della forma scritta, come nel caso di specie è nullo e non è suscettibile di alcuna sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della Pubblica Amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti;
il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione deve avere dunque .
la forma scritta ad substantiam.
Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “ l'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'Ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso.La sussistenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzativa( Corte di
Cass civ 15/06/2020, n 11465).
Anche la domanda subordinata, tesa a ritenere sussistente, l'ipotesi dell'indebito arricchimento avendo il comunque conseguito un vantaggio o profitto dalla prestazione del CP_1
professionista e condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 14.800,00, oltre interessi ovvero nella diversa somma che meglio dovesse essere ritenuta in Giustizia dal Giudice adito, non può essere accolta atteso che in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione conseguente l'assenza di un contratto di appalto d'opera tra la
Pubblica Amministrazione e un professionista, ferma l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti di un in relazione a prestazioni eseguite in assenza di un CP_1
contratto formale come ritenuto anche con la recente ordinanza della Corte di Cassazione N
27814 del 28.10.2024, l'indennità prevista dall'art 2041 del Codice Civile và liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa e tale prova è mancante agli atti di causa;
in altre parole al professionista andrebbero riconosciuti solo i costi sostenuti con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto contrattuale fosse stato valido ed efficace ( per tutte vedasi Cass sezioni unite civ
27.01.2009,N 1875 e Cass 18.02.2010 N 3905).
Manca agli atti di causa ogni prova in riferimento ai costi e alle spese sostenute dal professionista. Quanto alle spese di lite , si ritengono sussistenti giusti motivi atti a legittimare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto anche dell'esistenza di una offerta fatta dal all'attore di euro 3000/00 CP_1
P Q M
Il Gop, nella persona della Dott.ssa Bernardina Massari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del così provvede: Parte_1 CP_1
Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti del Parte_1 CP_1
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Potenza lì 7.05.2025.
Il Giudice
Dott.Bernardina Massari