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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 455/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 2 luglio 2025 All'udienza del 2/07/2025 alle ore 10.04 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 455/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 455 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato. Conclusioni: come da verbale di udienza del 2/07/2025
* * * In FATTO e DIRITTO Nell'ambito del procedimento penale n. 480/2022 R.G.N.R. e n. 283/2023 R.G.T. instaurato a carico del sig. , imputato dei reati di cui agli artt. 581 e 81 cpv., Parte_1
612 comma 2 c.p., il Tribunale di Palmi in composizione monocratica all'udienza del 28/05/2024 ha nominato difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. l'avv. Matteo Brunetti. Con sentenza n. 35/2025 emessa in data 14/01/2025 il Tribunale ha definito il giudizio di prime cure. In data 5/02/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha chiesto ai sensi dell'art. 117 TU spese di giustizia la liquidazione del compenso per l'attività prestata, quantificandolo in € 1.000,00 oltre accessori ed espressamente dichiarando l'adesione al Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi. Con decreto emesso in data 12/03/2025 il Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 632,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge. Con ricorso depositato in data 7/04/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidazione il compenso in misura inferiore a quella prevista dal Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi al quale egli ha fatto espressa adesione in fase di istanza di liquidazione;
ha evidenziato, in tal senso, che il giudizio può essere valutato semplice sulla base dei criteri indicati nel Protocollo e che conseguentemente il compenso deve essere determinato in € 1.000,00 (già al netto della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia). Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente. A) L'opponente (doc. 2) ha documentato di essere stato nominato difensore dell'imputato quale sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. all'udienza del 28/05/2024 e di aver in tale veste partecipato alla predetta udienza ed alla successiva sino alla discussione e decisione. L'estensione anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio dell'imputato del diritto alla liquidazione del compenso anche a carico dell'erario nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 116
TU spese di giustizia (impossidenza) o all'art. 117 TU spese di giustizia (irreperibilità) è
2 questione che la giurisprudenza di legittimità ha già positivamente risolto da tempo e con orientamento del tutto consolidato. Al riguardo la Corte di Cassazione ha evidenziato la centralità della circostanza che, seppur designato in maniera occasionale e solo per sostituire a quell'udienza il difensore di fiducia o d'ufficio, il difensore “sostituto” ai sensi dell'articolo 102 comma 2 c.p.p. (espressamente richiamato proprio dall'articolo 97 comma 4 c.p.p.) esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri tipici di ogni difensore e come tale deve essere a questi parificato a tutti gli effetti pur nella perimetrazione temporale della sua attività. E nell'ambito di tale parificazione rientra certamente anche il diritto al compenso eventualmente con i benefici di cui al D.P.R. n. 115/2002 (Cass. pen. n. 32284/2003). Del resto, se sul difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. non gravassero tutti i diritti ed i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio sarebbe pregiudicato il diritto costituzionale alla difesa in favore dell'imputato. Il citato orientamento costituisce “diritto vivente”, così come ha pacificamente riconosciuto la stessa Corte Costituzionale nelle numerose pronunce (n. 8/2005, n. 176/2006, n. 185/2012, n. 191/2013 e da ultimo n. 201//2015) con le quali ha rigettato o dichiarato inammissibili le questioni di incostituzionalità sollevate proprio rispetto alla predetta estensione del diritto al compenso. Nel caso di specie emerge dalla stessa documentazione presente nel fascicolo penale l'irreperibilità dell'imputato, sicchè nessun dubbio si pone sull'operatività dell'art. 117 TU spese di giustizia e sulla possibilità di porre a carico dell'erario il compenso del difensore. B) Si è detto che nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi € 632,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore operando un espresso riferimento ai parametri del D.M. n. 147/2022 (tab. 15). Nessun richiamo, invece, ha riservato al Protocollo in uso presso l'Ufficio. Il Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi (al quale il difensore ha operato espressa adesione in sede di richiesta di liquidazione, così vincolando il giudicante alla sua applicazione) prevede per i giudizi celebrati innanzi al Tribunale monocratico in fase dibattimentale la liquidazione graduata in tre possibili ipotesi, proporzionali alla oggettiva complessità dell'attività defensoriale. In particolare, alla voce 17 è previsto il compenso di € 1.000,00 (oltre accessori) per il “giudizio ordinario semplice”, alla voce 18 il compenso di € 1.700,00 (oltre accessori) per il
“giudizio mediamente complesso” ed alla voce 19 il compenso di € 2.300,00 (oltre accessori) per il “giudizio particolarmente complesso”. Nelle note esplicative il Protocollo indica i criteri orientativi sulla base dei quali qualificare un giudizio come semplice, mediamente complesso o particolarmente complesso:
1. Processi di semplice e rapida definizione: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio]
3 non superiore a tre. Potrebbe rientrare in tale ipotesi anche l'eventuale declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.;
2. Processi mediamente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] da 4 a 6;
3. Processi particolarmente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] superiore a 6. Orbene, nel caso in esame l'opponente ha documentato di aver espletato attività defensoriale per due sole udienze effettive. In applicazione dei criteri orientativi esplicitati nel Protocollo il giudizio in esame può essere valutato come semplice (sino a 3 udienze). Dunque, in applicazione dei parametri previsti dal Protocollo di Intesa e vertendosi in ipotesi di attività defensoriale svolta in un procedimento dibattimentale mediamente complesso innanzi al Tribunale collegiale, il compenso complessivo deve essere determinato in € 1.000,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva. Gli importi indicati nel Protocollo di Intesa sono già decurtati di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002. Dal che l'accoglimento dell'opposizioni nei limiti specificati.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza istruttoria;
al minimo attesa l'oggettiva semplicità in fatto e diritto e l'assenza di elementi di approfondimento anche istruttori tra la prospettazione originaria e quella richiamata in sede di discussione), sul valore della causa (la differenza tra il dovuto ed il liquidato - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in composizione monocratica in data 12/03/2025 (n. 11/2025 Reg. Ist. Liqu.) liquida in favore dell'avvocato Matteo Brunetti, quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. ., imputato nel procedimento penale n. 480/2022 R.G.N.R. e n. 283/2023 Parte_1
R.G.T., l'importo complessivo di € 1.000,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge. Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Matteo Brunetti Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi. Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
4
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 2 luglio 2025 All'udienza del 2/07/2025 alle ore 10.04 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 455/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 455 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato. Conclusioni: come da verbale di udienza del 2/07/2025
* * * In FATTO e DIRITTO Nell'ambito del procedimento penale n. 480/2022 R.G.N.R. e n. 283/2023 R.G.T. instaurato a carico del sig. , imputato dei reati di cui agli artt. 581 e 81 cpv., Parte_1
612 comma 2 c.p., il Tribunale di Palmi in composizione monocratica all'udienza del 28/05/2024 ha nominato difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. l'avv. Matteo Brunetti. Con sentenza n. 35/2025 emessa in data 14/01/2025 il Tribunale ha definito il giudizio di prime cure. In data 5/02/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha chiesto ai sensi dell'art. 117 TU spese di giustizia la liquidazione del compenso per l'attività prestata, quantificandolo in € 1.000,00 oltre accessori ed espressamente dichiarando l'adesione al Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi. Con decreto emesso in data 12/03/2025 il Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 632,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge. Con ricorso depositato in data 7/04/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidazione il compenso in misura inferiore a quella prevista dal Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi al quale egli ha fatto espressa adesione in fase di istanza di liquidazione;
ha evidenziato, in tal senso, che il giudizio può essere valutato semplice sulla base dei criteri indicati nel Protocollo e che conseguentemente il compenso deve essere determinato in € 1.000,00 (già al netto della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia). Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente. A) L'opponente (doc. 2) ha documentato di essere stato nominato difensore dell'imputato quale sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. all'udienza del 28/05/2024 e di aver in tale veste partecipato alla predetta udienza ed alla successiva sino alla discussione e decisione. L'estensione anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio dell'imputato del diritto alla liquidazione del compenso anche a carico dell'erario nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 116
TU spese di giustizia (impossidenza) o all'art. 117 TU spese di giustizia (irreperibilità) è
2 questione che la giurisprudenza di legittimità ha già positivamente risolto da tempo e con orientamento del tutto consolidato. Al riguardo la Corte di Cassazione ha evidenziato la centralità della circostanza che, seppur designato in maniera occasionale e solo per sostituire a quell'udienza il difensore di fiducia o d'ufficio, il difensore “sostituto” ai sensi dell'articolo 102 comma 2 c.p.p. (espressamente richiamato proprio dall'articolo 97 comma 4 c.p.p.) esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri tipici di ogni difensore e come tale deve essere a questi parificato a tutti gli effetti pur nella perimetrazione temporale della sua attività. E nell'ambito di tale parificazione rientra certamente anche il diritto al compenso eventualmente con i benefici di cui al D.P.R. n. 115/2002 (Cass. pen. n. 32284/2003). Del resto, se sul difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. non gravassero tutti i diritti ed i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio sarebbe pregiudicato il diritto costituzionale alla difesa in favore dell'imputato. Il citato orientamento costituisce “diritto vivente”, così come ha pacificamente riconosciuto la stessa Corte Costituzionale nelle numerose pronunce (n. 8/2005, n. 176/2006, n. 185/2012, n. 191/2013 e da ultimo n. 201//2015) con le quali ha rigettato o dichiarato inammissibili le questioni di incostituzionalità sollevate proprio rispetto alla predetta estensione del diritto al compenso. Nel caso di specie emerge dalla stessa documentazione presente nel fascicolo penale l'irreperibilità dell'imputato, sicchè nessun dubbio si pone sull'operatività dell'art. 117 TU spese di giustizia e sulla possibilità di porre a carico dell'erario il compenso del difensore. B) Si è detto che nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi € 632,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore operando un espresso riferimento ai parametri del D.M. n. 147/2022 (tab. 15). Nessun richiamo, invece, ha riservato al Protocollo in uso presso l'Ufficio. Il Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi (al quale il difensore ha operato espressa adesione in sede di richiesta di liquidazione, così vincolando il giudicante alla sua applicazione) prevede per i giudizi celebrati innanzi al Tribunale monocratico in fase dibattimentale la liquidazione graduata in tre possibili ipotesi, proporzionali alla oggettiva complessità dell'attività defensoriale. In particolare, alla voce 17 è previsto il compenso di € 1.000,00 (oltre accessori) per il “giudizio ordinario semplice”, alla voce 18 il compenso di € 1.700,00 (oltre accessori) per il
“giudizio mediamente complesso” ed alla voce 19 il compenso di € 2.300,00 (oltre accessori) per il “giudizio particolarmente complesso”. Nelle note esplicative il Protocollo indica i criteri orientativi sulla base dei quali qualificare un giudizio come semplice, mediamente complesso o particolarmente complesso:
1. Processi di semplice e rapida definizione: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio]
3 non superiore a tre. Potrebbe rientrare in tale ipotesi anche l'eventuale declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.;
2. Processi mediamente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] da 4 a 6;
3. Processi particolarmente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] superiore a 6. Orbene, nel caso in esame l'opponente ha documentato di aver espletato attività defensoriale per due sole udienze effettive. In applicazione dei criteri orientativi esplicitati nel Protocollo il giudizio in esame può essere valutato come semplice (sino a 3 udienze). Dunque, in applicazione dei parametri previsti dal Protocollo di Intesa e vertendosi in ipotesi di attività defensoriale svolta in un procedimento dibattimentale mediamente complesso innanzi al Tribunale collegiale, il compenso complessivo deve essere determinato in € 1.000,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva. Gli importi indicati nel Protocollo di Intesa sono già decurtati di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002. Dal che l'accoglimento dell'opposizioni nei limiti specificati.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza istruttoria;
al minimo attesa l'oggettiva semplicità in fatto e diritto e l'assenza di elementi di approfondimento anche istruttori tra la prospettazione originaria e quella richiamata in sede di discussione), sul valore della causa (la differenza tra il dovuto ed il liquidato - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in composizione monocratica in data 12/03/2025 (n. 11/2025 Reg. Ist. Liqu.) liquida in favore dell'avvocato Matteo Brunetti, quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. ., imputato nel procedimento penale n. 480/2022 R.G.N.R. e n. 283/2023 Parte_1
R.G.T., l'importo complessivo di € 1.000,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge. Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Matteo Brunetti Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi. Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Il Giudice
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