Art. 8.
Il Ministro per il tesoro stabilira' ogni altra condizione e modalita' della emissione di cui alla presente legge, ivi inclusi i conguagli di interesse al 5% annuo, attivi e passivi, per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione e il 1 gennaio 1952, e la data e le modalita' di estrazione e di pagamento dei premi; provvedera' alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione, e fissera' le caratteristiche dei titoli, nonche' il limite della emissione in relazione ai risultati delle sottoscrizioni.
Il Ministro per il tesoro stabilira' ogni altra condizione e modalita' della emissione di cui alla presente legge, ivi inclusi i conguagli di interesse al 5% annuo, attivi e passivi, per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione e il 1 gennaio 1952, e la data e le modalita' di estrazione e di pagamento dei premi; provvedera' alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione, e fissera' le caratteristiche dei titoli, nonche' il limite della emissione in relazione ai risultati delle sottoscrizioni.