Art. 83.
Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative.
Per la pubblicita' delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'art. 80 comma quinto.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 42/70 nelle prove scritte.
La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non interiore a 42/70.
La graduatoria e' stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, e' attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia.
A parita' di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo.
Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative.
Per la pubblicita' delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'art. 80 comma quinto.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 42/70 nelle prove scritte.
La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non interiore a 42/70.
La graduatoria e' stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, e' attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia.
A parita' di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo.