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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/09/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentati e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PETTENUZZO CRISTINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Reggio Emilia, via Borsellino 2;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ROGNETTA BERNARDO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo telematico;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia condannare la con sede in Strada del Canale 2 Casaltone, Sorbolo, Controparte_1
PI al pagamento della somma di euro 14.703, 24 quale differenza retributiva P.IVA_2 dovuta in base alle ore pagate in busta paga dall'inizio del rapporto al suo termine e quelle effettivamente lavorate quali risultanti dai dischi giornalieri allegati, e della somma di euro 1485 ,
09 per il Tfr riconteggiato in base alle ore effettivamente lavorate e dovuto per la durata del rapporto».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis,
- In via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto rigettare il ricorso presentato dal ricorrente in quanto nullo, inammissibile, inaccoglibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto in tutte le domande ivi contenute nei confronti di
CP_1 Controparte_1
- In subordine, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal ricorrente nei confronti di dalle somme Controparte_1 eventualmente riconosciute dovrà essere decurtato quanto già corrisposto dalla resistente al sig. a titolo retributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale, Parte_1 nonché da parte qualsiasi altro soggetto per conto del quale il sig. abbia svolto Pt_1 attività lavorativa nel periodo oggetto di causa.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa ivi compreso il contributo forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare sua precedente datrice di lavoro, al Controparte_1 pagamento in suo favore di € 14.703,24 a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente svolto nel corso del rapporto.
Pag. 2 di 5 2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione e di alcuni differimenti dovuti alla rinuncia al mandato del precedente difensore del ricorrente, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. All'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. In tema di lavoro straordinario, l'art. 2108 c.c. prevede che, in caso di prolungamento dell'orario normale, il lavoratore deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario;
la misura della maggiorazione è definita in maggiore dettaglio dalla contrattazione collettiva applicabile.
7. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario, l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003,
n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
8. Con particolare riferimento alla prova del lavoro straordinario effettuato dagli autotrasportatori, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le mere stampe dei dischi cronotachigrafi analogici sono insufficienti, se specificamente contestate, a dimostrare l'effettiva prestazione di lavoro nella misura da esse risultanti, costituendo un mero elemento di prova indiziaria che necessita di essere supportata da ulteriori elementi probatori a riscontro (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 13 maggio 2014, n. 10366).
9. Nel caso di specie, la società convenuta ha espressamente disconosciuto la provenienza e l'autenticità degli estratti dei dischi cronotachigrafi depositati da parte ricorrente (doc. 3 bis ricorrente); è pertanto necessario procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale condotta in corso di causa per valutare se vi
Pag. 3 di 5 siano prove ulteriori a supporto delle allegazioni di parte ricorrente in merito al lavoro straordinario asseritamente svolto.
10. Il teste escusso con l'ausilio dell'interprete di lingua rumena dott. Tes_1 [...]
ha riferito quanto segue: Persona_1
«Lavoro per la convenuta dal 2022. Sono autista.
Conosco il ricorrente. Non conosco i suoi orari di lavoro, non guardavo che orari facesse.
So che faceva come me il trasporto per perché ogni tanto ci incrociavamo sulla Per_2 tratta, ma non so precisamente gli orari».
11. Il teste ha reso le seguente dichiarazioni: Tes_2
«Lavoro per la convenuta da circa 4 anni. Sono autista operaio.
Non conosco gli orari di lavoro del sig. . Non facevo gli stessi giri. Abbiamo Pt_1 lavorato insieme 2 anni fa per circa un anno ma non ricordo precisamente quando, ma facendo giri diversi non so quante ore lavorasse il sig. ». Pt_1
12. L'ulteriore teste intimato da parte ricorrente non è stato escusso, in quanto il nominativo indicato in ricorso ( ) non corrispondeva con il nome del Tes_3 teste citato ( , né era sufficientemente e univocamente Tes_4 riconducibile allo stesso, con conseguente inammissibilità della testimonianza per violazione dell'obbligo di indicazione specifica della persona da interrogare, previsto dall'art. 244 c.p.c.
13. Dalle testimonianze rese non è emerso alcun elemento di prova a conferma dello svolgimento delle numerose ore di lavoro straordinario indicate in ricorso, avendo i due colleghi escussi dichiarato di non avere alcuna contezza degli orari di lavoro osservati dal ricorrente.
14. Le relative domande devono dunque essere rigettate in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente.
15. Con riferimento alla regolazione delle spese processuali, si ritiene che l'esistenza di argomenti di prova indiziari a sostegno della tesi del ricorrente, pur non potendo giustificare l'accoglimento della domanda per le ragioni esposte, costituisca una congrua ragione per disporre la compensazione del 50 % delle
Pag. 4 di 5 spese di lite e per porre definitivamente a carico solidale delle parti il compenso liquidato all'interprete.
16. La restante parte delle spese di lite sopportate dalla convenuta, già liquidata in dispositivo, è posta a carico del ricorrente in ragione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa il 50 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in Parte_1 favore di della restante parte delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese per il compenso liquidato all'interprete, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 10/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentati e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PETTENUZZO CRISTINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Reggio Emilia, via Borsellino 2;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ROGNETTA BERNARDO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo telematico;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia condannare la con sede in Strada del Canale 2 Casaltone, Sorbolo, Controparte_1
PI al pagamento della somma di euro 14.703, 24 quale differenza retributiva P.IVA_2 dovuta in base alle ore pagate in busta paga dall'inizio del rapporto al suo termine e quelle effettivamente lavorate quali risultanti dai dischi giornalieri allegati, e della somma di euro 1485 ,
09 per il Tfr riconteggiato in base alle ore effettivamente lavorate e dovuto per la durata del rapporto».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis,
- In via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto rigettare il ricorso presentato dal ricorrente in quanto nullo, inammissibile, inaccoglibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto in tutte le domande ivi contenute nei confronti di
CP_1 Controparte_1
- In subordine, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal ricorrente nei confronti di dalle somme Controparte_1 eventualmente riconosciute dovrà essere decurtato quanto già corrisposto dalla resistente al sig. a titolo retributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale, Parte_1 nonché da parte qualsiasi altro soggetto per conto del quale il sig. abbia svolto Pt_1 attività lavorativa nel periodo oggetto di causa.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa ivi compreso il contributo forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare sua precedente datrice di lavoro, al Controparte_1 pagamento in suo favore di € 14.703,24 a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente svolto nel corso del rapporto.
Pag. 2 di 5 2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione e di alcuni differimenti dovuti alla rinuncia al mandato del precedente difensore del ricorrente, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. All'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. In tema di lavoro straordinario, l'art. 2108 c.c. prevede che, in caso di prolungamento dell'orario normale, il lavoratore deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario;
la misura della maggiorazione è definita in maggiore dettaglio dalla contrattazione collettiva applicabile.
7. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario, l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003,
n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
8. Con particolare riferimento alla prova del lavoro straordinario effettuato dagli autotrasportatori, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le mere stampe dei dischi cronotachigrafi analogici sono insufficienti, se specificamente contestate, a dimostrare l'effettiva prestazione di lavoro nella misura da esse risultanti, costituendo un mero elemento di prova indiziaria che necessita di essere supportata da ulteriori elementi probatori a riscontro (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 13 maggio 2014, n. 10366).
9. Nel caso di specie, la società convenuta ha espressamente disconosciuto la provenienza e l'autenticità degli estratti dei dischi cronotachigrafi depositati da parte ricorrente (doc. 3 bis ricorrente); è pertanto necessario procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale condotta in corso di causa per valutare se vi
Pag. 3 di 5 siano prove ulteriori a supporto delle allegazioni di parte ricorrente in merito al lavoro straordinario asseritamente svolto.
10. Il teste escusso con l'ausilio dell'interprete di lingua rumena dott. Tes_1 [...]
ha riferito quanto segue: Persona_1
«Lavoro per la convenuta dal 2022. Sono autista.
Conosco il ricorrente. Non conosco i suoi orari di lavoro, non guardavo che orari facesse.
So che faceva come me il trasporto per perché ogni tanto ci incrociavamo sulla Per_2 tratta, ma non so precisamente gli orari».
11. Il teste ha reso le seguente dichiarazioni: Tes_2
«Lavoro per la convenuta da circa 4 anni. Sono autista operaio.
Non conosco gli orari di lavoro del sig. . Non facevo gli stessi giri. Abbiamo Pt_1 lavorato insieme 2 anni fa per circa un anno ma non ricordo precisamente quando, ma facendo giri diversi non so quante ore lavorasse il sig. ». Pt_1
12. L'ulteriore teste intimato da parte ricorrente non è stato escusso, in quanto il nominativo indicato in ricorso ( ) non corrispondeva con il nome del Tes_3 teste citato ( , né era sufficientemente e univocamente Tes_4 riconducibile allo stesso, con conseguente inammissibilità della testimonianza per violazione dell'obbligo di indicazione specifica della persona da interrogare, previsto dall'art. 244 c.p.c.
13. Dalle testimonianze rese non è emerso alcun elemento di prova a conferma dello svolgimento delle numerose ore di lavoro straordinario indicate in ricorso, avendo i due colleghi escussi dichiarato di non avere alcuna contezza degli orari di lavoro osservati dal ricorrente.
14. Le relative domande devono dunque essere rigettate in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente.
15. Con riferimento alla regolazione delle spese processuali, si ritiene che l'esistenza di argomenti di prova indiziari a sostegno della tesi del ricorrente, pur non potendo giustificare l'accoglimento della domanda per le ragioni esposte, costituisca una congrua ragione per disporre la compensazione del 50 % delle
Pag. 4 di 5 spese di lite e per porre definitivamente a carico solidale delle parti il compenso liquidato all'interprete.
16. La restante parte delle spese di lite sopportate dalla convenuta, già liquidata in dispositivo, è posta a carico del ricorrente in ragione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa il 50 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in Parte_1 favore di della restante parte delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese per il compenso liquidato all'interprete, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 10/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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