Versione
27 maggio 1958
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11 aprile 1971
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2 giugno 1974
2 giugno 1974
Art. 2. ((A favore di coloro che al 1 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1a categoria e' concessa un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.
L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 1 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2a all'8a.
L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2a all'8a, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1 gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 960.000 annue.
L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.
La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione)) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 14) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1972. ------------ AGGIORNAMENTO (3) La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 12) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.
L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 1 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2a all'8a.
L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2a all'8a, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1 gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 960.000 annue.
L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.
La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione)) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 14) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1972. ------------ AGGIORNAMENTO (3) La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 12) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 13/04/2015, n. 42Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Repubblica Italiana N°42/2015 In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto Il Giudice Unico delle Pensioni Nella persona del Consigliere dott. Giovanni Comite. Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.12 luglio 1934, n.1214, e successive modifiche; visti gli artt.1 e 6 del d.l. 15 /11/93 n. 453, convertito nella l.19/1994; visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n.205; visti gli artt. 131, 420, 430 e 431 c.p.c. nonché 421, 429 e 132 c.p.c., questi ultimi così come novellati dall'art. 53, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133, del 06 …Leggi di più...
- pensioni di guerra·
- gratuità processo pensionistico·
- legge 13/1987·
- tredicesima mensilità·
- duplicazione benefici·
- art. 111 d.P.R. 1092/1973·
- parificazione benefici·
- indennità speciale annua·
- invalidi per servizio·
- art. 25 d.P.R. 915/1978·
- compensazione spese legali