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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Luca Deli - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Marina Righi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 6662/2021 in data
26.10.2021, promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Remo Lot
parte ricorrente
Contro
(C.F. CP_1 C.F._2
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ***
avente per oggetto: Separazione giudiziale
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
- Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , autorizzando i coniugi a Parte_2 CP_1
vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- Disporsi l'affidamento condiviso tra i coniugi delle figlie e con collocazione della primogenita Per_1 Per_2
presso la madre e la secondogenita presso una Per_1 Per_2
struttura diurna come consigliato dalla CTU nella propria relazione, ovvero, in via subordinata, presso la madre atteso il pregiudizio arrecato dal padre alla crescita ed educazione della figlia siccome evidenziato dalla Per_2
Consulenza Tecnica di Ufficio disposta;
- Le spese straordinarie relative alle figlie, come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso vengono poste, per ciascuna figlia, a carico dei singoli genitori nella misura del 50%; IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi la prova per interpello del resistente CP_1
sui capitoli di prova da 1) a 5) compresi siccome
[...]
descritti nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2,
Pag. 2 di 11 c.p.c. di parte ricorrente del 22.05.2023 da intendersi integralmente quivi riportati
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, interessi, oneri e compensi come per legge. Parte ricorrente dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle domande, eccezioni e deduzioni nuove delle altre parti processuali.
per : CP_1
1 Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2 rigettare la domanda di erogazione di assegno ai danni del nostro assistito in favore delle figlie, in quanto non vi sono i requisiti per l'attribuzione di alcun assegno,
poichè una figlia abita fin dall'inizio della separazione con il padre, e l'altra figlia con la madre, e non Per_1
sussistono i presupposti per il riconoscimento di alcunchè
in compensazione;
3 affidare la figlia al padre, la quale dimorerà Per_2
presso l'abitazione presa in locazione dal genitore in
Oderzo alla via Ippolito Vecchio n.4/3, dimora dove la minore ha già la propria residenza;
4 rigettare ogni istanza di collocamento della minore in strutture diurne anche solo parzialmente, in Per_2
ossequio anche a quanto ribadito dal giudice in ultima ordinanza;
Pag. 3 di 11 5 Rigettare qualsiasi domanda di interpello proposta o invocata dalle parti ricorrenti essendo la causa già
ampiamente matura per la decisione
6 Ripartire le spese straordinarie ex legge al 50% tra i due coniugi, con riferimento al protocollo stabilito in concerto sulle stesse spese adottato dal Tribunale di
Treviso;
Il tutto con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/10/2021, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal coniuge con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio a Oderzo il 17/12/2005.
La ricorrente esponeva che i coniugi erano andati ad abitare presso immobile di proprietà del marito insieme con la di lui madre, che ne era usufruttuaria;
che dall'unione erano nate due figlie: il 5/5/2006 e il Per_1 Per_2
30/8/2008; che i coniugi erano entrambi economicamente autosufficienti;
che il rapporto tra i coniugi era entrato in crisi a causa dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del marito, della infedeltà del marito, della condotta violenta del marito nei suoi confronti;
che nell'estate del
Pag. 4 di 11 presso un'amica; che era poi rientrata a casa e qui aveva trovato il marito con la nuova compagna.
Chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre alla quale assegnare la casa familiare;
che gli incontri tra padre e figlie avvenissero tramite i Servizi Sociali con modalità
protetta e secondo un percorso graduale;
che fosse stabilito a carico del l'obbligo di versare la somma CP_1
mensile di 700 euro quale contributo al mantenimento delle figlie (euro 350 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio esponendo di avere CP_1
risolto definitivamente i suoi problemi di dipendenza da stupefacenti;
che invece la signora assumeva Parte_1
sostanze stupefacenti e in tali circostanze perdeva il controllo;
che pertanto lui si era allontanato dalla casa familiare nel luglio 2021 portando con sé la figlia minore
. Chiedeva che gli fosse affidata la figlia minore, Per_2
che fosse disposto l'intervento dei Servizi Sociali per disciplinare i rapporti tra i genitori e le due figlie, che nessun contributo gli fosse imposto per il mantenimento della figlia che abitava con la madre. Per_1
All'udienza del 17/12/2021 il Presidente, sentiti i coniugi, disponeva C.T.U. al fine di verificare la capacità
genitoriale delle parti e il miglior regime di affidamento delle figlie;
viste le reciproche accuse di uso di
Pag. 5 di 11 stupefacenti, chiedeva anche al C.T.U. di sottoporre le parti, con il loro consenso, ad accertamenti tossicologici.
All'esito della C.T.U. e in conformità alle proposte del
C.T.U. condivise dai coniugi, il Presidente all'udienza del
15/12/2022 disponeva l'affidamento delle minori ai competenti Servizi Sociali;
le figlie rimanevano collocate l'una – –presso la madre e l'altra – –presso Per_1 Per_2
il padre;
andava attuato dai Servizi un percorso di avvicinamento delle figlie ai genitori con le più precise indicazioni date dalla C.T.U.; nel caso in cui non Per_2
avesse ripreso le visite con la madre in forma libera dopo due mesi , la ragazza andava inserita il comunità diurna.
Ciascuno dei genitori doveva provvedere al mantenimento ordinario della figlia collocata presso di sé; le spese straordinarie venivano ripartite tra i genitori al 50%
ciascuno.
Il giudizio proseguiva senza ulteriore attività
istruttoria, in attesa di verificare l'esito del regime di affidamento sopra indicato.
I Servizi trasmettevano al Tribunale relazione 7/2/2024
riferendo di avere potuto seguire il nucleo familiare in modo discontinuo a causa di problemi organizzativi;
riferivano che dalla fine di gennaio rifiutava Per_2
contatti con la madre e con lo stesso Consultorio;
valutava controproducente forzare gli incontri madre figlia.
Pag. 6 di 11 Il giudice, vista la relazione dei Servizi e considerata l'età di , riteneva non fosse nell'interesse della Per_2
ragazza il collocamento diurno in comunità come all'epoca suggerito dalla CTU;
fissava quindi udienza per la precisazione delle conclusioni.
I procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1. Sulla separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è
deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti del giudizio e nelle dichiarazioni rese dalle parti;
il contegno dei coniugi nel corso del giudizio denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
2. Sull'affidamento e collocamento della figlia minore
; sul mantenimento delle figlie. Per_2
Su indicazione della C.T.U. , le figlie –all'epoca entrambe ancora minorenni – sono state affidate ai Servizi Sociali.
La relazione 7/2/2024 dei Servizi evidenzia come il sig non sembri in grado di cogliere punti di vista CP_1
alternativi ai suoi, nè di comprendere il vissuto delle figlie;
non ha fatto alcuno sforzo per recuperare il
Pag. 7 di 11 rapporto con la figlia maggiore e sembra problematico anche il rapporto con;
il sig sembra tuttora un Per_2 CP_1
genitore poco consapevole del suo ruolo;
scrivono i
Servizi: “ di fronte alla figlia, il papà ha dichiarato
che per lui sarebbe stato più funzionale che lei avesse
deciso di rimanere a vivere con la madre, non dovendolo
così oberare di incombenze organizzative e gestionali, che
egli ha però prevalentemente delegato alla propria
compagna” .
Non può essere pertanto accolta la domanda di affidamento di al padre. Per_2
La signora ha invece collaborato con i Servizi Parte_1
nel percorso di assunzione di consapevolezza delle proprie responsabilità e nel riconoscimento delle proprie difficoltà nel gestire i rapporti con le figlie.
La signora chiede ora l'affido condiviso della Parte_1
figlia minore.
Il Tribunale ritiene tuttavia che, nonostante il percorso positivo della madre come evidenziato dai Servizi, non ci siano comunque le condizioni per affidare non solo Per_2
al padre, ma neppure alla madre, considerato il rapporto ancora altamente conflittuale tra le parti e il rapporto pressochè inesistente tra madre e figlia ormai quasi diciassettenne.
La ragazza rimane pertanto affidata ai Servizi.
Pag. 8 di 11 vive con il padre ormai da anni e non vuole vedere Per_2
la madre.
La ragazza ad agosto 2025 compirà i diciassette anni;
non è
pensabile imporre una convivenza con la madre, né è più
praticabile la strada indicata dalla CTU ancora a fine 2022
(il centro diurno); non si vede altra soluzione se non mantenere la situazione di fatto, auspicando che Per_2
possa trovare giovamento dall'aiuto fornitole dai Servizi.
Quanto al mantenimento delle figlie – anche di che Per_1
non risulta essere ancora economicamente autosufficiente –
in conformità alle istanze di entrambe le parti, si dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle stesse: il padre al mantenimento di che vive con lui, Per_1
la madre al mantenimento di che vive con lei;
mentre Per_2
le spese straordinarie per le figlie vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
3. Le spese di lite
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, entrambe soccombenti rispetto alle domande fin da ultimo avanzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 6662/2021,
così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
e uniti in matrimonio il Parte_1 CP_1
Pag. 9 di 11 17/2/2005 nel Comune di Oderzo - atto n. 25 P 1 dell'anno
2005;
2. affida la figlia minore ai competenti Persona_3
Servizi Sociali, con collocazione della minore presso il padre;
la madre potrà vedere la figlia quando questa Per_2
si renderà a ciò disponibile;
i Servizi proseguiranno nel percorso di avvicinamento di alla madre con le Per_2
modalità che riterranno più opportune e verificheranno il contesto familiare del genitore collocatario;
trasmettendo relazione al Tribunale ogni sei mesi fino al raggiungimento della maggiore età;
4. pone a carico della signora il Parte_1
mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma Per_1
non autosufficiente;
5. pone a carico del sig il mantenimento CP_1
ordinario della figlia;
Per_2
6. pone a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno,
le spese straordinarie per le figlie - come da protocollo per la famiglia in uso presso questo Tribunale;
7. compensa tra le parti le spese di lite;
8. pone la spesa di C.T.U. a carico solidale delle parti
(nei rapporti tra le parti al 50% ciascuno);
9. dispone la annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale di Stato Civile del Comune di Oderzo.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
29/04/2025
Pag. 10 di 11 Il presidente il giudice estensore dr Luca Deli dr Susanna Menegazzi
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