Articolo 83 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 82Articolo 84
Versione
23 maggio 1958
Art. 83.
Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative.
Per la pubblicita' delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'art. 80 comma quinto.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 42/70 nelle prove scritte.
La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non interiore a 42/70.
La graduatoria e' stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, e' attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia.
A parita' di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958