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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42520/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio
Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 42520/2023 promossa da:
nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Davide Ascari, del Foro di Modena;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro
[...] p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , cittadino Parte_1 del Ghana, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rifiutato il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare per il coniuge del ricorrente Parte_2
, ritenendo la fittizietà del matrimonio.
[...]
Il si Controparte_1
è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ambasciata, in particolare, ha dubitato dell'autenticità del matrimonio tra il ricorrente e in ragione delle Parte_2 incongruenze che sarebbero emerse sia dalla documentazione depositata a sostegno della domanda, sia dalla successiva intervista della predetta . Pt_2
Ciò posto, deve rilevarsi che la valutazione della effettiva sussistenza di un legame affettivo per affermare la fittizietà o meno di un matrimonio è inevitabilmente del tutto soggettiva ed ancorata ai parametri culturali del nostro Paese che possono non corrispondere alle motivazioni per la quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia.
Ciò detto, il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art. 29 comma 9 del D.Lvo
n. 286/1998, deve essere rigorosamente provato. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti ed univoche (art 2729 c.c.). Nel caso di specie, va osservato che la coniuge del ricorrente, nel corso dell'intervista consolare ha fornito risposte congrue e coerenti con il racconto del marito;
in particolare, ha riferito con sufficiente precisione e dettaglio della genesi della conoscenza con il ricorrente, della proposta di matrimonio da parte di quest'ultimo, della celebrazione del matrimonio e dei successivi rientri in Ghana del marito dopo il matrimonio, fornendo al contempo precisi e circostanziati riferimenti temporali.
È stata inoltre in grado di esplicitare i nomi dei genitori del ricorrente, dei di lui figli (avuti da altra donna) e del nipote con cui vive a Modena.
Sono state, inoltre, prodotte dal ricorrente fotografie raffiguranti la celebrazione del matrimonio e plurime ricevute di invio di denaro dal ricorrente a , circostanza che vale a dimostrare Parte_2 che il ricorrente provvede al sostentamento economico del proprio coniuge.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra il 12.06.2023 nei confronti di nata a [...] il [...]; Parte_2
- dispone il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore di nata a [...] Parte_2
(Ghana) il 18.05.1989;
- Condanna il , Controparte_1 in persona del p.t., al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 del ricorrente che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA. nelle misure di legge.
Roma, il 19/02/2025.
Il Giudice
Fabrizio Molinari
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TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio
Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 42520/2023 promossa da:
nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Davide Ascari, del Foro di Modena;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro
[...] p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , cittadino Parte_1 del Ghana, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rifiutato il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare per il coniuge del ricorrente Parte_2
, ritenendo la fittizietà del matrimonio.
[...]
Il si Controparte_1
è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ambasciata, in particolare, ha dubitato dell'autenticità del matrimonio tra il ricorrente e in ragione delle Parte_2 incongruenze che sarebbero emerse sia dalla documentazione depositata a sostegno della domanda, sia dalla successiva intervista della predetta . Pt_2
Ciò posto, deve rilevarsi che la valutazione della effettiva sussistenza di un legame affettivo per affermare la fittizietà o meno di un matrimonio è inevitabilmente del tutto soggettiva ed ancorata ai parametri culturali del nostro Paese che possono non corrispondere alle motivazioni per la quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia.
Ciò detto, il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art. 29 comma 9 del D.Lvo
n. 286/1998, deve essere rigorosamente provato. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti ed univoche (art 2729 c.c.). Nel caso di specie, va osservato che la coniuge del ricorrente, nel corso dell'intervista consolare ha fornito risposte congrue e coerenti con il racconto del marito;
in particolare, ha riferito con sufficiente precisione e dettaglio della genesi della conoscenza con il ricorrente, della proposta di matrimonio da parte di quest'ultimo, della celebrazione del matrimonio e dei successivi rientri in Ghana del marito dopo il matrimonio, fornendo al contempo precisi e circostanziati riferimenti temporali.
È stata inoltre in grado di esplicitare i nomi dei genitori del ricorrente, dei di lui figli (avuti da altra donna) e del nipote con cui vive a Modena.
Sono state, inoltre, prodotte dal ricorrente fotografie raffiguranti la celebrazione del matrimonio e plurime ricevute di invio di denaro dal ricorrente a , circostanza che vale a dimostrare Parte_2 che il ricorrente provvede al sostentamento economico del proprio coniuge.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra il 12.06.2023 nei confronti di nata a [...] il [...]; Parte_2
- dispone il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore di nata a [...] Parte_2
(Ghana) il 18.05.1989;
- Condanna il , Controparte_1 in persona del p.t., al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 del ricorrente che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA. nelle misure di legge.
Roma, il 19/02/2025.
Il Giudice
Fabrizio Molinari
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