Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6251/2024
promossa da:
, nata il [...] a [...] e domiciliata a Villa San Lorenzo, provincia di Salta Parte_1
(Argentina);
2. nata a [...] il [...] e domiciliata a Villa San Lorenzo, Parte_2
provincia di Salta (Argentina);
3. nata a [...] il [...] e domiciliata a Controparte_1
Villa San Lorenzo, provincia di Salta (Argentina);
4. nata a [...] il [...] e Controparte_2
domiciliata a Yerba Buena, provincia di UM (Argentina), in nome proprio ed unitamente al marito anche in nome e per conto del figlio minore 5. Controparte_3 CP_4
nato a [...] il [...] e domiciliato insieme ai
[...]
genitori;
6. nato a [...] il [...] e domiciliato a Controparte_5
Yerba Buena, provincia di UM (Argentina);
7. nata a [...] il [...] e Persona_1
domiciliata a Villa San Lorenzo, provincia di Salta (Argentina), in nome proprio ed unita mente al marito , anche in nome e per conto dei figli minori 8. nata a CP_6 Persona_2
Salta il 16.07.2008 e 9. nata a [...] il [...], entrambe Parte_3
domiciliate unitamente ai genitori;
AVV. ALESSANDRO Via Sardegna 38 – BRESCIA Pt_4
C.F. C.F._1
Ricorrenti
Contro
Pubblico Ministero presso Tribunale di Firenze
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei ricorrenti, con ogni statuizione necessaria all'attuazione di tale diritto. Con vittoria di spese ed onorari”
premesso che i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti dell'avo Persona_3
risulta essere nato a [...] il [...] e morto a La TA (Buenos
[...]
Ai1res, Argentina) il 27.05.1949 ; il medesimo risulta essersi sposato Persona_3
a La TA (Buenos Aires, Argentina) il 07.10.1893 con anch'essa cittadina Persona_4
italiana ); dal matrimonio - discende la figlia nata a [...] Per_3 Per_4 Persona_5
(Buenos Aires, Argentina) il 03.01.1906 e deceduta il 19.01.1992 a Salta (Argentina) ; ! Parte_5
sposava , matrimonio avvenuto a Buenos Aires (Argentina) il 28.08.1926 ;
[...] Per_6
dalla loro unione nasceva a Salta (Argentina) il 12.11.1938 ; • CE Persona_7
sposava EL DE VE in data 27.12.1971 a Salta;
• Dall'unione Persona_7
- VE nascevano , nata il [...] a [...] , Pt_1 Parte_1
nata il [...] a [...] e nata il [...] a [...] Controparte_2 Persona_1
(Argentina) ; • Dal matrimonio tra e , avvenuto il Parte_1 Per_8 Parte_6
07.08.1998 a Salta (Argentina) nascevano nata a [...] il Parte_2
20.01.2001 e nata a [...] il [...] (doc.14); • Dal Controparte_1
matrimonio tra e , av1venuto in data 11.01.2003 a Salta Controparte_2 Controparte_3
(Argentina) nascevano nato a [...] il Controparte_5
23.06.2005 e nato a [...] il [...] ; Controparte_4
• sposava in data 06.01.2007 a Salta (Argentina) e dalla loro Persona_1 CP_6
unione nascevano nata a [...] il [...] e Persona_9 [...]
nata a [...] il [...]; Parte_3
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti.
La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008); inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 Controparte_7
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza/circk28_19
91.pdf ); quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti;
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta Costituzionale del
1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio
1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni;
per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della Sig.ra
[...]
nata a [...], il [...] Per_10
sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n.
151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via
“automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”; nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'avo
[...]
risulta essere nato a [...] il [...] , ha trasmesso iure Persona_3
sanguinis la cittadinanza ai ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig risulta essere nato a [...] il [...] , Persona_3
cittadino italiano, con trasmissione della cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana;
le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
- accerta che i ricorrenti 1) . , nata il [...] a [...] e domiciliata a Villa San Parte_1
Lorenzo, provincia di Salta (Argentina);
2. nata a [...] il [...] e Parte_2
domiciliata a Villa San Lorenzo, provincia di Salta (Argentina);
3. nata a Controparte_1
Salta il 28.08.2004 e domiciliata a Villa San Lorenzo, provincia di Salta (Argentina); 4. CP_2
nata a [...] il [...] e domiciliata a Yerba Buena, provincia di UM (Argentina), in
[...]
nome proprio ed unita1mente al marito anche in nome e per conto del figlio Controparte_3
minore 5. nato a [...] il [...] e Controparte_4
domiciliato insieme ai genitori;
6. nato a [...] il Controparte_5
23.06.2005 e domiciliato a Yerba Buena, provincia di UM (Argentina);
7. nata Persona_1 a Salta il 22.05.1977 e domiciliata a Villa San Lorenzo, provincia di Salta (Argentina), in nome proprio ed unita1mente al marito , anche in nome e per conto dei figli minori 8. CP_6 [...]
nata a [...] il [...] e 9. nata a [...] il Persona_2 Parte_3
10.10.2012, sono cittadini italiani dalla nascita, e ordina al , in persona del Controparte_7
Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
-. condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_7 presente giudizio che liquida in € 1456,0 per compensi, € 562,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
.Si comunichi alle parti.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati