TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 6 GIUGNO 2025
N.R.G. 1153/2025
All'udienza del 6 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 8:58 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
Per il ricorrente è presente l'avv. Gregorio Papalia collegato tramite piattaforma teams;
Per nessuno è presente alle ore 9:10; CP_1
Per è presente l'avv. Antonio Talladira, collegato CP_2
tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa ed infine da atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:35, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:16 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15:22;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
2 Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 6/06/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1153/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Gregorio Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Talladira;
resistente
E
Controparte_4
, in persona del suo presidente pro-tempore, in
[...]
proprio e quale mandatario di rappresentato e CP_5
difeso dagli avv. ti A. Laganà e D. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
3 Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:17 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420229006075863000 notificata il 24.1.23 emessa dalla , inerente il Controparte_6
pagamento di contributi e le relative somme CP_1
aggiuntive, in relazione ai seguenti avvisi di addebito n.ri: 39420140002231064000, ruolo anno 2013,
39420170003055776000, ruolo anno 2010, dell'importo di € 2.982,10 notificata in data 08.11.2017,
39420180005015231000, ruolo anno 2012, dell'importo di € 3.205,74 notificata in data 11.02.2019.
eccepiva la prescrizione del credito Controparte_7
vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge CP_1
n. 335/1995, in quanto sarebbero decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell a CP_1 Controparte_3
riscuotere la somma riportata nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
4 Si costituivano in giudizio sia che, CP_1 CP_2
deducendo la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99, nonché la carenza di interesse ad agire. Il
Concessionario della Riscossione deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, quindi, che la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, nel caso di specie, ha preso CP_2
posizione in ordine al merito, contestando la prescrizione, nel contempo, deducendo l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Va, invece, estromessa dal giudizio la società di cartolarizzazione del credito, in quanto, non risulta cessionaria, del credito, per la cui riscossione si procede a mezzo ruolo.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve
5 proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual' è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. Va, infatti, detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale. L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione
6 ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò posto, il credito di cui all'AV n.
39420140002231064000, risulta stralciato come da documentazione in atti al fascicolo telematico ( v. CP_1
all. n. 2).
Quanto agli altri avvisi va accolta l'eccezione di prescrizione;
nel caso di specie l'avviso di addebito n.
39420170003055776000, ruolo anno 2010, risulta notificato in data 08.11.2017; il n.
39420180005015231000, ruolo anno 2012, è pervenuto in data 11.02.2019.
Orbene, per il primo avviso va detto che alla data di notifica dello stesso ( 8 novembre 2017) il relativo credito riferito all'anno 2010 era già prescritto.
Egualmente dicasi per l'avviso n.
39420180005015231000, ruolo anno 2012, che, è pervenuto in data 11.02.2019, oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 c. 9 l.
335/1995.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti in ragione del fatto che una parte del credito era
7 stata già oggetto di stralcio da parte di e del CP_1
comportamento processuale del ricorrente che ha presentato diversi ricorsi in ordine alla medesima intimazione ( v. proc. n. 1028/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Estromette dal giudizio CP_5
2) Dichiara prescritto il credito oggetto di causa;
3) Compensa le spese di lite.
Palmi, 6 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
8