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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 4733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.vol. 4733/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRANDI MORENA e dell'avv. CRISTOFORI SELENE ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI MORENA
Ricorrente Per l'adozione di:
C.F.: , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3 degli Sminatori n. 26
Nei confronti di:
, nato a [...] il giorno 01.10.1982, C.F. Parte_3
residente in [...] lettera B, elettivamente C.F._4 domiciliato in 40024 Castel San Pietro Terme (BO), Via A. Manzoni n. 9, presso e nello studio dell' Avv. Lara Neri del Foro di Bologna (C.F.: ) e al domicilio digitale del C.F._5 medesimo difensore, dal quale è assistito e rappresentato
AVV. MARINA CORONA, C.F.: , (il quale dichiara, ai sensi di legge, di CodiceFiscale_6 voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento al numero di fax 051.243762
o all'indirizzo di posta elettronica certificata , in qualità di Email_1 Curatore Speciale del minore , nato a [...] il Persona_1 27/01/2017, C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CORONA MARINA CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CORONA MARINA
CONVENUTO/I
pagina 1 di 5 Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 6.5.2025
CONCLUSIONI
RICORRENTE: come da ricorso.
: come da verbale del 20.11.2025 (“Dichiara che è favorevole a tutto ciò che Parte_3 vada a vantaggio di sua figlia, ma non di qualcun altro”).
AVV. MARINA CORONA, in qualità di Curatore Speciale del minore Persona_1
: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno e/ necessario
[...] accertamento e declaratoria con riferimento alle condizioni di Legge per l'adozione della maggiorenne da parte del ricorrente , e ai relativi consensi e assensi Parte_2 Parte_1 prescritti ai fini dell'adozione:
- accertare e dichiarare, anche nell'interesse del minore , Persona_1 che nulla osta all'accoglimento della domanda di adozione della maggiorenne in quanto Parte_2 funzionale al consolidamento dell'unità familiare sperimentata all'interno del nucleo che l'ha accolta e con cui la stessa vive da diversi anni, con ogni conseguente provvedimento;
- disporre altresì che i compensi di giudizio che saranno liquidati al Curatore Speciale siano posti a carico dello Stato, come da delibera di ammissione al gratuito patrocinio in data 15/07/2025.
Con spese secondo soccombenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3-4-2025 e ritualmente notificato, Parte_1
, nato il [...] a [...], allegava: “L'istante intende adottare
[...] [...]
C.F.: , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3
Sminatori n. 26; - Il ricorrente supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottanda; - è la Parte_2 figlia della moglie dell'adottante, signora;
- Il signor Persona_2 Persona_1
ha contratto matrimonio con la signora in data 30/05/2011, in Imola;
-
[...] Persona_2
è stata affidata in via esclusiva alla madre con provvedimento del Tribunale di Bologna Parte_2 del 23.06.2015 (r.g. 401/2015) e non ha più nessun rapporto con il proprio padre, signor Parte_3
dall'ottobre 2019; - Dal matrimonio tra l'istante e la madre di è nato, in data
[...] Parte_2
27/01/2017, a Imola, ; si costituiva Persona_1 Parte_3 esponendo che l'interruzione dei contatti fra lui e i suoi genitori, da una parte, e la giovane Pt_2 dall'altra, erano dipesi, a suo parere, dalle condotte ostruzionistiche poste in essere dalla madre, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali (già previsto col decreto in data 8-7-2015 che disponeva l'affidamento esclusivo di alla madre, il collocamento presso di lei e l'incarico al Servizio di Pt_2 pagina 2 di 5 predisporre un calendario di visite tra padre e figlia); in ordine alla richiesta di adozione avanzata dal
Sig. , dichiarava in comparsa “di voler rispettare la volontà della Parte_1 figlia così come verrà da Ella espressamente manifestata nel presente procedimento, in Parte_2 sede di udienza a ciò deputata, a conferma del sincero intento di riconoscere e valorizzare le sue determinazioni personali”.
Era nominato un Curatore Speciale, nella persona dell'Avv. Marina Corona, per il minore
[...]
, nato a [...] il [...]. La Cassazione ha infatti chiarito Persona_1 che “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 03/02/2006, nella quale si sottolinea che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto".). Con comparsa dell'8-9-2025 il Curatore Speciale, rammentando tale univoco orientamento giurisprudenziale, ha rappresentato: “in data 03/07/2025, il sottoscritto Parte_4 ha incontrato a Imola il minore e i suoi genitori, alla presenza altresì dell'adottanda […] Parte_2
Nell'incontro con il sottoscritto, si è mostrato attento e ha risposto a domande semplici con Per_1
l'aiuto della mamma;
è rimasto seduto per poco tempo per poi alzarsi e avvicinarsi a ciascuno dei due genitori e alla sorella . La relazione con i membri della sua famiglia è apparsa serena e positiva, Pt_2 giocosa con la sorella e da parte dei genitori nei suoi confronti, ma sempre affettuosa, Pt_2 Per_3 per contenere la vivacità ed iperattività del bambino. Il sottoscritto ha potuto apprezzare all'interno del nucleo familiare un genuino affiatamento e una buona armonia. Nell'occasione ha anche appreso che il padre di , odierno ricorrente, è un lavoratore autonomo che offre servizi di design Per_1
pagina 3 di 5 grafico e progettazione editoriale, mentre la madre svolge l'attività di parrucchiera come dipendente;
inoltre, spesso l'intera famiglia è solita recarsi a Bologna e dintorni per acquisti nei centri commerciali ivi ubicati. Si dà infine atto che, a tutt'oggi, lo scrivente si è relazionato con la Dott.ssa
dei Servizi Sociali competenti, per il confronto e la condivisione dei risultati Controparte_1 riguardanti l'osservazione del minore all'interno del nucleo familiare di appartenenza[…] Nella fattispecie che ci occupa il minore ha fin dalla nascita ricevuto cure e affetto dalla sorella Per_1 TE , accolta nella nuova famiglia costituita dalla loro madre fin dalla di lei tenera età; Pt_2 entrambi -PEDRO e - hanno potuto contare sul sostegno materiale e morale della loro madre e Pt_2 dell'odierno ricorrente, altresì padre di , sopperendo la Sig.ra e il Sig. Per_1 Persona_2
alle inadempienze del padre naturale di grazie anche alle Parte_1 Pt_2 adeguate risorse reddituali di ambedue;
è quindi cresciuto insieme alla sorella Per_1 Pt_2 consolidando con lei la relazione affettiva all'interno di una famiglia unita e solidale che lo ha reso sereno e spensierato pur in presenza del disturbo qui documentato [disturbo dello spettro autistico]; formulava, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate e preannunciava il deposito di relazione del
Servizio Sociale, che veniva trasmessa il 5.11.2025, nella quale si descrivono gli interventi attuati a supporto del minore e del nucleo familiare (che stanno dando ottimi risultati) e si comunica la diagnosi di autismo ad alto funzionamento, pure formulata per la adottanda, concludendosi per la piena capacità dei genitori nell'occuparsi del figlio minore e nel collaborare col Servizio, sottolineando, altresì che i genitori hanno riferito di “una relazione significativa fra e , così come fra e il sig. Pt_2 Per_1 Pt_2
. Quest'ultimo è riconosciuto dalla ragazza come figura adulta di Persona_1 riferimento in termini educativi ed affettivi”.
All'udienza del 14.10.2025 l'adottante e l'adottanda prestavano il consenso all'adozione; l'adottanda dichiarava di voler anteporre al proprio cognome quello dell'adottante e quindi di volersi chiamare come previsto dall'art. 299 c. 1 c.c.; era altresì Parte_5 presente moglie dell'adottante e mamma dell'adottanda, Persona_2 la quale, in questa duplice veste, prestava il proprio assenso all'adozione della figlia da Parte_2 parte del proprio marito . Era altresì presente ol Parte_1
Curatore Speciale del minore , che preannunciava l'imminente deposito della relazione del Per_1
Servizio Sociale, pervenuta pochi giorni dopo. Alla successiva udienza del 20.11.2025 era presente il quale preso atto delle spiegazioni che il Giudice fornisce riguardo al Parte_6 significato dell'adozione di maggiorenne, dichiara che egli è favorevole alla libertà di sua figlia, posto che ella abbia letto i documenti che egli ha presentato. Dichiara che è favorevole a tutto ciò che vada a
pagina 4 di 5 vantaggio di sua figlia, ma non di qualcun altro. I difensori presenti, nonché il Curatore Speciale, si riportavano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Sussistono tutti i requisiti di legge, compresi quelli di età, per l'accoglimento del ricorso. Infatti è evidente che l'adozione conviene all'adottanda, per il forte legame familiare che si è instaurato con l'adottante, e il sostegno morale e materiale che ella già da lui riceve;
è altresì evidente che il figlio minorenne della madre dell'adottanda e dell'adottante considera da sempre la adottanda come sua sorella e il legame fra loro è solido;
il padre dell'adottanda, nel dichiarare di voler rispettare la volontà della figlia, in sostanza ha dato il proprio assenso, visto che la volontà della figlia di essere adottata dal ricorrente è stata da lei chiaramente espressa. Nulla va disposto sulle spese legali trattandosi di procedimento necessario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di:
C.F.: , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3 degli Sminatori n. 26 da parte di:
, nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
residente in [...] C.F._1 con ogni conseguenza di legge, disponendo l'assunzione, da parte dell'adottata, del cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Imola per quanto di competenza.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice rel.
dott. Francesca Neri
Il Presidente
dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.vol. 4733/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRANDI MORENA e dell'avv. CRISTOFORI SELENE ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI MORENA
Ricorrente Per l'adozione di:
C.F.: , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3 degli Sminatori n. 26
Nei confronti di:
, nato a [...] il giorno 01.10.1982, C.F. Parte_3
residente in [...] lettera B, elettivamente C.F._4 domiciliato in 40024 Castel San Pietro Terme (BO), Via A. Manzoni n. 9, presso e nello studio dell' Avv. Lara Neri del Foro di Bologna (C.F.: ) e al domicilio digitale del C.F._5 medesimo difensore, dal quale è assistito e rappresentato
AVV. MARINA CORONA, C.F.: , (il quale dichiara, ai sensi di legge, di CodiceFiscale_6 voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento al numero di fax 051.243762
o all'indirizzo di posta elettronica certificata , in qualità di Email_1 Curatore Speciale del minore , nato a [...] il Persona_1 27/01/2017, C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CORONA MARINA CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CORONA MARINA
CONVENUTO/I
pagina 1 di 5 Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 6.5.2025
CONCLUSIONI
RICORRENTE: come da ricorso.
: come da verbale del 20.11.2025 (“Dichiara che è favorevole a tutto ciò che Parte_3 vada a vantaggio di sua figlia, ma non di qualcun altro”).
AVV. MARINA CORONA, in qualità di Curatore Speciale del minore Persona_1
: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno e/ necessario
[...] accertamento e declaratoria con riferimento alle condizioni di Legge per l'adozione della maggiorenne da parte del ricorrente , e ai relativi consensi e assensi Parte_2 Parte_1 prescritti ai fini dell'adozione:
- accertare e dichiarare, anche nell'interesse del minore , Persona_1 che nulla osta all'accoglimento della domanda di adozione della maggiorenne in quanto Parte_2 funzionale al consolidamento dell'unità familiare sperimentata all'interno del nucleo che l'ha accolta e con cui la stessa vive da diversi anni, con ogni conseguente provvedimento;
- disporre altresì che i compensi di giudizio che saranno liquidati al Curatore Speciale siano posti a carico dello Stato, come da delibera di ammissione al gratuito patrocinio in data 15/07/2025.
Con spese secondo soccombenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3-4-2025 e ritualmente notificato, Parte_1
, nato il [...] a [...], allegava: “L'istante intende adottare
[...] [...]
C.F.: , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3
Sminatori n. 26; - Il ricorrente supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottanda; - è la Parte_2 figlia della moglie dell'adottante, signora;
- Il signor Persona_2 Persona_1
ha contratto matrimonio con la signora in data 30/05/2011, in Imola;
-
[...] Persona_2
è stata affidata in via esclusiva alla madre con provvedimento del Tribunale di Bologna Parte_2 del 23.06.2015 (r.g. 401/2015) e non ha più nessun rapporto con il proprio padre, signor Parte_3
dall'ottobre 2019; - Dal matrimonio tra l'istante e la madre di è nato, in data
[...] Parte_2
27/01/2017, a Imola, ; si costituiva Persona_1 Parte_3 esponendo che l'interruzione dei contatti fra lui e i suoi genitori, da una parte, e la giovane Pt_2 dall'altra, erano dipesi, a suo parere, dalle condotte ostruzionistiche poste in essere dalla madre, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali (già previsto col decreto in data 8-7-2015 che disponeva l'affidamento esclusivo di alla madre, il collocamento presso di lei e l'incarico al Servizio di Pt_2 pagina 2 di 5 predisporre un calendario di visite tra padre e figlia); in ordine alla richiesta di adozione avanzata dal
Sig. , dichiarava in comparsa “di voler rispettare la volontà della Parte_1 figlia così come verrà da Ella espressamente manifestata nel presente procedimento, in Parte_2 sede di udienza a ciò deputata, a conferma del sincero intento di riconoscere e valorizzare le sue determinazioni personali”.
Era nominato un Curatore Speciale, nella persona dell'Avv. Marina Corona, per il minore
[...]
, nato a [...] il [...]. La Cassazione ha infatti chiarito Persona_1 che “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 03/02/2006, nella quale si sottolinea che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto".). Con comparsa dell'8-9-2025 il Curatore Speciale, rammentando tale univoco orientamento giurisprudenziale, ha rappresentato: “in data 03/07/2025, il sottoscritto Parte_4 ha incontrato a Imola il minore e i suoi genitori, alla presenza altresì dell'adottanda […] Parte_2
Nell'incontro con il sottoscritto, si è mostrato attento e ha risposto a domande semplici con Per_1
l'aiuto della mamma;
è rimasto seduto per poco tempo per poi alzarsi e avvicinarsi a ciascuno dei due genitori e alla sorella . La relazione con i membri della sua famiglia è apparsa serena e positiva, Pt_2 giocosa con la sorella e da parte dei genitori nei suoi confronti, ma sempre affettuosa, Pt_2 Per_3 per contenere la vivacità ed iperattività del bambino. Il sottoscritto ha potuto apprezzare all'interno del nucleo familiare un genuino affiatamento e una buona armonia. Nell'occasione ha anche appreso che il padre di , odierno ricorrente, è un lavoratore autonomo che offre servizi di design Per_1
pagina 3 di 5 grafico e progettazione editoriale, mentre la madre svolge l'attività di parrucchiera come dipendente;
inoltre, spesso l'intera famiglia è solita recarsi a Bologna e dintorni per acquisti nei centri commerciali ivi ubicati. Si dà infine atto che, a tutt'oggi, lo scrivente si è relazionato con la Dott.ssa
dei Servizi Sociali competenti, per il confronto e la condivisione dei risultati Controparte_1 riguardanti l'osservazione del minore all'interno del nucleo familiare di appartenenza[…] Nella fattispecie che ci occupa il minore ha fin dalla nascita ricevuto cure e affetto dalla sorella Per_1 TE , accolta nella nuova famiglia costituita dalla loro madre fin dalla di lei tenera età; Pt_2 entrambi -PEDRO e - hanno potuto contare sul sostegno materiale e morale della loro madre e Pt_2 dell'odierno ricorrente, altresì padre di , sopperendo la Sig.ra e il Sig. Per_1 Persona_2
alle inadempienze del padre naturale di grazie anche alle Parte_1 Pt_2 adeguate risorse reddituali di ambedue;
è quindi cresciuto insieme alla sorella Per_1 Pt_2 consolidando con lei la relazione affettiva all'interno di una famiglia unita e solidale che lo ha reso sereno e spensierato pur in presenza del disturbo qui documentato [disturbo dello spettro autistico]; formulava, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate e preannunciava il deposito di relazione del
Servizio Sociale, che veniva trasmessa il 5.11.2025, nella quale si descrivono gli interventi attuati a supporto del minore e del nucleo familiare (che stanno dando ottimi risultati) e si comunica la diagnosi di autismo ad alto funzionamento, pure formulata per la adottanda, concludendosi per la piena capacità dei genitori nell'occuparsi del figlio minore e nel collaborare col Servizio, sottolineando, altresì che i genitori hanno riferito di “una relazione significativa fra e , così come fra e il sig. Pt_2 Per_1 Pt_2
. Quest'ultimo è riconosciuto dalla ragazza come figura adulta di Persona_1 riferimento in termini educativi ed affettivi”.
All'udienza del 14.10.2025 l'adottante e l'adottanda prestavano il consenso all'adozione; l'adottanda dichiarava di voler anteporre al proprio cognome quello dell'adottante e quindi di volersi chiamare come previsto dall'art. 299 c. 1 c.c.; era altresì Parte_5 presente moglie dell'adottante e mamma dell'adottanda, Persona_2 la quale, in questa duplice veste, prestava il proprio assenso all'adozione della figlia da Parte_2 parte del proprio marito . Era altresì presente ol Parte_1
Curatore Speciale del minore , che preannunciava l'imminente deposito della relazione del Per_1
Servizio Sociale, pervenuta pochi giorni dopo. Alla successiva udienza del 20.11.2025 era presente il quale preso atto delle spiegazioni che il Giudice fornisce riguardo al Parte_6 significato dell'adozione di maggiorenne, dichiara che egli è favorevole alla libertà di sua figlia, posto che ella abbia letto i documenti che egli ha presentato. Dichiara che è favorevole a tutto ciò che vada a
pagina 4 di 5 vantaggio di sua figlia, ma non di qualcun altro. I difensori presenti, nonché il Curatore Speciale, si riportavano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Sussistono tutti i requisiti di legge, compresi quelli di età, per l'accoglimento del ricorso. Infatti è evidente che l'adozione conviene all'adottanda, per il forte legame familiare che si è instaurato con l'adottante, e il sostegno morale e materiale che ella già da lui riceve;
è altresì evidente che il figlio minorenne della madre dell'adottanda e dell'adottante considera da sempre la adottanda come sua sorella e il legame fra loro è solido;
il padre dell'adottanda, nel dichiarare di voler rispettare la volontà della figlia, in sostanza ha dato il proprio assenso, visto che la volontà della figlia di essere adottata dal ricorrente è stata da lei chiaramente espressa. Nulla va disposto sulle spese legali trattandosi di procedimento necessario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di:
C.F.: , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3 degli Sminatori n. 26 da parte di:
, nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
residente in [...] C.F._1 con ogni conseguenza di legge, disponendo l'assunzione, da parte dell'adottata, del cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Imola per quanto di competenza.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice rel.
dott. Francesca Neri
Il Presidente
dott. Stefano Giusberti
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