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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/12/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 319 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma, viale delle Milizie, n. 22, presso lo studio dell'avv.to Maria Nicolini, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Terni, via Antonio Pacinotti, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Stefania Severi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente nonché
, C.F. e , C.F. CP_2 CodiceFiscale_3 CP_3 [...]
, elettivamente domiciliate in Terni, via Antonio Pacinotti, n. 5, presso C.F._4 lo studio dell'avv.to Stefania Severi, che le rappresenta e difende, come da procura in atti;
intervenute
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza dell'11/11/2025; la precisava le conclusioni in data 18/11/2025, Parte_2 rimettendosi alla decisione del Tribunale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26/02/2025, il ricorrente, richiamata la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Terni nell'anno 2017 (che prevedeva, tra l'altro, l'assegno in favore delle figlie in misura pari ad euro 200,00 mensili per ciascuna beneficiaria), chiedeva la revoca del contributo paterno al mantenimento. A fondamento della posizione processuale assunta, detto ricorrente, premesso di non aver rapporti con la prole, deduceva che l'elevata età delle figlie, rispettivamente di 29 anni ( ) e di 23 anni ( , e il completamento da tempo dei rispettivi percorsi di studi CP_2 CP_3
pagina 1 di 6 costituivano circostanze idonee a delineare il loro dovere di rendersi autonome economicamente e, comunque, la cessazione del diritto al mantenimento da parte del padre, come da giurisprudenza della Suprema Corte che richiamava. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, all'esito del disposto rinnovo della notifica, si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo in via principale il rigetto dell'avversa domanda, con conferma del mantenimento previsto, ovvero, in subordine, la quantificazione del contributo paterno nella misura ritenuta di giustizia, con versamento diretto alle figlie. A sostegno della posizione processuale assunta, detta resistente, dopo aver ricostruito le motivazioni dell'interruzione dei rapporti padre-figlia in conseguenza del contegno paterno nel corso degli anni, deduceva che entrambe le figlie avevano tentato di inserirsi nel mondo del lavoro, senza trovare una occupazione compatibile con i propri studi, né altra tipologia di attività lavorativa, anche in ragione della crisi occupazionale esistente, che aveva attinto la citta di Terni nel recente passato, ma, al contempo, si erano dedicate all'attività di volontariato all'interno della Associazione per gli invalidi civili e cittadini anziani, ottenendo esclusivamente un esiguo rimborso spese, variabile dai 50,00 euro ai 300,00 euro, con conseguente configurabilità di una situazione di incolpevole mancato conseguimento di autonomia, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava, lamentando la mancata partecipazione del padre alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie. Con comparsa depositata in data 7/07/2025, intervenivano in giudizio e CP_2 CP_3
aderendo alla ricostruzione in fatto e alle richieste in diritto avanzate dalla propria
[...] madre, e dolendosi dell'avvertito abbandono da parte del padre. Precisavano di aver tentato l'inserimento nel mondo lavorativo (quanto a anche CP_2 svolgendo attività con contratto part time presso una agenzia immobiliare con compensi di circa 300,00/400,00 euro), e, non avendo trovato lavoro (quanto a anche in ragione CP_3 della sottoposizione ad un intervento chirurgico nell'anno 2023 che aveva imposto un importante periodo di convalescenza), di prestare all'attualità attività di volontariato, con gli esigui rimborsi indicati dalla madre. Alla prima udienza dell'8/07/2025, il giudice delegato, sentite le parti e le figlie, assumeva il procedimento in riserva, assegnando termine per il deposito di memorie e repliche sino al 28/07/2025. Quindi, con ordinanza riservata del 27/08/2025, il giudice fissava per la decisione la data indicata in epigrafe e, all'esito, riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica in sede. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze, anche di carattere documentale acquisite, di talché deve trovare conferma l'ordinanza adottata dal giudice delegato che ha fissato udienza per la decisione. Sempre in via preliminare, ad avviso del Collegio l'eccezione di tardività del deposito della memoria del ricorrente come formulata dalle controparti all'udienza di decisione non appare condivisibile in virtù delle considerazioni che seguono. Nel caso di specie, l'udienza originariamente fissata al 4/11/2025 è stata rinviata all'11/11/2025 per esigenze di organizzazione del ruolo, con provvedimento del 10/10/2025 adottato in epoca pagina 2 di 6 antecedente alla originaria scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 473bis.28 c.p.c. rispetto all'udienza originariamente fissata al 4/11/2025. Parte ricorrente ha depositato la memoria di replica in data 27/10/2025 ossia nel rispetto del termine di 15 giorni prima dell'udienza differita dal giudice all'11/11/2025. Tuttavia, la controparte ritiene che il computo del termine debba fare riferimento all'udienza originariamente fissata al 4/11/2025, in riferimento al quale il deposito sarebbe tardivo perché non rispettoso del termine di 15 giorni prima dell'udienza. La tesi non appare condivisibile nella misura in cui nel caso di specie il giudice ha assegnato termine di 15 giorni prima dell'udienza, ragion per cui, avendo successivamente rinviato tale udienza, il computo del termine non può che tener conto della nuova data, essendo stato individuato detto termine in relazione all'udienza di decisione. Anche a voler disattendere l'impostazione che precede, va in ogni caso evidenziato che la memoria di replica non contiene alcun elemento innovativo rispetto a quanto dedotto dalla parte ricorrente negli scritti difensivi tempestivamente depositati nel corso del procedimento, di talché l'eccezione non appare comunque idonea a sorreggere una diversa valutazione della fattispecie sulla base delle considerazioni che seguono. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova preliminarmente evidenziare che la presente decisione investe il contributo paterno al mantenimento di euro 400,00 mensili (oltre alla rivalutazione Istat maturata dalla pronuncia di divorzio), ossia pari ad euro 200,00 per ciascuna beneficiaria, in favore delle figlie , di 29 anni, e di 23 CP_2 CP_3 anni. Ai fini della valutazione demandata al Collegio, va osservato quanto segue in diritto, tenendo in considerazione l'orientamento più recente della Suprema Corte, che ha fissato i seguenti principi che devono ispirare la valutazione giurisdizionale. Il dovere di mantenimento della prole, ineludibilmente scaturente dalla procreazione quale fatto giuridico generatore di responsabilità, non è correlato al raggiungimento della maggiore età dei figli, poiché detta circostanza non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligo gravante su ciascun genitore, né tale obbligo può essere predeterminato nella durata in relazione ad una età individuata a priori (Cass., n. 8221/2006; da ultimo, Cass., n. 11502/2025, che in motivazione esaustivamente ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale sul mantenimento del figlio maggiorenne). Difatti in linea di principio, l'estinzione dell'obbligo di mantenimento può essere invocata esclusivamente nelle ipotesi in cui la prole abbia raggiunto l'autosufficienza economica ovvero la mancanza di autonomia sia eziologicamente correlata ad un contegno di colpevole inerzia dell'avente diritto nella ricerca di un'occupazione ovvero nell'ingiustificato rifiuto di una attività lavorativa confacente alle proprie capacità (Cass., n. 19589/2011). L'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio per veder accertata la sussistenza del diritto ovvero, all'opposto, il venir meno dei presupposti legittimanti la sua persistenza in applicazione delle regole generali di cui all'art. 2697 c.c. e può esser assolto anche per presunzioni (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione). Ancorché come sopra accennato la maggiore età non legittimi alcun automatismo in punto di estinzione del mantenimento, occorre, al contempo, considerare che l'età del figlio costituisce, in ogni caso, un elemento rilevante nella misura in cui l'età adulta in attuazione del principio di autoresponsabilità introduce una presunzione poiché, posto che nella normalità dei casi il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella pagina 3 di 6 società, la persistente mancanza di autosufficienza -in mancanza di ragioni individuali specifiche (ad esempio di salute)- costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione;
v. anche Cass., n. 26875/2023 per l'affermazione secondo cui la funzione educativa del mantenimento e il principio di autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione”, precisando che non è giustificabile “nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”; Cass., n. 38366/2021, per l'affermazione del principio che “all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento”; nello stesso senso, Cass., n. 12123/2024: “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”; nello stesso senso: Cass., n. 29264/2022 e Cass., n. 38366/2021). Le ragioni individuali che legittimano il mantenimento del contributo devono, poi, essere dotate di particolare rilevanza ai fini dell'efficienza causale rispetto al mancato conseguimento di autonomia (v., sul punto, Cass., n. 32/2025 che ha assegnato a tal fine rilievo ad un certificato disturbo di depressione maggiore cronicizzata, disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva causate dalla condotta paterna nei confronti della madre in ragione dei quali era stata riconosciuta al figlio una provvidenza in relazione alla accertata infermità invalidante;
v. anche Cass., n. 26875/2023 che impone al figlio adulto, in ragione del principio di autoresponsabilità, una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa) Dunque, per il figlio adulto, diversamente dall'ipotesi di figlio neomaggiorenne, la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano la mancanza di un'autonoma collocazione lavorativa è particolarmente rigorosa (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione). In particolare, non è possibile invocare la semplice mancanza di una occupazione stabile al fine di legittimare in via automatica la continuazione del mantenimento ma, piuttosto, il figlio è tenuto a provare l'impegno profuso nella ricerca del lavoro e le specifiche circostanze che non hanno reso possibile attuare l'indipendenza economica (Cass., n. 5090/2025, in motivazione). Infine, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi una adeguata fonte di reddito e quindi dell'autonomia, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 4082//2021). Dunque, il giudice è chiamato a compiere un rigoroso accertamento di fatto che tenga conto dell'età -con il rilievo sopra descritto nel caso di cd. figlio adulto, del conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, dell'impegno profuso dal figlio alla ricerca di una occupazione lavorativa e, in termini generali, della condotta personale tenuta dal medesimo dal pagina 4 di 6 momento del raggiungimento della maggiore età (Cass., n. 12952/2016, cit.; v. anche, da ultimo, Cass., n. 3552/2025). Facendo applicazione delle suddette coordinate teoriche al caso concreto, il Collegio osserva che, come accennato in apertura, ha compiuto 29 anni nel corrente anno e, dunque, CP_2 indubbiamente è una figlia adulta. All'esito del libero interrogatorio, è emerso che la stessa ha conseguito il diploma economico- aziendale nel mese di giugno 2015 (ossia da circa 10 anni) e, successivamente, ha iniziato a svolgere attività lavorativa precaria, sia pure con redditi non elevati (dapprima presso agenzie immobiliari e, quindi, presso un opificio), mentre dal 2020 svolge attività presso l'associazione di volontariato, di cui la madre è referente presso la Provincia di Terni, con un importante impegno quotidiano (dal lunedì al venerdì e, in alcuni casi, il sabato) ed entrate dichiarate a titolo di rimborso pari ad euro 400,00 mensili (v. verbale di udienza dell'8/07/2025). A fronte di tali risultanze in fatto, ritiene il Collegio che l'elevata età di (come detto di 29 CP_2 anni), il completamento degli studi da circa 10 anni, la pacifica interruzione del percorso formativo, e l'attività lavorativa svolta nel recente passato, quale circostanza che indubbiamente costituisce espressione della sua capacità lavorativa, costituiscono elementi idonei a supportare la valutazione di cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al padre, operando le presunzioni sopra richiamate in tema di figli adulti. Segue l'accoglimento della domanda di revoca, dal deposito del presente provvedimento, dovendosi sul punto tener conto che l'ammontare esiguo del contributo (come detto pari a circa 200,00 euro) consente di delineare il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento, con conseguente esclusione della ripetizione delle prestazioni già corrisposte (Cass., n. 28987/2008; Cass., n. 13609/2016; Cass., n. 13060/2002). Diversamente, è da dirsi con riferimento alla figlia che ha compiuto 23 anni nel corso CP_3 del procedimento. All'esito del libero interrogatorio, è emerso che si è diplomata nell'anno 2022 (ossia da CP_3 circa 3 anni) e ha iniziato subito a svolgere attività di volontariato (presso un canile e presso l'associazione della madre), con impegno analogo a quello della sorella e rimborsi dichiarati
“tra 50,00 e 300,00 euro mensili” (v. verbale di libero interrogatorio dell'8/07/2025), importi che si ritengono attendibili in ragione della tipologia di attività esercitata e dell'assenza di risultanze contrarie, di talché appare sufficientemente provato il mancato conseguimento di autonomia. Inoltre, nell'anno 2023 è stata interessata da un problema di salute (v. certificazione medica in atti che comprova la sottoposizione ad intervento chirurgico di asportazione di cisti pilonidale nel mese di ottobre del 2023, con la prescrizione di evitare sforzi fisici per il periodo di 30 giorni) che a suo dire non le ha consentito di prestare attività fino all'estate del 2024, circostanza rispetto alla quale il padre non può introdurre alcuna diversa ricostruzione in fatto per conoscenza diretta, essendo pacifica tra le parti l'interruzione ormai risalente di qualsivoglia frequentazione e contatto (la certificazione medica comprova, peraltro, il rilascio di una impegnativa per pulizia di ferita alla fine di gennaio 2024 e la richiesta di 10 medicazioni sempre nel mese di gennaio del 2024). Ritiene il Collegio che il tempo non elevato trascorso dal completamento degli studi (come detto circa 3 anni), l'immediata attivazione della ragazza nel settore del volontariato e la non elevata età (che preclude l'operatività delle presunzioni in materia di figlio adulto) costituiscono tutti elementi che devono essere apprezzati al fine di ritenere positivamente accertato l'obbligo pagina 5 di 6 di mantenimento in capo al padre, peraltro previsto in misura assai modesta e prossima all'ammontare di un assegno a vocazione alimentare, al fine di consentire a di disporre CP_3 del tempo necessario a trovare la propria strada, con una maggiore tranquillità. Segue il rigetto della domanda di revoca in parte qua, con accoglimento della domanda di versamento delle somme dovute alla figlia in ragione della domanda formulata dalla medesima con l'adesione della madre. L'esito della lite, apprezzabile in termini di reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-a far data dal deposito del presente provvedimento, revoca il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne;
CP_2
-respinge la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne con conferma delle statuizioni vigenti in punto di versamento diretto CP_3 da parte del datore di lavoro del ricorrente (ovvero, in caso di sospensione e/o cessazione del rapporto di lavoro e qualora il resistente abbia diritto, alla Cassa Integrazione e/o disoccupazione, all'INPS o altro ente preposto alla corresponsione del sussidio) che sarà effettuato in favore della figlia maggiorenne CP_3
-respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 319 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma, viale delle Milizie, n. 22, presso lo studio dell'avv.to Maria Nicolini, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Terni, via Antonio Pacinotti, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Stefania Severi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente nonché
, C.F. e , C.F. CP_2 CodiceFiscale_3 CP_3 [...]
, elettivamente domiciliate in Terni, via Antonio Pacinotti, n. 5, presso C.F._4 lo studio dell'avv.to Stefania Severi, che le rappresenta e difende, come da procura in atti;
intervenute
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza dell'11/11/2025; la precisava le conclusioni in data 18/11/2025, Parte_2 rimettendosi alla decisione del Tribunale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26/02/2025, il ricorrente, richiamata la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Terni nell'anno 2017 (che prevedeva, tra l'altro, l'assegno in favore delle figlie in misura pari ad euro 200,00 mensili per ciascuna beneficiaria), chiedeva la revoca del contributo paterno al mantenimento. A fondamento della posizione processuale assunta, detto ricorrente, premesso di non aver rapporti con la prole, deduceva che l'elevata età delle figlie, rispettivamente di 29 anni ( ) e di 23 anni ( , e il completamento da tempo dei rispettivi percorsi di studi CP_2 CP_3
pagina 1 di 6 costituivano circostanze idonee a delineare il loro dovere di rendersi autonome economicamente e, comunque, la cessazione del diritto al mantenimento da parte del padre, come da giurisprudenza della Suprema Corte che richiamava. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, all'esito del disposto rinnovo della notifica, si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo in via principale il rigetto dell'avversa domanda, con conferma del mantenimento previsto, ovvero, in subordine, la quantificazione del contributo paterno nella misura ritenuta di giustizia, con versamento diretto alle figlie. A sostegno della posizione processuale assunta, detta resistente, dopo aver ricostruito le motivazioni dell'interruzione dei rapporti padre-figlia in conseguenza del contegno paterno nel corso degli anni, deduceva che entrambe le figlie avevano tentato di inserirsi nel mondo del lavoro, senza trovare una occupazione compatibile con i propri studi, né altra tipologia di attività lavorativa, anche in ragione della crisi occupazionale esistente, che aveva attinto la citta di Terni nel recente passato, ma, al contempo, si erano dedicate all'attività di volontariato all'interno della Associazione per gli invalidi civili e cittadini anziani, ottenendo esclusivamente un esiguo rimborso spese, variabile dai 50,00 euro ai 300,00 euro, con conseguente configurabilità di una situazione di incolpevole mancato conseguimento di autonomia, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava, lamentando la mancata partecipazione del padre alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie. Con comparsa depositata in data 7/07/2025, intervenivano in giudizio e CP_2 CP_3
aderendo alla ricostruzione in fatto e alle richieste in diritto avanzate dalla propria
[...] madre, e dolendosi dell'avvertito abbandono da parte del padre. Precisavano di aver tentato l'inserimento nel mondo lavorativo (quanto a anche CP_2 svolgendo attività con contratto part time presso una agenzia immobiliare con compensi di circa 300,00/400,00 euro), e, non avendo trovato lavoro (quanto a anche in ragione CP_3 della sottoposizione ad un intervento chirurgico nell'anno 2023 che aveva imposto un importante periodo di convalescenza), di prestare all'attualità attività di volontariato, con gli esigui rimborsi indicati dalla madre. Alla prima udienza dell'8/07/2025, il giudice delegato, sentite le parti e le figlie, assumeva il procedimento in riserva, assegnando termine per il deposito di memorie e repliche sino al 28/07/2025. Quindi, con ordinanza riservata del 27/08/2025, il giudice fissava per la decisione la data indicata in epigrafe e, all'esito, riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica in sede. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze, anche di carattere documentale acquisite, di talché deve trovare conferma l'ordinanza adottata dal giudice delegato che ha fissato udienza per la decisione. Sempre in via preliminare, ad avviso del Collegio l'eccezione di tardività del deposito della memoria del ricorrente come formulata dalle controparti all'udienza di decisione non appare condivisibile in virtù delle considerazioni che seguono. Nel caso di specie, l'udienza originariamente fissata al 4/11/2025 è stata rinviata all'11/11/2025 per esigenze di organizzazione del ruolo, con provvedimento del 10/10/2025 adottato in epoca pagina 2 di 6 antecedente alla originaria scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 473bis.28 c.p.c. rispetto all'udienza originariamente fissata al 4/11/2025. Parte ricorrente ha depositato la memoria di replica in data 27/10/2025 ossia nel rispetto del termine di 15 giorni prima dell'udienza differita dal giudice all'11/11/2025. Tuttavia, la controparte ritiene che il computo del termine debba fare riferimento all'udienza originariamente fissata al 4/11/2025, in riferimento al quale il deposito sarebbe tardivo perché non rispettoso del termine di 15 giorni prima dell'udienza. La tesi non appare condivisibile nella misura in cui nel caso di specie il giudice ha assegnato termine di 15 giorni prima dell'udienza, ragion per cui, avendo successivamente rinviato tale udienza, il computo del termine non può che tener conto della nuova data, essendo stato individuato detto termine in relazione all'udienza di decisione. Anche a voler disattendere l'impostazione che precede, va in ogni caso evidenziato che la memoria di replica non contiene alcun elemento innovativo rispetto a quanto dedotto dalla parte ricorrente negli scritti difensivi tempestivamente depositati nel corso del procedimento, di talché l'eccezione non appare comunque idonea a sorreggere una diversa valutazione della fattispecie sulla base delle considerazioni che seguono. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova preliminarmente evidenziare che la presente decisione investe il contributo paterno al mantenimento di euro 400,00 mensili (oltre alla rivalutazione Istat maturata dalla pronuncia di divorzio), ossia pari ad euro 200,00 per ciascuna beneficiaria, in favore delle figlie , di 29 anni, e di 23 CP_2 CP_3 anni. Ai fini della valutazione demandata al Collegio, va osservato quanto segue in diritto, tenendo in considerazione l'orientamento più recente della Suprema Corte, che ha fissato i seguenti principi che devono ispirare la valutazione giurisdizionale. Il dovere di mantenimento della prole, ineludibilmente scaturente dalla procreazione quale fatto giuridico generatore di responsabilità, non è correlato al raggiungimento della maggiore età dei figli, poiché detta circostanza non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligo gravante su ciascun genitore, né tale obbligo può essere predeterminato nella durata in relazione ad una età individuata a priori (Cass., n. 8221/2006; da ultimo, Cass., n. 11502/2025, che in motivazione esaustivamente ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale sul mantenimento del figlio maggiorenne). Difatti in linea di principio, l'estinzione dell'obbligo di mantenimento può essere invocata esclusivamente nelle ipotesi in cui la prole abbia raggiunto l'autosufficienza economica ovvero la mancanza di autonomia sia eziologicamente correlata ad un contegno di colpevole inerzia dell'avente diritto nella ricerca di un'occupazione ovvero nell'ingiustificato rifiuto di una attività lavorativa confacente alle proprie capacità (Cass., n. 19589/2011). L'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio per veder accertata la sussistenza del diritto ovvero, all'opposto, il venir meno dei presupposti legittimanti la sua persistenza in applicazione delle regole generali di cui all'art. 2697 c.c. e può esser assolto anche per presunzioni (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione). Ancorché come sopra accennato la maggiore età non legittimi alcun automatismo in punto di estinzione del mantenimento, occorre, al contempo, considerare che l'età del figlio costituisce, in ogni caso, un elemento rilevante nella misura in cui l'età adulta in attuazione del principio di autoresponsabilità introduce una presunzione poiché, posto che nella normalità dei casi il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella pagina 3 di 6 società, la persistente mancanza di autosufficienza -in mancanza di ragioni individuali specifiche (ad esempio di salute)- costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione;
v. anche Cass., n. 26875/2023 per l'affermazione secondo cui la funzione educativa del mantenimento e il principio di autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione”, precisando che non è giustificabile “nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”; Cass., n. 38366/2021, per l'affermazione del principio che “all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento”; nello stesso senso, Cass., n. 12123/2024: “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”; nello stesso senso: Cass., n. 29264/2022 e Cass., n. 38366/2021). Le ragioni individuali che legittimano il mantenimento del contributo devono, poi, essere dotate di particolare rilevanza ai fini dell'efficienza causale rispetto al mancato conseguimento di autonomia (v., sul punto, Cass., n. 32/2025 che ha assegnato a tal fine rilievo ad un certificato disturbo di depressione maggiore cronicizzata, disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva causate dalla condotta paterna nei confronti della madre in ragione dei quali era stata riconosciuta al figlio una provvidenza in relazione alla accertata infermità invalidante;
v. anche Cass., n. 26875/2023 che impone al figlio adulto, in ragione del principio di autoresponsabilità, una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa) Dunque, per il figlio adulto, diversamente dall'ipotesi di figlio neomaggiorenne, la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano la mancanza di un'autonoma collocazione lavorativa è particolarmente rigorosa (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione). In particolare, non è possibile invocare la semplice mancanza di una occupazione stabile al fine di legittimare in via automatica la continuazione del mantenimento ma, piuttosto, il figlio è tenuto a provare l'impegno profuso nella ricerca del lavoro e le specifiche circostanze che non hanno reso possibile attuare l'indipendenza economica (Cass., n. 5090/2025, in motivazione). Infine, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi una adeguata fonte di reddito e quindi dell'autonomia, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 4082//2021). Dunque, il giudice è chiamato a compiere un rigoroso accertamento di fatto che tenga conto dell'età -con il rilievo sopra descritto nel caso di cd. figlio adulto, del conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, dell'impegno profuso dal figlio alla ricerca di una occupazione lavorativa e, in termini generali, della condotta personale tenuta dal medesimo dal pagina 4 di 6 momento del raggiungimento della maggiore età (Cass., n. 12952/2016, cit.; v. anche, da ultimo, Cass., n. 3552/2025). Facendo applicazione delle suddette coordinate teoriche al caso concreto, il Collegio osserva che, come accennato in apertura, ha compiuto 29 anni nel corrente anno e, dunque, CP_2 indubbiamente è una figlia adulta. All'esito del libero interrogatorio, è emerso che la stessa ha conseguito il diploma economico- aziendale nel mese di giugno 2015 (ossia da circa 10 anni) e, successivamente, ha iniziato a svolgere attività lavorativa precaria, sia pure con redditi non elevati (dapprima presso agenzie immobiliari e, quindi, presso un opificio), mentre dal 2020 svolge attività presso l'associazione di volontariato, di cui la madre è referente presso la Provincia di Terni, con un importante impegno quotidiano (dal lunedì al venerdì e, in alcuni casi, il sabato) ed entrate dichiarate a titolo di rimborso pari ad euro 400,00 mensili (v. verbale di udienza dell'8/07/2025). A fronte di tali risultanze in fatto, ritiene il Collegio che l'elevata età di (come detto di 29 CP_2 anni), il completamento degli studi da circa 10 anni, la pacifica interruzione del percorso formativo, e l'attività lavorativa svolta nel recente passato, quale circostanza che indubbiamente costituisce espressione della sua capacità lavorativa, costituiscono elementi idonei a supportare la valutazione di cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al padre, operando le presunzioni sopra richiamate in tema di figli adulti. Segue l'accoglimento della domanda di revoca, dal deposito del presente provvedimento, dovendosi sul punto tener conto che l'ammontare esiguo del contributo (come detto pari a circa 200,00 euro) consente di delineare il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento, con conseguente esclusione della ripetizione delle prestazioni già corrisposte (Cass., n. 28987/2008; Cass., n. 13609/2016; Cass., n. 13060/2002). Diversamente, è da dirsi con riferimento alla figlia che ha compiuto 23 anni nel corso CP_3 del procedimento. All'esito del libero interrogatorio, è emerso che si è diplomata nell'anno 2022 (ossia da CP_3 circa 3 anni) e ha iniziato subito a svolgere attività di volontariato (presso un canile e presso l'associazione della madre), con impegno analogo a quello della sorella e rimborsi dichiarati
“tra 50,00 e 300,00 euro mensili” (v. verbale di libero interrogatorio dell'8/07/2025), importi che si ritengono attendibili in ragione della tipologia di attività esercitata e dell'assenza di risultanze contrarie, di talché appare sufficientemente provato il mancato conseguimento di autonomia. Inoltre, nell'anno 2023 è stata interessata da un problema di salute (v. certificazione medica in atti che comprova la sottoposizione ad intervento chirurgico di asportazione di cisti pilonidale nel mese di ottobre del 2023, con la prescrizione di evitare sforzi fisici per il periodo di 30 giorni) che a suo dire non le ha consentito di prestare attività fino all'estate del 2024, circostanza rispetto alla quale il padre non può introdurre alcuna diversa ricostruzione in fatto per conoscenza diretta, essendo pacifica tra le parti l'interruzione ormai risalente di qualsivoglia frequentazione e contatto (la certificazione medica comprova, peraltro, il rilascio di una impegnativa per pulizia di ferita alla fine di gennaio 2024 e la richiesta di 10 medicazioni sempre nel mese di gennaio del 2024). Ritiene il Collegio che il tempo non elevato trascorso dal completamento degli studi (come detto circa 3 anni), l'immediata attivazione della ragazza nel settore del volontariato e la non elevata età (che preclude l'operatività delle presunzioni in materia di figlio adulto) costituiscono tutti elementi che devono essere apprezzati al fine di ritenere positivamente accertato l'obbligo pagina 5 di 6 di mantenimento in capo al padre, peraltro previsto in misura assai modesta e prossima all'ammontare di un assegno a vocazione alimentare, al fine di consentire a di disporre CP_3 del tempo necessario a trovare la propria strada, con una maggiore tranquillità. Segue il rigetto della domanda di revoca in parte qua, con accoglimento della domanda di versamento delle somme dovute alla figlia in ragione della domanda formulata dalla medesima con l'adesione della madre. L'esito della lite, apprezzabile in termini di reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-a far data dal deposito del presente provvedimento, revoca il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne;
CP_2
-respinge la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne con conferma delle statuizioni vigenti in punto di versamento diretto CP_3 da parte del datore di lavoro del ricorrente (ovvero, in caso di sospensione e/o cessazione del rapporto di lavoro e qualora il resistente abbia diritto, alla Cassa Integrazione e/o disoccupazione, all'INPS o altro ente preposto alla corresponsione del sussidio) che sarà effettuato in favore della figlia maggiorenne CP_3
-respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
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