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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3369/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3369/2023 tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 27 CF elettivamente domiciliato in Alessandria, Corso Roma 144, presso lo C.F._1 studio degli Avv.ti Davide Campi e Giorgio Aicardi che lo difendono tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, c.f.: - , numero di fax: 0131/230541, C.F._2 C.F._3 indirizzo di pec: – Email_1 Email_2
ATTORE OPPONENTE e con sede in Novi Ligure (AL), Via del Turchino n. 43, P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. , nato a [...] il Parte_2 17.10.1956, C.F.: , rappresentata ed assistita dall'Avv. Raffaella Minetto (C.F.: C.F._4
; fax 0143.314922; pec: , presso il cui studio C.F._5 Email_3 in Novi Ligure (AL), Via Cavour n. 2, ha eletto domicilio
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 11 ottobre 2025 ad ore 10,31 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi mediante note scritte:
Per l'attore opponente gli Avv.ti Davide Campi e Giorgio Aicardi
Per il convenuto opposto l'avv. Raffaella Minetto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 13,59.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3369/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 27 CF elettivamente domiciliato in Alessandria, Corso Roma 144, presso lo C.F._1 studio degli Avv.ti Davide Campi e Giorgio Aicardi che lo difendono tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, c.f.: - , numero di fax: 0131/230541, C.F._2 C.F._3 indirizzo di posta elettronica certificata: – Email_1 Email_2
ATTORE OPPONENTE
e con sede in Novi Ligure (AL), Via del Turchino n. 43, P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. , nato a [...] il Parte_2 17.10.1956, C.F.: , rappresentata ed assistita dall'Avv. Raffaella Minetto (C.F.: C.F._4
; fax 0143.314922; pec: , presso il cui studio C.F._5 Email_3 in Novi Ligure (AL), Via Cavour n. 2, ha eletto domicilio
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'ATTORE OPPONENTE: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via principale, accogliere l'opposizione proposta e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1072/23 R.Ing. siccome infondato in fatto e in diritto;
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_3 Cont società - con il favore delle spese, diritti ed onorari del giudizio. CP_1
Per il CONVENUTO OPPOSTO:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e premesse le declaratorie di legge e del caso, richiamati tutte gli atti difensivi redatti e i documenti depositati:
- nel merito: respingere tutte, nessuna esclusa, le domande, così come formulate, proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, tenuto conto che controparte è decaduta dal diritto di eccepire l'esistenza di vizi, oltre che dalla relativa azione, in quanto prescritta e peraltro mai azionata neppure in questa sede, per tutti i motivi espressi in parte narrativa della comparsa di costituzionee risposta e delle note scritte sostitutive d'udienza del 08.11.24;
- sempre nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 1072/23 R. Ing. (R.G. 2653/23) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 18.10.23, con il quale si ingiungeva a , di Parte_3 corrispondere alla l'importo di € € 17.290,93 (IVA inclusa), oltre interessi legali Controparte_1 pagina 2 di 6 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e le spese del procedimento monitorio liquidate in € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esposti, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;
- in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio, oltre CPA ed IVA e con condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. a favore di Parte_3 [...]
da quantificarsi dal Tribunale, anche in via equitativa, in un importo non inferiore ad CP_1
€ 5.000,00, per i motivi di cui in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e delle note scritte sostitutive d'udienza del 08.11.24, attesa la temerarietà della lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 21.12.23 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_3
1072/23 R. Ing. (R.G. 2653/23) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 18.10.23, con il quale gli si ingiungeva di corrispondere a € 17.290,93 (IVA inclusa), oltre interessi Controparte_1 legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e le spese del procedimento monitorio liquidate, chiedendo a) in via principale e nel merito di dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla Società opposta e, pertanto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni altra e diversa domanda avversaria ed in via istruttoria di ammettere CTU al fine di accertare e descrivere l'attuale stato dei luoghi, accertando se l'esecuzione dei lavori sia stata svolta a regola d'arte e l'attuale stato di avanzamento dei lavori, descrivendo, nel caso di vizi e difetti, quali siano le opere parzialmente eseguite, determinando così i costi necessari per il completamento delle opere, come da contratto, con vittoria di spese legali.
2. Si costituiva la convenuta opposta con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 del 18.03.24, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, nonchè la temerarietà delle richieste e chiedendo in via preliminare di disporsi, ex art. 648, 1 comma c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, non avendo fornito controparte alcuna prova scritta o comunque di pronta soluzione, a fondamento della propria pretesa;
nel merito di respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, tenuto conto che l'opponente è decaduta dal diritto di eccepire l'esistenza di vizi, oltre che dalla relativa azione, in quanto prescritta e peraltro mai azionata, così confermando il decreto ingiuntivo.
3. Alla prima udienza del 30.05.24, la convenuta opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, chiedendo che la causa venisse spedita per la decisione. Il Giudice, rilevando che la causa rientrava per valore tra quelle assoggettate a negoziazione assistita obbligatoria, concedeva termine di 15 giorni alla creditrice opposta per avviare tale procedura, rinviando per i medesimi incombenti e verifica dell'esito al 06.09.24 mediante trattazione scritta.
4. Avviata la negoziazione assistita le parti chiedevano congiuntamente un rinvio della causa al fine di consentire lo svolgimento delle trattative, rinvio concesso al 08.11.24 mediante note sostitutive d'udienza. Non essendo andata a buon fine la procedura di ADR, parte opposta e parte opponente depositavano note scritte, entrambe datate 07.11.24.
5. A scioglimento della riserva assunta, lette le note scritte dei difensori, il Giudice, rilevato che l'opposizione appariva generica e priva di riscontro documentale, dunque non fondata su prova scritta, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove richieste.
6. All'udienza del 07.02.25 si procedeva all'interpello del legale rappresentante della Società opposta e all'audizione dei testi di entrambe le parti. La causa veniva rinviata al 29.05.25, poi differita al 04.06.25, per l'audizione di un teste di controparte ( ), non comparso, ma Testimone_1 regolarmente intimato.
7. Dopo aver escusso l'ultimo teste, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il Giudice, rigettata l'istanza dell'opponente di disporsi CTU, cui si era opposta la Società creditrice in quanto pagina 3 di 6 esplorativa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione ex art. 281 sexies cpc alla data odierna del 10.10.25, con concessione alle parti di termine sino a 10 giorni prima per deposito di note conclusive, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
§
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
L'attore opponente ha confermato che “La società si accordava con il Sig. per CP_1 Pt_1 la fornitura e la posa di impianto fotovoltaico, caldaia a pallet da 35 Kw comprensiva di canna fumaria acciaio inox e accumulatore d'acqua doppio pannello solare per un totale di € 12.430,00 compreso di iva come risulta da preventivo e conferma d'ordine in carta intestata Il Controparte_1 preventivo veniva accettato in data 7 luglio 2021, controparte, nella persona del proprietario sig.
, accordava all'esponente il pagamento a mezzo di acconti pari ad € 1.000,00/mese sino Parte_2 al saldo.” (pag. 3 atto di citazione) ma che poi nell'esecuzione di tali forniture vi sono stati ritardi, danneggiamenti al tetto, malfunzionamenti atteso che l'accumulatore non ha mai fattivamente funzionato e che l'istallazione della caldaia, avvenuta a fine novembre 2021, non ha mai funzionato correttamente non riuscendo di fatto a produrre calore, sicchè “ad oggi i lavori non possono considerarsi ultimati” (pag. 4 atto di citazione).
La convenuta opposta ha replicato che il pagamento del dovuto e, quindi, l'emissione del provvedimento monitorio opposto “trovano fondamento nei seguenti titoli: a) ordine d'acquisto n. 20952021 del 26.05.21, confermato in data 07.07.21 (doc.
3 - allegato come doc. 1 al ricorso ingiuntivo), in forza del quale realizzava presso l'immobile dell'opponente un Controparte_1 impianto fotovoltaico da 4.5 kw al costo di € 4.500,00, oltre Iva, nonché ulteriori € 600,00, oltre Iva per il disbrigo delle pratiche permissistiche, redazione progetto di massima da presentare in Comune,
per la procedura di allaccio per la bassa tensione e la pratica di richiesta di “scambio Controparte_2 sul posto” da presentarsi al GSE, per un totale complessivo di € 6.222,00, di cui alla fattura elettronica n. 2023/65/V1 del 03.04.23 (docc. 4, 5, 6 - allegati come docc. 4, 5, 6 al ricorso ingiuntivo); b) successivo ordine d'acquisto n. 136072021 del 02.07.21, confermato in data 07.07.21 (doc.
7 - allegati come doc. 7 al ricorso ingiuntivo), con cui la provvedeva alla fornitura e Controparte_1 alla posa in opera, sempre presso il sopracitato immobile, di una caldaia a pellet da 35kw, modello PERFORMA 35Q EASY CLEAN, per il corrispettivo finale di € 4.331,90, di cui alla fattura n. 2023/25/V1 del 20.02.23 (docc. 8, 9, 10 - allegati come docc. 8, 12, 13 al ricorso ingiuntivo), nonché di un sistema trienergia ACS EVO per la produzione di acqua sanitaria, per il corrispettivo finale di €
2.619,19, di cui alla fattura n. 2021/179/V1 del 30.07.21 (docc. 11, 12, 13 - allegati come docc. 9, 16, 17 al ricorso ingiuntivo), interventi entrambi assistiti da “Conto Termico”, che avrebbero consentito ad - come da accordi tra le parti, che imponevano al Sig. la cessione Controparte_1 Parte_3 alla Società opposta - l'accesso diretto all'incentivo di € 7.067,84.” (comparsa di costituzione pagg. 2- 3) ma che “A causa del mancato versamento da parte del Sig. dell'acconto necessario per Parte_3 istruire la pratica per il recupero del credito, la ha perduto il contributo previsto Controparte_1 per il conto termico. Ciò ha costretto l'esponente a richiedere a , per il venir meno dei patti Parte_3 intercorsi, l'intero importo della fattura elettronica n. 2023/25/V1 del 20.02.23, vale a dire per € 11.399,74 (vds. docc. 8, 9, 10 - allegati come docc. 8, 12, 13 al ricorso ingiuntivo), da cui, dedotti gli unici esborsi di € 950,00 e di ulteriori € 2.000,00 effettuati dal debitore opponente, residua un credito di € 11.068,93. Pertanto, in relazione ai due ordini di acquisto sopracitati, il credito complessivo vantato da nei confronti del Sig. , rimasto insoluto, è pari a Controparte_1 Parte_3 complessivi € 17.290,93, azionato con procedura monitoria.” (comparsa di costituzione pag. 3).
In particolare, la convenuta opposta ha evidenziato come, nel merito, il debitore: a) abbia fatto un uso improprio degli impianti, violando le istruzioni impartite;
b) non abbia voluto che si apportassero alcune modifiche all'impianto, necessarie per renderlo compatibile con le strutture esistenti;
c) sono pagina 4 di 6 tardive le doglianze in merito al non funzionamento degli impianti (accumulatore e caldaia), sollevate per la prima volta nell'atto di opposizione, in ordine alle quali il debitore opponente è decaduto, con prescrizione della relativa azione essendo decorso più di un anno dalla consegna delle opere.
Il presunto debitore con la prima memoria ha replicato di avere fornito ampia e concreta prova del malfunzionamento/non funzionamento dell'impianto (cfr. docc. 3, 4, 5, 7) e che “il mancato conseguimento dell'agevolazione fiscale è evidente responsabilità della opposta”.
Come noto la convenuta opposta assume di fatto la parte di attrice sostanziale ed ha l'onere probatorio di dimostrare di avere eseguito e consegnato le opere per le quali rivendica il credito.
L'avvenuta consegna delle opere non è oggetto di discussione e per quanto riguarda l'esecuzione la convenuta opposta ha provato che l'attore opponente avrebbe collocato per sua scelta la caldaia in un locale non idoneo o non coibentando la caldaia (teste ; teste Testimone_2 [...]
) e di mantenere delle elettrovalvole non idonee (teste ) o dovendo Tes_3 Testimone_3 sostituire l'antigelo (teste ). Testimone_3
A seguito dell'istruttoria e della documentazione probante richiamata dall'attore opponente non è risultato provato l'inadempimento della convenuta opposta, né l'esistenza dei suddetti difetti e/o vizi, né tanto meno risultano denunce fatte tempestivamente e soprattutto fatte con la dovuta chiarezza.
Infatti, valgano le seguenti considerazioni: il doc. 3 attoreo riporta una foto di incerta comprensione e intelligibilità; il doc. 4 un video di incerta comprensione e intelligibilità; il doc. 5 un'e-mail di incerta comprensione e intelligibilità; il doc. 7 riporta una mera fattura di € 130 per la mera riparazione di un impianto solare. Inoltre, la rottura delle tegole nulla ha a che vedere direttamente con il funzionamento o meno degli impianti, come infine peraltro riconosciuto pure dalla difesa dell'opponente.
Quanto alla prova testimoniale, il teste dell'attore ha genericamente Testimone_1 riferito, per quanto a sua conoscenza diretta, che “non funzionavano le valvole perché erano quelle per il metano, e non quelle a pellet, così almeno ci ha riferito la ditta costruttrice, intervenuta qualche mese dopo” e che “personalmente ho visto i pannelli, non allacciati” ed ancora che “non ha mai funzionato, posso dire questo;
l'impianto non è mai stato acceso”.
Ora, premessa la vigenza dell'art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione c.c., secondo cui “1. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
2. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
3. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.” il cui rispetto nella specie risulta assai arduo rinvenire, per i motivi predetti.
Invero, ciò che appare evidente è come il consumatore acquirente, dinanzi ad impianti non funzionanti avesse a disposizione una sequela di iniziative a sua tutela, come richiamati dal Codice del Consumo.
Infatti, ogni prodotto acquistato è garantito due anni dalla garanzia di conformità prestata dal venditore e durante tutto questo tempo, se il prodotto smette di funzionare, non ha i requisiti promessi
(o se è guasto fin dall'inizio) può far valere la garanzia presso il venditore;
un prodotto non è conforme quando non funziona come dovrebbe o quando non corrisponde alla promessa fatta dal venditore. Infatti, la normativa prevede l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore un prodotto che abbia tutte le qualità e i requisiti promessi dal venditore e descritti dall'etichetta o dalla pubblicità, con l'impegno di sostituirlo o ripararlo gratuitamente se, entro due anni dalla consegna, manifestasse difetti di fabbrica, malfunzionamenti o si rivelasse mancante dei requisiti promessi e anche di quelli che ci si può ragionevolmente aspettare.
pagina 5 di 6 La normativa distribuisce l'onere di tale prova tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano. Si possono, infatti, distinguere due situazioni: - salvo prova contraria, per i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla consegna del bene se ne presume l'esistenza già a tale data (art. 135, comma 1, Codice del Consumo). Spetterà quindi al venditore provare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto rispetto alla consegna. - Se i difetti si manifestano, invece, successivamente all'anno dalla consegna sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna. In tal caso, il consumatore dovrà quindi dimostrare: a) di aver acquistato il bene;
b) che il bene presenta un difetto di conformità ai sensi di legge;
c) che tale difetto esisteva al momento della consegna, pur essendo manifestatosi successivamente;
d) che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione. La ripartizione dell'onere della prova costituisce, quindi, un incentivo per il consumatore a verificare approfonditamente la conformità del bene e ad effettuare una sollecita contestazione di eventuali vizi.
Il consumatore, quivi attore opponente, avrebbe avuto a disposizione varie possibilità a sua tutela.
Avrebbe: dovuto denunziare nel termine ed in modo chiaro e inequivocabile la non conformità dei prodotti acquistati;
potuto comunque richiedere un Accertamento Tecnico Preventivo a questo Tribunale;
potuto finanche richiedere una perizia tecnica di parte ancorchè rientri tra le argomentazioni della parte;
potuto proporre di rimettere la diatriba ad una perizia contrattuale;
potuto proporre una
Negoziazione Assistita o una mediazione quali istituti di ADR seppure non obbligatori.
Invece ha scelto di esibire prove poco convincenti, o quanto meno incerte nella valutazione, al fine di opporsi al credito, peraltro pure confermando con la prima memoria che “il mancato conseguimento dell'agevolazione fiscale è evidente responsabilità della opposta”, con ciò dando conferma (diversamente infatti risulterebbe riportato solo nelle fatture emesse dalla creditrice, la quale infatti in tutte le difese menziona solo l'esistenza dell'intervenuto accordo al riguardo) dell'esistenza di un accordo sul punto.
La quantificazione complessiva della somma di cui al decreto ingiuntivo per il capitale riportante
“l'importo di € 17.290,93 (IVA inclusa), oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo” risulta pertanto coerente, corretto e provato.
Per questi motivi
l'opposizione andrà rigettata.
Va infine rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, risultando assente l'elemento soggettivo di cui al dolo o colpa grave, come preteso dall'art. 96 c.p.c. e oramai, come riconosciuto dalla Cassazione, applicabile anche alla fattispecie di cui al danno punitivo del terzo comma, ravvisandosi nella specie al più una colpa lieve nella condotta processuale dell'opponente.
Le spese di questo giudizio seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.077 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 11 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3369/2023 tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 27 CF elettivamente domiciliato in Alessandria, Corso Roma 144, presso lo C.F._1 studio degli Avv.ti Davide Campi e Giorgio Aicardi che lo difendono tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, c.f.: - , numero di fax: 0131/230541, C.F._2 C.F._3 indirizzo di pec: – Email_1 Email_2
ATTORE OPPONENTE e con sede in Novi Ligure (AL), Via del Turchino n. 43, P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. , nato a [...] il Parte_2 17.10.1956, C.F.: , rappresentata ed assistita dall'Avv. Raffaella Minetto (C.F.: C.F._4
; fax 0143.314922; pec: , presso il cui studio C.F._5 Email_3 in Novi Ligure (AL), Via Cavour n. 2, ha eletto domicilio
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 11 ottobre 2025 ad ore 10,31 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi mediante note scritte:
Per l'attore opponente gli Avv.ti Davide Campi e Giorgio Aicardi
Per il convenuto opposto l'avv. Raffaella Minetto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 13,59.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3369/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 27 CF elettivamente domiciliato in Alessandria, Corso Roma 144, presso lo C.F._1 studio degli Avv.ti Davide Campi e Giorgio Aicardi che lo difendono tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, c.f.: - , numero di fax: 0131/230541, C.F._2 C.F._3 indirizzo di posta elettronica certificata: – Email_1 Email_2
ATTORE OPPONENTE
e con sede in Novi Ligure (AL), Via del Turchino n. 43, P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. , nato a [...] il Parte_2 17.10.1956, C.F.: , rappresentata ed assistita dall'Avv. Raffaella Minetto (C.F.: C.F._4
; fax 0143.314922; pec: , presso il cui studio C.F._5 Email_3 in Novi Ligure (AL), Via Cavour n. 2, ha eletto domicilio
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'ATTORE OPPONENTE: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via principale, accogliere l'opposizione proposta e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1072/23 R.Ing. siccome infondato in fatto e in diritto;
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_3 Cont società - con il favore delle spese, diritti ed onorari del giudizio. CP_1
Per il CONVENUTO OPPOSTO:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e premesse le declaratorie di legge e del caso, richiamati tutte gli atti difensivi redatti e i documenti depositati:
- nel merito: respingere tutte, nessuna esclusa, le domande, così come formulate, proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, tenuto conto che controparte è decaduta dal diritto di eccepire l'esistenza di vizi, oltre che dalla relativa azione, in quanto prescritta e peraltro mai azionata neppure in questa sede, per tutti i motivi espressi in parte narrativa della comparsa di costituzionee risposta e delle note scritte sostitutive d'udienza del 08.11.24;
- sempre nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 1072/23 R. Ing. (R.G. 2653/23) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 18.10.23, con il quale si ingiungeva a , di Parte_3 corrispondere alla l'importo di € € 17.290,93 (IVA inclusa), oltre interessi legali Controparte_1 pagina 2 di 6 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e le spese del procedimento monitorio liquidate in € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esposti, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;
- in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio, oltre CPA ed IVA e con condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. a favore di Parte_3 [...]
da quantificarsi dal Tribunale, anche in via equitativa, in un importo non inferiore ad CP_1
€ 5.000,00, per i motivi di cui in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e delle note scritte sostitutive d'udienza del 08.11.24, attesa la temerarietà della lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 21.12.23 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_3
1072/23 R. Ing. (R.G. 2653/23) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 18.10.23, con il quale gli si ingiungeva di corrispondere a € 17.290,93 (IVA inclusa), oltre interessi Controparte_1 legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e le spese del procedimento monitorio liquidate, chiedendo a) in via principale e nel merito di dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla Società opposta e, pertanto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni altra e diversa domanda avversaria ed in via istruttoria di ammettere CTU al fine di accertare e descrivere l'attuale stato dei luoghi, accertando se l'esecuzione dei lavori sia stata svolta a regola d'arte e l'attuale stato di avanzamento dei lavori, descrivendo, nel caso di vizi e difetti, quali siano le opere parzialmente eseguite, determinando così i costi necessari per il completamento delle opere, come da contratto, con vittoria di spese legali.
2. Si costituiva la convenuta opposta con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 del 18.03.24, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, nonchè la temerarietà delle richieste e chiedendo in via preliminare di disporsi, ex art. 648, 1 comma c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, non avendo fornito controparte alcuna prova scritta o comunque di pronta soluzione, a fondamento della propria pretesa;
nel merito di respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, tenuto conto che l'opponente è decaduta dal diritto di eccepire l'esistenza di vizi, oltre che dalla relativa azione, in quanto prescritta e peraltro mai azionata, così confermando il decreto ingiuntivo.
3. Alla prima udienza del 30.05.24, la convenuta opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, chiedendo che la causa venisse spedita per la decisione. Il Giudice, rilevando che la causa rientrava per valore tra quelle assoggettate a negoziazione assistita obbligatoria, concedeva termine di 15 giorni alla creditrice opposta per avviare tale procedura, rinviando per i medesimi incombenti e verifica dell'esito al 06.09.24 mediante trattazione scritta.
4. Avviata la negoziazione assistita le parti chiedevano congiuntamente un rinvio della causa al fine di consentire lo svolgimento delle trattative, rinvio concesso al 08.11.24 mediante note sostitutive d'udienza. Non essendo andata a buon fine la procedura di ADR, parte opposta e parte opponente depositavano note scritte, entrambe datate 07.11.24.
5. A scioglimento della riserva assunta, lette le note scritte dei difensori, il Giudice, rilevato che l'opposizione appariva generica e priva di riscontro documentale, dunque non fondata su prova scritta, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove richieste.
6. All'udienza del 07.02.25 si procedeva all'interpello del legale rappresentante della Società opposta e all'audizione dei testi di entrambe le parti. La causa veniva rinviata al 29.05.25, poi differita al 04.06.25, per l'audizione di un teste di controparte ( ), non comparso, ma Testimone_1 regolarmente intimato.
7. Dopo aver escusso l'ultimo teste, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il Giudice, rigettata l'istanza dell'opponente di disporsi CTU, cui si era opposta la Società creditrice in quanto pagina 3 di 6 esplorativa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione ex art. 281 sexies cpc alla data odierna del 10.10.25, con concessione alle parti di termine sino a 10 giorni prima per deposito di note conclusive, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
§
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
L'attore opponente ha confermato che “La società si accordava con il Sig. per CP_1 Pt_1 la fornitura e la posa di impianto fotovoltaico, caldaia a pallet da 35 Kw comprensiva di canna fumaria acciaio inox e accumulatore d'acqua doppio pannello solare per un totale di € 12.430,00 compreso di iva come risulta da preventivo e conferma d'ordine in carta intestata Il Controparte_1 preventivo veniva accettato in data 7 luglio 2021, controparte, nella persona del proprietario sig.
, accordava all'esponente il pagamento a mezzo di acconti pari ad € 1.000,00/mese sino Parte_2 al saldo.” (pag. 3 atto di citazione) ma che poi nell'esecuzione di tali forniture vi sono stati ritardi, danneggiamenti al tetto, malfunzionamenti atteso che l'accumulatore non ha mai fattivamente funzionato e che l'istallazione della caldaia, avvenuta a fine novembre 2021, non ha mai funzionato correttamente non riuscendo di fatto a produrre calore, sicchè “ad oggi i lavori non possono considerarsi ultimati” (pag. 4 atto di citazione).
La convenuta opposta ha replicato che il pagamento del dovuto e, quindi, l'emissione del provvedimento monitorio opposto “trovano fondamento nei seguenti titoli: a) ordine d'acquisto n. 20952021 del 26.05.21, confermato in data 07.07.21 (doc.
3 - allegato come doc. 1 al ricorso ingiuntivo), in forza del quale realizzava presso l'immobile dell'opponente un Controparte_1 impianto fotovoltaico da 4.5 kw al costo di € 4.500,00, oltre Iva, nonché ulteriori € 600,00, oltre Iva per il disbrigo delle pratiche permissistiche, redazione progetto di massima da presentare in Comune,
per la procedura di allaccio per la bassa tensione e la pratica di richiesta di “scambio Controparte_2 sul posto” da presentarsi al GSE, per un totale complessivo di € 6.222,00, di cui alla fattura elettronica n. 2023/65/V1 del 03.04.23 (docc. 4, 5, 6 - allegati come docc. 4, 5, 6 al ricorso ingiuntivo); b) successivo ordine d'acquisto n. 136072021 del 02.07.21, confermato in data 07.07.21 (doc.
7 - allegati come doc. 7 al ricorso ingiuntivo), con cui la provvedeva alla fornitura e Controparte_1 alla posa in opera, sempre presso il sopracitato immobile, di una caldaia a pellet da 35kw, modello PERFORMA 35Q EASY CLEAN, per il corrispettivo finale di € 4.331,90, di cui alla fattura n. 2023/25/V1 del 20.02.23 (docc. 8, 9, 10 - allegati come docc. 8, 12, 13 al ricorso ingiuntivo), nonché di un sistema trienergia ACS EVO per la produzione di acqua sanitaria, per il corrispettivo finale di €
2.619,19, di cui alla fattura n. 2021/179/V1 del 30.07.21 (docc. 11, 12, 13 - allegati come docc. 9, 16, 17 al ricorso ingiuntivo), interventi entrambi assistiti da “Conto Termico”, che avrebbero consentito ad - come da accordi tra le parti, che imponevano al Sig. la cessione Controparte_1 Parte_3 alla Società opposta - l'accesso diretto all'incentivo di € 7.067,84.” (comparsa di costituzione pagg. 2- 3) ma che “A causa del mancato versamento da parte del Sig. dell'acconto necessario per Parte_3 istruire la pratica per il recupero del credito, la ha perduto il contributo previsto Controparte_1 per il conto termico. Ciò ha costretto l'esponente a richiedere a , per il venir meno dei patti Parte_3 intercorsi, l'intero importo della fattura elettronica n. 2023/25/V1 del 20.02.23, vale a dire per € 11.399,74 (vds. docc. 8, 9, 10 - allegati come docc. 8, 12, 13 al ricorso ingiuntivo), da cui, dedotti gli unici esborsi di € 950,00 e di ulteriori € 2.000,00 effettuati dal debitore opponente, residua un credito di € 11.068,93. Pertanto, in relazione ai due ordini di acquisto sopracitati, il credito complessivo vantato da nei confronti del Sig. , rimasto insoluto, è pari a Controparte_1 Parte_3 complessivi € 17.290,93, azionato con procedura monitoria.” (comparsa di costituzione pag. 3).
In particolare, la convenuta opposta ha evidenziato come, nel merito, il debitore: a) abbia fatto un uso improprio degli impianti, violando le istruzioni impartite;
b) non abbia voluto che si apportassero alcune modifiche all'impianto, necessarie per renderlo compatibile con le strutture esistenti;
c) sono pagina 4 di 6 tardive le doglianze in merito al non funzionamento degli impianti (accumulatore e caldaia), sollevate per la prima volta nell'atto di opposizione, in ordine alle quali il debitore opponente è decaduto, con prescrizione della relativa azione essendo decorso più di un anno dalla consegna delle opere.
Il presunto debitore con la prima memoria ha replicato di avere fornito ampia e concreta prova del malfunzionamento/non funzionamento dell'impianto (cfr. docc. 3, 4, 5, 7) e che “il mancato conseguimento dell'agevolazione fiscale è evidente responsabilità della opposta”.
Come noto la convenuta opposta assume di fatto la parte di attrice sostanziale ed ha l'onere probatorio di dimostrare di avere eseguito e consegnato le opere per le quali rivendica il credito.
L'avvenuta consegna delle opere non è oggetto di discussione e per quanto riguarda l'esecuzione la convenuta opposta ha provato che l'attore opponente avrebbe collocato per sua scelta la caldaia in un locale non idoneo o non coibentando la caldaia (teste ; teste Testimone_2 [...]
) e di mantenere delle elettrovalvole non idonee (teste ) o dovendo Tes_3 Testimone_3 sostituire l'antigelo (teste ). Testimone_3
A seguito dell'istruttoria e della documentazione probante richiamata dall'attore opponente non è risultato provato l'inadempimento della convenuta opposta, né l'esistenza dei suddetti difetti e/o vizi, né tanto meno risultano denunce fatte tempestivamente e soprattutto fatte con la dovuta chiarezza.
Infatti, valgano le seguenti considerazioni: il doc. 3 attoreo riporta una foto di incerta comprensione e intelligibilità; il doc. 4 un video di incerta comprensione e intelligibilità; il doc. 5 un'e-mail di incerta comprensione e intelligibilità; il doc. 7 riporta una mera fattura di € 130 per la mera riparazione di un impianto solare. Inoltre, la rottura delle tegole nulla ha a che vedere direttamente con il funzionamento o meno degli impianti, come infine peraltro riconosciuto pure dalla difesa dell'opponente.
Quanto alla prova testimoniale, il teste dell'attore ha genericamente Testimone_1 riferito, per quanto a sua conoscenza diretta, che “non funzionavano le valvole perché erano quelle per il metano, e non quelle a pellet, così almeno ci ha riferito la ditta costruttrice, intervenuta qualche mese dopo” e che “personalmente ho visto i pannelli, non allacciati” ed ancora che “non ha mai funzionato, posso dire questo;
l'impianto non è mai stato acceso”.
Ora, premessa la vigenza dell'art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione c.c., secondo cui “1. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
2. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
3. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.” il cui rispetto nella specie risulta assai arduo rinvenire, per i motivi predetti.
Invero, ciò che appare evidente è come il consumatore acquirente, dinanzi ad impianti non funzionanti avesse a disposizione una sequela di iniziative a sua tutela, come richiamati dal Codice del Consumo.
Infatti, ogni prodotto acquistato è garantito due anni dalla garanzia di conformità prestata dal venditore e durante tutto questo tempo, se il prodotto smette di funzionare, non ha i requisiti promessi
(o se è guasto fin dall'inizio) può far valere la garanzia presso il venditore;
un prodotto non è conforme quando non funziona come dovrebbe o quando non corrisponde alla promessa fatta dal venditore. Infatti, la normativa prevede l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore un prodotto che abbia tutte le qualità e i requisiti promessi dal venditore e descritti dall'etichetta o dalla pubblicità, con l'impegno di sostituirlo o ripararlo gratuitamente se, entro due anni dalla consegna, manifestasse difetti di fabbrica, malfunzionamenti o si rivelasse mancante dei requisiti promessi e anche di quelli che ci si può ragionevolmente aspettare.
pagina 5 di 6 La normativa distribuisce l'onere di tale prova tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano. Si possono, infatti, distinguere due situazioni: - salvo prova contraria, per i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla consegna del bene se ne presume l'esistenza già a tale data (art. 135, comma 1, Codice del Consumo). Spetterà quindi al venditore provare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto rispetto alla consegna. - Se i difetti si manifestano, invece, successivamente all'anno dalla consegna sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna. In tal caso, il consumatore dovrà quindi dimostrare: a) di aver acquistato il bene;
b) che il bene presenta un difetto di conformità ai sensi di legge;
c) che tale difetto esisteva al momento della consegna, pur essendo manifestatosi successivamente;
d) che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione. La ripartizione dell'onere della prova costituisce, quindi, un incentivo per il consumatore a verificare approfonditamente la conformità del bene e ad effettuare una sollecita contestazione di eventuali vizi.
Il consumatore, quivi attore opponente, avrebbe avuto a disposizione varie possibilità a sua tutela.
Avrebbe: dovuto denunziare nel termine ed in modo chiaro e inequivocabile la non conformità dei prodotti acquistati;
potuto comunque richiedere un Accertamento Tecnico Preventivo a questo Tribunale;
potuto finanche richiedere una perizia tecnica di parte ancorchè rientri tra le argomentazioni della parte;
potuto proporre di rimettere la diatriba ad una perizia contrattuale;
potuto proporre una
Negoziazione Assistita o una mediazione quali istituti di ADR seppure non obbligatori.
Invece ha scelto di esibire prove poco convincenti, o quanto meno incerte nella valutazione, al fine di opporsi al credito, peraltro pure confermando con la prima memoria che “il mancato conseguimento dell'agevolazione fiscale è evidente responsabilità della opposta”, con ciò dando conferma (diversamente infatti risulterebbe riportato solo nelle fatture emesse dalla creditrice, la quale infatti in tutte le difese menziona solo l'esistenza dell'intervenuto accordo al riguardo) dell'esistenza di un accordo sul punto.
La quantificazione complessiva della somma di cui al decreto ingiuntivo per il capitale riportante
“l'importo di € 17.290,93 (IVA inclusa), oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo” risulta pertanto coerente, corretto e provato.
Per questi motivi
l'opposizione andrà rigettata.
Va infine rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, risultando assente l'elemento soggettivo di cui al dolo o colpa grave, come preteso dall'art. 96 c.p.c. e oramai, come riconosciuto dalla Cassazione, applicabile anche alla fattispecie di cui al danno punitivo del terzo comma, ravvisandosi nella specie al più una colpa lieve nella condotta processuale dell'opponente.
Le spese di questo giudizio seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.077 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 11 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola pagina 6 di 6