Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Michele Ruvolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 185/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GENNA FABRIZIO,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
, nato a [...] il [...], Controparte_2
, nata a [...] il giorno 23.3.1951, CP_3
resistenti contumaci
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 30/4/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/02/2024 esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 26/11/2007 con , dall'unione con il Controparte_1
quale sono nati i figli (7/4/2008) e (27/1/2012). Per_1 CP_2
medesimi figli, versando un assegno pari ad €200,00 mensili ciascuno (€400 in totale), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva che gnorava tale onere nei confronti della prole, omettendo ogni CP_1
forma di contribuzione e veniva condannato per suddetto inadempimento dal Tribunale di
Trapani con sentenza n. 1261/2017.
Esponeva che in data 17.07.2017, veniva notificato al ituale atto di precetto CP_1
di pagamento e successivamente veniva altresì notificato atto di pignoramento presso terzi, che non veniva iscritto a ruolo in quanto privo di positivo riscontro presso i terzi pignorati.
Chiedeva, alla luce della propria grave condizione economica, di estendere il contraddittorio anche ai nonni paterni, sussidiariamente concorrenti nell'obbligo di mantenimento in favore dei nipoti ed in particolare di “disporre in favore della istante (n.q. di genitore esercente la responsabilità sui figli minori), anche pro quota, il versamento dell'importo pari ad €400,00 mensili, che dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici dell'ISTAT, oltre al 50% degli importi necessari per il pagamento delle spese straordinarie”.
Rimanevano contumaci i resistenti.
*****
All'udienza del 15/5/2024 nessuno era presente per i resistenti e veniva concesso un nuovo termine per la notifica nei confronti di . Controparte_1
All'udienza del 2/10/2024 parte ricorrente rappresentava di aver eseguito la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di e insisteva nel ricorso. Controparte_1
Con ordinanza del 2/10/2024 veniva fissata l'udienza cartolare del 4/2/2025 assegnando a parte ricorrente i termini ex art. 473 bis.28.
Con ordinanza del 28/3/2025, la causa veniva rimessa su ruolo.
All'udienza del 30/4/2025 la causa veniva avviata a decisione. *****
L'art. 316 bis stabilisce che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La norma, inoltre, statuisce che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Tanto premesso, con riferimento all'obbligo di mantenimento a favore dei figli minori, tale onere spetta primariamente ed integralmente ai genitori, qualora uno dei due non adempia l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte alle loro esigenze per intero, con le proprie sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, fermo restando il diritto di agire nei confronti del genitore inadempiente.
L'obbligazione dei nonni, di fornire ai genitori i mezzi per adempiere ai loro doveri verso i figli, deve intendersi esclusivamente di natura sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, e non può essere invocata per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo economico ai figli, qualora l'altro genitore sia in grado di mantenerli. Deve sussistere, quindi, un'oggettiva impossibilità di entrambi i genitori a provvedere ai figli.
In particolare, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13345 del 16/05/2023, ha affermato che “l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”.
Alla luce di tale dettato, se uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro nel preminente interesse dei figli deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando la sua capacità di lavoro, potendo convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
L'art. 316 bis c.c. non prevede una surrogazione del terzo (in questo caso i nonni) negli obblighi del debitore (il padre) quanto piuttosto un'ipotesi di responsabilità sussidiaria che si manifesta qualora le esigenze complessive del minore non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati principali (i genitori).
Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato che la sentenza n. 9/2017 del 09.01.2017 prevedeva l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1
versando un assegno pari ad €200,00 mensili ciascuno (€400 in totale), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e che il non adempiva a tale CP_1
obbligo.
Per tale ragione la ricorrente otteneva la condanna del per suddetti CP_1
inadempimenti, con sentenze n. 1261/2017 e n. 1460/2024, e si attivava conseguentemente contro il resistente, attraverso atto di precetto e atto di pignoramento presso i terzi, che tuttavia non portavano al recupero del credito in quanto non risultavano rapporti attivi o comunque somme disponibili presso i terzi pignorati, come attestato dalle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. depositate in atti.
Ciò posto, alla luce della documentazione prodotta, appare sufficientemente provato l'esaurimento da parte della ricorrente di tutte le possibili azioni legali esperibili nei confronti dell'altro genitore, rimasto inadempiente, la cui incapacità economica a far fronte alle esigenze dei propri figli risulta pacifica. La ricorrente ha poi rappresentato di non avere mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento dei minori, essendo disoccupata, e riuscendo a sostenersi solo grazie al lavoro del marito.
Dai documenti in atti si rileva, infatti, che , attuale marito della ricorrente, CP_4
percepisce un reddito complessivo di 7.926,00 euro annui, pari a circa 650,00 euro al mese, e che tale entrata sia gravata dalle spese di locazione dell'immobile nel quale vive lo stesso insieme alla ricorrente e i suoi figli, pari a 350,00 euro mensili. CP_4
All'esito di tali allegazioni probatorie risulta che la ricorrente non ha capacità economiche adeguate a far fronte per intero alle esigenze dei figli con le proprie sostanze, essendo priva di un'occupazione lavorativa, nonché l'unico genitore ad occuparsi a tempo pieno dei minori.
Quanto dedotto e provato dalla ricorrente fa emergere di fatto che l'inadempimento da parte del è dovuto a una mancanza di mezzi, e non solo alla volontà del genitore di CP_1
sottrarsi ai propri obblighi previsti dall'art. 316-bis, com. 1 c.c. e, nel contempo, che la stessa non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue capacità reddituali, circostanza questa che giustifica la domanda attorea nei confronti degli ascendenti.
Va evidenziato, infatti, che l'obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti è subordinato alla comprovata impossibilità economica di entrambi i genitori e all'esaurimento delle azioni legali nei confronti del genitore inadempiente. Questo principio mira a garantire il benessere dei minori, assicurando loro un sostegno economico adeguato anche in situazioni di difficoltà familiare.
Tali presupposti sono, dunque, idonei a richiedere il mantenimento a carico degli ascendenti, precisando che tale obbligo ex art. 316-bis c.c., subordinato e sussidiario rispetto a quello primario dei genitori, investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non semplicemente dei genitori del padre o della madre inadempiente.
Nella specie la ricorrente ha spiegato la propria domanda solo nei confronti degli ascendenti di ramo paterno, rappresentando che la nonna materna, unica ascendente di ramo materno in vita, è titolare di una pensione minima, di circa 600,00 euro mensili, gravata da un canone di locazione di 350,00 euro mensili, allegazioni queste che sono state provate dalla documentazione in atti dalla quale emerge una situazione di grave difficoltà dell'ascendente materna, sicuramente non idonea a stabilire a suo carico un onere di mantenimento in favore dei nipoti.
È necessario, al fine di determinare il contributo da porre a carico degli ascendenti per il mantenimento dei nipoti, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., ricostruire anche quelle che sono le capacità economiche dei nonni.
Nella fattispecie in esame i nonni paterni, come allegato dalla ricorrente, sono entrambi titolari di autonomo trattamento pensionistico e non sono gravati da oneri di locazione, essendo proprietari della abitazione di residenza, circostanza questa non contestata dai resistenti che hanno optato per la scelta processuale della contumacia.
Si può affermare dunque, che la ricorrente ha esperito ogni azione legale nei confronti del apparso inadempiente e privo di sostanze economiche, ed ha dimostrato di non CP_1
avere essa stessa le capacità reddituali sufficienti a garantire per intero le esigenze dei minori, fornendo tutti gli elementi idonei ad affermare che esistono i presupposti per stabilire un obbligo di mantenimento a carico degli ascendenti paterni.
Il Tribunale ritiene, pertanto, sulla scorta dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sopra citato, che esistano nel caso in esame tutti gli elementi idonei ad attivare la responsabilità sussidiaria degli ascendenti paterni al fine di soddisfare le esigenze dei minori, che ad oggi non possono essere garantite dai genitori e, conseguentemente, prevedere a carico di e di un contributo al mantenimento pari ad € Controparte_2 CP_3
400,00, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
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Visto l'esito del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico dei resistenti e liquidate come da dispositivo, applicando i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificati dai D.M. nn. 37/2018 e 147/2022) relativi ai giudizi di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita: - pone a carico di e di l'obbligo di versare alla ricorrente un Controparte_2 CP_3
assegno mensile di € 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei nipoti minori, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 5 di ogni mese, nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- pone a carico di , e di le spese del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
presente giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00 oltre accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani in data 13/5/2025.
Il Giudice
Michele Ruvolo