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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/09/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Astianatte de Vincentis, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4601 / 2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, mandato in calce all'atto di Parte_1 C.F._1 citazione, dall'avv. Emanuele Litto e Giuseppe Macario, con i quali elettivamente domicilia in
Mugnano del Cardinale alla Via dell'Uguaglianza n. 21
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore (P.I. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Campane 18, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Giuseppe Bonito, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto introduttivo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: accoglimento della domanda così come quantificata;
vittoria di spese e competenze di procedura.
Per la convenuta: rigetto della domanda e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.10.2017, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
Esponeva che in data 27.07.2016, verso le ore 15.30 circa, presso il lido Controparte_1 balneare , mentre percorreva la passerella pedonale, cadeva rovinosamente al suolo CP_1
a causa di un dislivello delle assi della pedana. A causa della caduta, riportava lesioni personali tanto da rendersi necessario il trasporto in ospedale a Roccadaspide, ove le veniva diagnosticata frattura testa omerale sinistra, lesione giudicata guaribile in giorni 30 salvo complicazioni. Le successive cure e terapie mediche confermarono tale tipologia di lesione che costringevano altresì
l'attrice ad osservare un periodo di riposo ed a sottoporsi a cicli di FKT. Dopo la denuncia dell'infortunio al titolare della struttura, reclamava nei confronti del soggetto convenuto il risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio la società convenuta con comparsa depositata il 19.12.2017. Eccepiva
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Rilevava la mancanza dei presupposti normativi legittimanti la richiesta di risarcimento.
In corso di giudizio, ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta consulenza medica d'ufficio, precisate le conclusioni, concesso il termine per lo scambio di comparse conclusionali, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta non risulta essere stata più ribadita dalla società nel corso del giudizio. All'udienza del 31 ottobre 2018, espletato vanamente il procedimento di negoziazione assistita, le parti chiedevano concedersi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. (formulazione vigente ratione temporis); all'udienza dell'8 maggio 2019 venivano ribadite le istanze di prova formulate nelle memorie autorizzate. Con ordinanza del 5.12.2019, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale, espletata alle successive udienze.
Le parti in causa si confrontano su temi che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., norma questa espressamente richiamata dall'attrice unitamente al precetto di cui all'art. 2043 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è approdata, soprattutto con la recente decisione n.
11016/011, alle seguenti affermazioni, che non pare inutile ribadire secondo il percorso testualmente seguito nella sentenza testè richiamata:
- la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
la responsabilità prescinde altresì dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio
(Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811);
- la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);
- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incomoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario;
- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente caratteri dell' imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n.
16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308)
Ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ.
Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato
l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo -in linea di principio – a configurare il comportamento colposo del custode, mentre spetterà a quest'ultimo dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n.
15383; Cass. civ. 15384/2006 cit.).
Sulla scorta dei principi testè richiamati deve essere appurata la fondatezza o meno della domanda, per la cui disamina deve ricordarsi, secondo quanto già in precedenza sottolineato, che la responsabilità prevista dalla norma indicata, pur prescindendo dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussistendo in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, può essere esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, tale da esplicare un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279;
Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811). Su tale falsariga, costituisce circostanza idonea a interrompere il nesso causale e conseguentemente ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., il fatto della vittima così come quello del terzo, le cui condotte possono assumere una rilevanza tale configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode (Cass. Civ. n. 993/09).
In realtà, sotto tutti i profili esaminati dall'attrice, non si ravvisano elementi di responsabilità attribuibili alla società convenuta. Può considerarsi accertata la caduta ma non secondo le modalità descritte in citazione che non risultano dimostrate.
Indiscutibile però è stato l'intervento dell'ambulanza ed il trasporto in ospedale.
L'attrice assume di essere caduta a causa di un dislivello presente sulla passerella di accesso alla spiaggia. Dislivello, secondo l'attrice, di conformazione tale da rappresentare un'insidia.
Di tale dislivello e della sua esatta conformazione non è stata fornita però dall'attrice prova convincente.
Il teste escusso, sig. figlio dell'attrice, ha precisato che la caduta è Testimone_1 avvenuta mentre scendevano sulla spiaggia;
ha dichiarato che la pedana aveva un dislivello di circa tre dita.
La testimonianza del sig. non è attendibile e comunque non è sufficiente a comprovare Tes_1
l'esistenza dell'insidia.
L'inattendibilità scaturisce da una serie di affermazioni non convincenti rese dal teste.
In primo luogo il teste non ricorda a quale spalla la signora ha riportato lesioni e nemmeno descrive le fasi della caduta per chiarire come da questa sia derivata la frattura che ne è scaturita. Non ricorda il teste se la signora sia caduta dalla parte destra o sinistra e, elemento importante, chi ha chiamato l'ambulanza e chi altri è intervenuto per soccorrere la signora.
Altresì lo stretto rapporto di parentela rende il teste inattendibile, considerato altresì che questi non ha trascorso la vacanza con la mamma ma si è recato a trovarla solo quel giorno.
Al contrario, secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Roccadaspide, la caduta era attribuita a cause accidentali con esclusione di responsabilità di terzi.
La versione di parte attrice, per come sostenuta in citazione, non risulta confermata dalle prove raccolte, conseguendo da ciò come non sia stata comprovata la sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
Il teste dichiara di riconoscere nelle foto prodotte da parte convenuta la passerella percorsa dalla mamma ma tale struttura si presenta del tutto priva di insidie. Nemmeno l'attrice ha prodotto fotografie da cui possa notarsi il dislivello richiamato in citazione. In realtà il teste, dopo avere esaminato le foto, aggiunge che … all'epoca le pedane non erano così attaccate … così evidenziando una struttura già priva di uniformità e stabilità, elementi questo che però avrebbero dovuti essere notati dall'utente che percorreva la passerella, così da escludere l'ipotesi dell'insidia, considerato ancora che la caduta sarebbe avvenuta in pieno giorno.
Non è stato comprovato alcun difetto di conformazione o manutenzione della passerella, causa di responsabilità in capo alla convenuta. Non è stata dimostrata la sussistenza dell'insidia nel CP_2 senso che non risulta comprovata l'entità o profondità del dislivello che avrebbe provocato la caduta dell'attrice, se tale elemento costituisse elemento non visibile tale da rappresentare un pericolo per l'utente. Nemmeno risulta depositata documentazione fotografica attestante la reale condizioni dei luoghi al fine di corroborare la sussistenza dell'insidia. E' principio pacifico quello secondo cui la responsabilità a carico del soggetto che la Legge definisce custode, sul quale incombe la manutenzione dei luoghi e/o spiazzi o edifici ricadenti sotto il suo controllo, sussiste esclusivamente quando il danno sofferto dalla vittima derivi da una situazione di pericolo occulto, che concreti un trabocchetto o nasconda un'insidia, cioè presenti il carattere obbiettivo della non visibilità e sia soggettivamente imprevedibile ed inevitabile.
L'elemento della effettiva sussistenza dell'insidia non è stato dimostrato dall'attrice.
Non dissimili da quelle del primo teste, le dichiarazioni di , nipote Testimone_2 dell'attrice.
La domanda dunque deve essere rigettata.
In ordine al regolamento delle spese di lite, queste vanno integralmente compensate considerato che la caduta si è realmente verificata.
Le spese di consulenza medica gravano definitivamente sulla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro giudizio rubricato al n. 4601/2017, così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza medica.
Così deciso in Avellino 2 settembre 2025
Il Giudice
Astianatte de Vincentis
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Astianatte de Vincentis, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4601 / 2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, mandato in calce all'atto di Parte_1 C.F._1 citazione, dall'avv. Emanuele Litto e Giuseppe Macario, con i quali elettivamente domicilia in
Mugnano del Cardinale alla Via dell'Uguaglianza n. 21
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore (P.I. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Campane 18, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Giuseppe Bonito, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto introduttivo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: accoglimento della domanda così come quantificata;
vittoria di spese e competenze di procedura.
Per la convenuta: rigetto della domanda e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.10.2017, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
Esponeva che in data 27.07.2016, verso le ore 15.30 circa, presso il lido Controparte_1 balneare , mentre percorreva la passerella pedonale, cadeva rovinosamente al suolo CP_1
a causa di un dislivello delle assi della pedana. A causa della caduta, riportava lesioni personali tanto da rendersi necessario il trasporto in ospedale a Roccadaspide, ove le veniva diagnosticata frattura testa omerale sinistra, lesione giudicata guaribile in giorni 30 salvo complicazioni. Le successive cure e terapie mediche confermarono tale tipologia di lesione che costringevano altresì
l'attrice ad osservare un periodo di riposo ed a sottoporsi a cicli di FKT. Dopo la denuncia dell'infortunio al titolare della struttura, reclamava nei confronti del soggetto convenuto il risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio la società convenuta con comparsa depositata il 19.12.2017. Eccepiva
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Rilevava la mancanza dei presupposti normativi legittimanti la richiesta di risarcimento.
In corso di giudizio, ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta consulenza medica d'ufficio, precisate le conclusioni, concesso il termine per lo scambio di comparse conclusionali, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta non risulta essere stata più ribadita dalla società nel corso del giudizio. All'udienza del 31 ottobre 2018, espletato vanamente il procedimento di negoziazione assistita, le parti chiedevano concedersi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. (formulazione vigente ratione temporis); all'udienza dell'8 maggio 2019 venivano ribadite le istanze di prova formulate nelle memorie autorizzate. Con ordinanza del 5.12.2019, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale, espletata alle successive udienze.
Le parti in causa si confrontano su temi che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., norma questa espressamente richiamata dall'attrice unitamente al precetto di cui all'art. 2043 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è approdata, soprattutto con la recente decisione n.
11016/011, alle seguenti affermazioni, che non pare inutile ribadire secondo il percorso testualmente seguito nella sentenza testè richiamata:
- la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
la responsabilità prescinde altresì dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio
(Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811);
- la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);
- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incomoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario;
- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente caratteri dell' imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n.
16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308)
Ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ.
Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato
l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo -in linea di principio – a configurare il comportamento colposo del custode, mentre spetterà a quest'ultimo dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n.
15383; Cass. civ. 15384/2006 cit.).
Sulla scorta dei principi testè richiamati deve essere appurata la fondatezza o meno della domanda, per la cui disamina deve ricordarsi, secondo quanto già in precedenza sottolineato, che la responsabilità prevista dalla norma indicata, pur prescindendo dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussistendo in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, può essere esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, tale da esplicare un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279;
Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811). Su tale falsariga, costituisce circostanza idonea a interrompere il nesso causale e conseguentemente ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., il fatto della vittima così come quello del terzo, le cui condotte possono assumere una rilevanza tale configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode (Cass. Civ. n. 993/09).
In realtà, sotto tutti i profili esaminati dall'attrice, non si ravvisano elementi di responsabilità attribuibili alla società convenuta. Può considerarsi accertata la caduta ma non secondo le modalità descritte in citazione che non risultano dimostrate.
Indiscutibile però è stato l'intervento dell'ambulanza ed il trasporto in ospedale.
L'attrice assume di essere caduta a causa di un dislivello presente sulla passerella di accesso alla spiaggia. Dislivello, secondo l'attrice, di conformazione tale da rappresentare un'insidia.
Di tale dislivello e della sua esatta conformazione non è stata fornita però dall'attrice prova convincente.
Il teste escusso, sig. figlio dell'attrice, ha precisato che la caduta è Testimone_1 avvenuta mentre scendevano sulla spiaggia;
ha dichiarato che la pedana aveva un dislivello di circa tre dita.
La testimonianza del sig. non è attendibile e comunque non è sufficiente a comprovare Tes_1
l'esistenza dell'insidia.
L'inattendibilità scaturisce da una serie di affermazioni non convincenti rese dal teste.
In primo luogo il teste non ricorda a quale spalla la signora ha riportato lesioni e nemmeno descrive le fasi della caduta per chiarire come da questa sia derivata la frattura che ne è scaturita. Non ricorda il teste se la signora sia caduta dalla parte destra o sinistra e, elemento importante, chi ha chiamato l'ambulanza e chi altri è intervenuto per soccorrere la signora.
Altresì lo stretto rapporto di parentela rende il teste inattendibile, considerato altresì che questi non ha trascorso la vacanza con la mamma ma si è recato a trovarla solo quel giorno.
Al contrario, secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Roccadaspide, la caduta era attribuita a cause accidentali con esclusione di responsabilità di terzi.
La versione di parte attrice, per come sostenuta in citazione, non risulta confermata dalle prove raccolte, conseguendo da ciò come non sia stata comprovata la sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
Il teste dichiara di riconoscere nelle foto prodotte da parte convenuta la passerella percorsa dalla mamma ma tale struttura si presenta del tutto priva di insidie. Nemmeno l'attrice ha prodotto fotografie da cui possa notarsi il dislivello richiamato in citazione. In realtà il teste, dopo avere esaminato le foto, aggiunge che … all'epoca le pedane non erano così attaccate … così evidenziando una struttura già priva di uniformità e stabilità, elementi questo che però avrebbero dovuti essere notati dall'utente che percorreva la passerella, così da escludere l'ipotesi dell'insidia, considerato ancora che la caduta sarebbe avvenuta in pieno giorno.
Non è stato comprovato alcun difetto di conformazione o manutenzione della passerella, causa di responsabilità in capo alla convenuta. Non è stata dimostrata la sussistenza dell'insidia nel CP_2 senso che non risulta comprovata l'entità o profondità del dislivello che avrebbe provocato la caduta dell'attrice, se tale elemento costituisse elemento non visibile tale da rappresentare un pericolo per l'utente. Nemmeno risulta depositata documentazione fotografica attestante la reale condizioni dei luoghi al fine di corroborare la sussistenza dell'insidia. E' principio pacifico quello secondo cui la responsabilità a carico del soggetto che la Legge definisce custode, sul quale incombe la manutenzione dei luoghi e/o spiazzi o edifici ricadenti sotto il suo controllo, sussiste esclusivamente quando il danno sofferto dalla vittima derivi da una situazione di pericolo occulto, che concreti un trabocchetto o nasconda un'insidia, cioè presenti il carattere obbiettivo della non visibilità e sia soggettivamente imprevedibile ed inevitabile.
L'elemento della effettiva sussistenza dell'insidia non è stato dimostrato dall'attrice.
Non dissimili da quelle del primo teste, le dichiarazioni di , nipote Testimone_2 dell'attrice.
La domanda dunque deve essere rigettata.
In ordine al regolamento delle spese di lite, queste vanno integralmente compensate considerato che la caduta si è realmente verificata.
Le spese di consulenza medica gravano definitivamente sulla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro giudizio rubricato al n. 4601/2017, così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza medica.
Così deciso in Avellino 2 settembre 2025
Il Giudice
Astianatte de Vincentis