Art. 2. ((A favore di coloro che al 1 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1a categoria e' concessa un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.
L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 1 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2a all'8a.
L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2a all'8a, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1 gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 960.000 annue.
L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.
La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione)) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 14) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1972. ------------ AGGIORNAMENTO (3) La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 12) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.
L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 1 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2a all'8a.
L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2a all'8a, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1 gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 960.000 annue.
L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.
La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione)) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 14) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1972. ------------ AGGIORNAMENTO (3) La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 12) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.