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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12990 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 26216/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Elia Parte_1
e dall'avv. Daniela De Salvatore per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 esponendo:
- che con comunicazione del 23 agosto 2024 l' le ha comunicato la CP_1 liquidazione della pensione di vecchiaia n. 12999546 con decorrenza dall'1 ottobre 2023, con conseguente determinazione degli arretrati per il periodo dall'1 ottobre 2023 al 31 agosto 2024;
- che dal dettaglio della nota predetta emerge che le somme arretrate sono state quantificate decurtando gli importi di € 745,46, € 431,64, € 2.541,46, e € 1.471,58, qualificati come “somme non dovute e trattenute da questa
[...]
”, per complessivi € 5.190,14; Parte_2 - che con successiva nota dell'11 dicembre 2024 le è stata comunicata la sussistenza di un debito di € 2.199,16, riferito alla predetta prestazione Naspi per il periodo 1 ottobre 2023 – 31 luglio 2024. Alla stregua di queste premesse, assumendo la violazione del principio del clare loqui per assoluta inintelligibilità delle comunicazioni ricevute e la conseguente inesistenza degli indebiti, alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 198/2011 ha chiesto al Tribunale di Roma di “A) NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti di Euro 745,46, Euro 431,64, Euro 2.541,46, Euro 1.471,58, pretesi dall' nei CP_1 confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per la legittimità della pretesa di restituzione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso, nei termini in cui è stato introdotto in giudizio, non è fondato e va rigettato. In particolare, parte ricorrente ha introdotto quale causa petendi della sua domanda la pretesa inintelligibilità delle comunicazioni ricevute dall' , CP_2 da cui discenderebbe l'infondatezza o l'inesistenza della pretesa restitutoria. Si tratta, tuttavia, di un assunto non condivisibile.
3. Preme anzitutto precisare che grava sulla parte che agisce con un'azione di accertamento negativo dell'indebito dimostrare la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme. Sul punto, invero, ritiene il decidente di aderire all'indirizzo interpretativo più rigoroso enunciato da ultimo, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con ampia ed esaustiva motivazione, hanno composto il contrasto interpretativo sulla base della seguente ricostruzione e dei consequenziali passaggi logici: “Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto”. Da queste premesse, la Corte, con ragionamento pienamente condiviso da questo giudice e dal quale la parte non ha fornito argomenti nuovi, tali da indurne una rimeditazione, ha sostenuto che “Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare”; per arrivare a concludere che “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. I medesimi principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e sono ormai consolidati (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 2739 dell'11 febbraio 2016). 4. Restava, tuttavia, aperta la questione relativa alle conseguenze correlate al difetto di chiarezza nelle comunicazioni con cui l aveva CP_2 rappresentato al cittadino la sussistenza di un indebito. Quale corollario delle suddette statuizioni sul corretto riparto dell'onere probatorio, infatti, una parte della giurisprudenza aveva osservato che se parte ricorrente deve dimostrare il proprio diritto a non restituire gli importi a lei erogati è necessario che i titoli e le ragioni della richiesta di restituzione siano enunciati in maniera chiara, per quanto sintetica, consentendo così di prendere posizione e di dimostrare l'insussistenza dell'indebito. Sotto questa angolazione, Cass., sez. lav., n. 198 del 5 gennaio 2011 – richiamata da parte ricorrente a supporto della domanda – ha così motivato
“Premette la Corte che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
4. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 198 del 5 gennaio 2011). Si tratta, invero, di un accertamento “doveroso per il giudice rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione (ovvero di riduzione) del trattamento pensionistico in godimento” (così Cass. 198/2011, cit.). Come ben si evince dalla motivazione della sentenza, tuttavia, contrariamente a quanto opinato in ricorso, secondo il Supremo Collegio l'inintelligibilità delle ragioni poste a fondamento della richiesta dell'Istituto non implica l'insussistenza del diritto alla ripetizione, ma si limita a invertire il riparto dell'onere probatorio, addossando sull' asseritamente creditore CP_1
l'onere di dimostrare la fondatezza della propria domanda di ripetizione. 5. Secondo un indirizzo interpretativo differente, per contro, sostenuto già da Cass., sez. lav., n. 2032 del 30 gennaio 2006, il riparto dell'onere probatorio non può essere influenzato dalla mancanza di chiarezza sulle ragioni indicate nella richiesta di ripetizione: “Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava, ovviamente, su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (vedi, tra le numerose, Cass. 13 novembre 2003, n. 17146); quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare. Nè la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme (giurisprudenza assolutamente consolidata: si veda, per tutte, Cass. S.U. 25 settembre 1991, n. 10033)”.
6. Come si vede, il contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità riguarda soltanto il profilo dell'eventuale inversione dell'onere probatorio in tema di effettività della natura indebita dell'erogazione patrimoniale, ma non anche l'argomento, sostenuto in ricorso e mai affermato dal Supremo Collegio, secondo cui dall'eventuale mancanza di chiarezza della comunicazione dell'indebito discenderebbe l'inesigibilità o, addirittura, l'inesistenza supposta in ricorso.
Posto che, pertanto, il contrasto interpretativo riguardava soltanto la possibilità di inferire un'inversione dell'onere probatorio nel caso di inintelligibilità della richiesta di ripetizione, la questione, ricostruita in questi termini, è stata di recente composta dalla Corte di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., n. 17378 del 28 giugno 2025), la quale ha infine stabilito che il riparto dell'onere probatorio è insensibile al fatto che l non specifichi, nella CP_1 comunicazione con cui partecipa all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali ritenga non sussistente il diritto alla prestazione. E infatti, argomenta la Corte, muovendosi nel solco del corretto riparto dell'onere probatorio ricostruito dalle Sezioni Unite, “Il contrasto tra le due pronunce su tale profilo, non affrontato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, appare al collegio risolvibile in favore dell'orientamento assunto da Cass. n. 2032/06, cit. In effetti, le regole sul riparto dell'onere probatorio non possono essere influenzate da comportamenti stragiudiziali di una delle due parti, i quali per nulla incidono sull'esistenza o meno del diritto. Come osservato da Cass. n. 2032/2006, cit., le prestazioni previdenziali derivano dalla legge anche nella loro quantificazione in base ad elementi predeterminati, sicché gli atti amministrativi dell quand'anche posti in essere in violazione di norme o CP_1 di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. Del resto, la genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di CP_1 specificare le ragioni dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' assunto in sede stragiudiziale, così da rendere ininfluente CP_1 qualsiasi difesa dell' svolta in giudizio. CP_1
Infine, come ancora sottolinea Cass. n. 2032/2006, cit., la considerazione secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova allorché dal provvedimento dell'ente non emergano gli elementi dell'indebito, "non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato".”.
7. Facendo applicazione di detti principi, pienamente condivisi dal decidente, nei termini proposti il ricorso non può essere accolto, avendo la ricorrente esclusivamente fatto valere il profilo della dedotta inesistenza di un indebito in ragione della sola mancata chiarezza nelle comunicazioni dell' , argomento privo di qualsivoglia fondamento giuridico. CP_2
Né, peraltro, a fronte delle deduzioni dell' , sono state allegate CP_2 tempestivamente, alla prima difesa utile – e, specificamente, all'udienza fissata per la comparizione delle parti – circostanze da cui possa desumersi l'insussistenza dell'indebito, ovvero la presenza di altre ragioni ostative alla richiesta di ripetizione. Qualunque eventuale modifica della domanda, sempreché, peraltro, ritenuta giustificata e, conseguentemente, autorizzata dal Tribunale, avrebbe dovuto essere avanzata all'udienza di comparizione dell'8 giugno 2025, nella quale, per contro, la ricorrente si è limitata a contestare genericamente la memoria di costituzione e a chiedere un rinvio per la decisione. Sono, di conseguenza, tardive e inammissibili le deduzioni nuove contenute nelle note autorizzate, non essendo consentita la modificazione della causa petendi e delle relative allegazioni fattuali, così come risultano tardivamente prodotti i documenti a supporto di circostanze di cui la dialettica processuale avrebbe richiesto una tempestiva introduzione in giudizio. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.
8. Quanto alle spese del procedimento, parte ricorrente non può godere del beneficio della irripetibilità delle stesse, ex art. 152 disp. att. c.p.c., dal momento che non ha prodotto una autocertificazione, personalmente sottoscritta (cfr. Cass., sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5363), attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente, così come richiesto dall'art. 76, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, richiamato dall'art. 152 disp. att. c.p.c., è inferiore al limite di legge, essendosi limitata ad allegare in atti la autocertificazione per l'esonero dal versamento del contributo unificato. Le spese di lite vanno pertanto liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale della soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022. Preme evidenziare che nella liquidazione delle spese non vanno attribuiti compensi per attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, n. 7343 del 19 marzo 2025 e Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, le quali richiamano in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021), viepiù quando, come nel caso di specie, all'udienza di comparizione la causa sia stata rinviata per discussione perché matura per la decisione.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 16 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo