Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/04/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 30.4.2025 a seguito di trattazione scritta e art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 3351/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. to DE FILIPPO LUCIA Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Mariotti CP_1
Silvana
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2024 , ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 18.4.2024, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 Si costituiva in giudizio l' il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_1 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e/o l'infondatezza insistendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All' udienza del 30.4.2025, acquisita la documentazione medica prodotta dalla parte opponente, il GL decideva la causa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni,
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie l'opponente ha indicato i motivi della contestazione sicchè appare superato il vaglio di ammissibilità. Tuttavia l'asserita riduzione della capacità lavorativa del periziando in misura superiore ad un terzo è il frutto di divergenti valutazioni non sorrette da criteri medico -legali idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU.
In particolare, il dott. nominato nella fase di ATP, ha riscontrato che il Persona_1 ricorrente è affetto da “ POLIARTROSI A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE MAGGIORMENTE EVIDENTE AL RACHIDE CERVICO-LOMBARE ED AGLI
ARTI INFERIORI IN SOGGETTO OBESO;
CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN
BUON COMPENSO EMODINAMICO;
DIABETE MELLITO TIPO II DI RECENTE
INSORGENZA NON NECESSITANTE DI TERAPIA FARMACOLOGICA” concludendo per l'insussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario ex lege 222/84.
Tali valutazioni sono pienamente condivise da questo Giudicante in quanto fondate su di un accurato esame della documentazione medica e sulle risultanze dell'esame obiettivo dal quale è emerso- con riferimento alla patologia osteoarticolare-: “ridotto ai gradi estremi il ROM articolare del rachide. Ridotto ai gradi estremi il ROM delle articolazioni degli arti superiori ed inferiori. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali possibili in autonomia. Stazione eretta mantenuta senza necessità di appoggi né compensi”. Il CTU ha avuto cura di sottolineare che come evincibile dall' anamnesi lavorativa raccolta,
l'attività lavorativa da ultima svolta dal ricorrente è stata quella di magazziniere. Ha quindi, evidenziato che nel proprio lavoro e in ogni altra occupazione che potrebbe svolgere le capacità psicofisiche richieste sono caratterizzate da una sufficiente efficienza dell'apparato osteoarticolare, cardio-polmonare e dalla conoscenza dei fondamenti del lavoro tecnico. Nel caso di specie, le alterazioni a carico degli apparati menzionati in diagnosi, non comportano gravi alterazioni funzionali e risultano, allo stato, ben compensate dalla terapia farmacologica. Come a dire, la limitazione dell'apparato osteoarticolare in uno all'ipertensione arteriosa (peraltro in buon compenso emodinamico), non incidono in misura rilevante sulla capacità lavorativa semispecifica del ricorrente e, in ogni caso, di certo in misura non superiore ai due terzi.
Inoltre, la documentazione medica prodotta in fase di opposizione dalla parte opponente non denota un aggravamento né della patologia osteoarticolare né dell'ipertensione arteriosa che continua ad essere in discreto compenso metabolico.
Pertanto, alla stregua di tali considerazioni, non si ritiene di dover rinnovare la consulenza tecnica medico legale già disposta in fase di atp e l'opposizione va, dunque, rigettata e va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 . Ai sensi dell'art. 152 C.P.C. disp att. C.P.C si dichiarano irripetibili le spese di lite. CP_ Pone le spese della CTU redatta in sede di atp a carico dell' come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese della CTU CP_ redatta in sede di atp a carico dell' come da separato decreto. Così deciso in Nola il 30.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola