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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 8 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10354 / 2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Carla Rapisarda come da procura Parte_1
come in atti;
-ricorrente-
contro
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05/11/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
-di avere inoltrato in data16.10.2023 domanda alla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, della Legge
104/92 art. 3 comma 3 ed il riconoscimento della lex 18/80 e lex 508/88, previo riconoscimento del requisito sanitario;
-che, con missiva del 28.11.2023, l'CP_1 di Catania, comunicava l'esito del Verbale di Commissione
Sanitaria relativo alla visita effettuata in data 30.10.2023, con il quale al ricorrente veniva riconosciuto lo status di INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100%. nonchè lo status di
PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI NON GRAVITA' (Legge 104/92 art. 3 comma
1);
-che l'istante era ed è affetto da gravi patologie, in primis "Insufficienza renale cronica in paziente con esiti di Nefroureterectomia sinistra per K, Cardiopatia ipertensiva, obesità, ipoacusia neurosensoriale bilaterale" e chiedeva che l'Ill.mo Sig. Giudice disponesse accertamento tecnico preventivo teso all'accertamento del grado di invalidità della ricorrente e dei prescritti requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto ad ottenere status di invalido ultrasessantacinquenne grave 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento (lex 18/80) dall'epoca della domanda amministrativa nonché per lo status di portatore di handicap in situazione di gravità per i benefici collegati alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 (16.10.2023);
-che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento delle prestazioni richieste reputandolo invalido al 100% nonché portatore di handicap in situazione di non gravità;
-di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
-che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente, nelle more aggravatosi come comprovato dalla
documentazione successiva del mese di dicembre 2024;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo" Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di invalido ultrasessantacinquenne grave 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento ex legge 18/80, dalla data della domanda amministrativa (16.10.2023) nonché per lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3, ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare 66
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' CP_1 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.".
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 8 luglio 2025,sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e del diritto al riconoscimento quale soggetto portatore di handicap grave.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste. All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo “sulla base degli elementi di giudizio raccolti e delle considerazioni diagnostiche sopra riportate, vengo così a riferire circa i quesiti postimi: il Sig. Parte_1 è affetto da: 1) "Esiti di nefroureterectomia sn da adenocarcinoma del rene con insufficienza renale III stadio. Ipoacusia mista bilaterale. Spondilodiscoartrosi diffusa. Ipertensione arteriosa" 2) La patologia rende lo stesso inabile al 100% ma NON con bisogno di assistenza continua. 3) Ai sensi della Legge 104/92 è riconosciuto: "Portatore di Handicap (comma 1 art. 3)".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 4586/24; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 08/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 8 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10354 / 2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Carla Rapisarda come da procura Parte_1
come in atti;
-ricorrente-
contro
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05/11/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
-di avere inoltrato in data16.10.2023 domanda alla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, della Legge
104/92 art. 3 comma 3 ed il riconoscimento della lex 18/80 e lex 508/88, previo riconoscimento del requisito sanitario;
-che, con missiva del 28.11.2023, l'CP_1 di Catania, comunicava l'esito del Verbale di Commissione
Sanitaria relativo alla visita effettuata in data 30.10.2023, con il quale al ricorrente veniva riconosciuto lo status di INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100%. nonchè lo status di
PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI NON GRAVITA' (Legge 104/92 art. 3 comma
1);
-che l'istante era ed è affetto da gravi patologie, in primis "Insufficienza renale cronica in paziente con esiti di Nefroureterectomia sinistra per K, Cardiopatia ipertensiva, obesità, ipoacusia neurosensoriale bilaterale" e chiedeva che l'Ill.mo Sig. Giudice disponesse accertamento tecnico preventivo teso all'accertamento del grado di invalidità della ricorrente e dei prescritti requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto ad ottenere status di invalido ultrasessantacinquenne grave 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento (lex 18/80) dall'epoca della domanda amministrativa nonché per lo status di portatore di handicap in situazione di gravità per i benefici collegati alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 (16.10.2023);
-che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento delle prestazioni richieste reputandolo invalido al 100% nonché portatore di handicap in situazione di non gravità;
-di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
-che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente, nelle more aggravatosi come comprovato dalla
documentazione successiva del mese di dicembre 2024;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo" Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di invalido ultrasessantacinquenne grave 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento ex legge 18/80, dalla data della domanda amministrativa (16.10.2023) nonché per lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3, ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare 66
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' CP_1 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.".
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 8 luglio 2025,sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e del diritto al riconoscimento quale soggetto portatore di handicap grave.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste. All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo “sulla base degli elementi di giudizio raccolti e delle considerazioni diagnostiche sopra riportate, vengo così a riferire circa i quesiti postimi: il Sig. Parte_1 è affetto da: 1) "Esiti di nefroureterectomia sn da adenocarcinoma del rene con insufficienza renale III stadio. Ipoacusia mista bilaterale. Spondilodiscoartrosi diffusa. Ipertensione arteriosa" 2) La patologia rende lo stesso inabile al 100% ma NON con bisogno di assistenza continua. 3) Ai sensi della Legge 104/92 è riconosciuto: "Portatore di Handicap (comma 1 art. 3)".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 4586/24; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 08/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso