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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1738/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2025 e presentato dai coniugi e , con l'avv. MASO LOREDANA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 20/06/2009 a TARZO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
12.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 03.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1738/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/06/2009 da (C.F. Parte_1
), n. a EG (TV) il 14/04/1983, e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n. a VITTORIO VENETO (TV), il
[...] C.F._2
15/08/1985 e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TARZO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“02. La figlia minore continui ad essere affidata in Per_1
manieracondivisa ad entrambi i genitori mantenendo la propria residenzaanagrafica presso l'abitazione paterna;
3. La casa familiare di AN IE di TO (TV) in via Trieste
n. 4 – di proprietà esclusiva dei genitori del signor
[...]
– rimane assegnata a quest'ultimo, con tutto il mobilio Parte_1
che la arreda.
4.Il signor continuerà a concorrere al mantenimento Parte_1
dellafiglia minore corrispondendo alla madre, fermo restando Per_1
le attuali condizioni economiche, la somma mensile di euro 200,00= ( duecento) indicizzabile annualmente secondo gli indici istat. Tale somme dovrà essere corrisposta dal signor Parte_1
anticipatamente ogni mese, entro il giorno 5 e mezzo bonifico bancario;
5. I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le sostenende spese straordinarie per la figlia
, secondo quanto indicato e previsto dal Protocollo del Per_1
diritto di famiglia del tribunale di Treviso e pertanto, beneficeranno al 50% delle relative detrazioni fiscali;
6. L'assegno Unico e Universale verrà percepito in parti uguali da entrambi i genitori;
6. I signori e convengono che la Parte_1 Parte_2
minore trascorrerà 3 giorni alla settimana, anche con Per_1 pernottamento, presso l'abitazione paterna ed altrettanti tre giorni alla settimana presso l'abitazione materna. Quanto ai fini settimana da trascorrere con la figlia, invece, le parti convengono che saranno tra i medesimi stabiliti e ripartiti in funzione dei turni di lavoro della signora I coniugi trascorreranno con la Parte_2
figlia: durante le vacanze natalizie, 7 giorni ciascuno
(comprendenti alternativamente Natale o Capodanno), durante le vacanze pasquali 3 giorni ciascuno (comprendenti alternativamente
Pasqua o Lunedì dell'Angelo); durante il periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi. Il tutto compatibilmente con le esigenze della minore. I genitori potranno trascorrere con la figlia, in maniera alternata, i giorni di festa infrannuali nonché, ad anni alterni, il compleanno della medesima.
7. I coniugi prestano il consenso per il rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio in favore della figlia
. Per_1
8. I signori e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per l'attribuzione di assegno divorzile e, comunque, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in tal senso;
9. I ricorrenti si danno atto di aver risolto qualsivoglia questione economicamente esistente tra gli stessi in sede di separazione personale e che null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro se non il rispetto degli obblighi assunti con il presente ricorso.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARZO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi