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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Donatella CASABLANCA Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 9/12/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2507/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Iaus)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2847 del 29/3/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 CP_
nei confronti dell , si accertava l'infondatezza della richiesta di pagamento al ricorrente, da parte
[...] dell con la lettera del 3/3/2014, limitatamente alla somma di € 5.435,49. CP_1
Lo interponeva gravame, mentre l optava per la contumacia. Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Va, innanzitutto, sgombrato il campo di indagine dalle eccezioni di decadenza avanzate dall'appellante ai punti I e II del presente libello impugnatorio, in cui si evidenzia la tardiva costituzione CP_ dell nel giudizio di primo grado - essendosi quest'ultimo costituito il 26/10/2021, ossia lo stesso giorno dell'udienza fissata per la discussione della causa - atteso che, per un verso, il convincimento del primo giudice si è fondato sulla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, oltre che sulla base delle circostanze incontestate tra le parti, e, per altro verso, non è stata accolta alcuna eccezione, processuale e di merito, non rilevabile d'ufficio sollevata dall . CP_1
Risulta incontestato: a) che lo - dipendente di una delle Amministrazioni pubbliche di cui al Pt_1
d.P.R. n. 180/1950 (solo in questa sede si viene a sapere che, all'epoca dei fatti, era un medico in servizio presso l'Ospedale Sandro Pertini di Roma, comandato presso l'Ospedale Careggi di Firenze) - dovendo acquistare un immobile destinato ad abitazione, aveva chiesto, ed ottenuto dall'allora , un prestito CP_2 pluriennale per l'importo complessivo di € 59.999,89 (120 rate mensili uguali di € 602,69, comprensive di sorte capitale ed interessi), da restituire in 10 anni mediante la cessione del quinto dello stipendio, b) che, a fronte dell'effettiva erogazione della suddetta somma, dal 2007 al 2014, il datore di lavoro non aveva mai CP_ effettuato alcuna trattenuta sulla busta paga del suddetto dipendente;
c) che l , previa verifica d'ufficio, con la nota del 3/3/2014 di cui sopra, constatato l'inadempimento, aveva calcolato il debito del lavoratore, predisposto un nuovo piano di ammortamento con decorrenza dal mese di marzo 2014, operato i dovuti conguagli e richiesto il pagamento immediato della somma residua di € 15.259,74.
Nello specifico - secondo la corretta ricostruzione contabile non contestata ex adverso - l : 1) ha CP_1 quantificato l'importo delle rate scadute ed insolute alla data del marzo 2014 (74^ rata), pari a € 44.599,06
(602,69x74); 2) ha verificato l'importo del debito residuo in quel momento in base al piano di ammortamento
(€ 25.225,08); 3) ha calcolato l'importo degli interessi moratori per l'omesso pagamento delle rate dal
1/1/2008 fino al marzo 2014 (€ 5.435,49); 4) è pervenuto al calcolo dell'importo totale dovuto di € 75.259,63
(44.599,06+25.225,08+5.435,49); 5) ha rifinanziato parzialmente tale importo e fino a concorrenza del prestito originario di € 59.999,89, predisponendo un nuovo piano di ammortamento, sempre di 10 anni, con la medesima rata fissa mensile di € 602,69, avente scadenza nel 2024; 6) ha richiesto il pagamento immediato del residuo importo, di cui era risultato creditore, pari € 15.259,74 (75.259,63-59.999,89).
Orbene, il Tribunale capitolino - salvo l'importo di € 5.435,49 a titolo di interessi moratori convenzionali, oggetto di una pattuizione inter partes non provata - ha ritenuto fondata la suddetta richiesta.
Avverso tale conclusione, l'odierno appellante reitera le stesse censure mosse con il ricorso introduttivo, compendiate nei quattro motivi di appello ed esplicitate nei punti da A) e D) del presente libello impugnatori, mentre il punto E) ha ad oggetto la “richiesta di autorizzazione al deposito di documenti in grado di appello” che - in disparte l'incoerenza con quanto eccepito al punto I riguardo alla tardiva CP_ costituzione dell' - si rivela ultronea ai fini del decidere per quanto appresso. In particolare, l'appellante rileva, rispettivamente, che: 1) è nulla la richiesta di pagamento, da parte CP_ dell con la nota del 3/3/2014, in unica soluzione, 2) mancava la prova delle somme richieste, per cui la sentenza gravata sarebbe stata “assunta in violazione di legge”, 3) era fondata l'eccezione di prescrizione degli interessi, sicchè la stessa sentenza presentava una “motivazione apparente ed erronea”, e 4) difettava la prova dell'inadempimento dello sul versante dell'“onere della prova”. Pt_1
Le suddette censure risultano nel complesso infondate.
Invero, deve considerarsi legittima, in presenza dell'inadempimento protrattosi dal 2007 al 2014, la decadenza dal beneficio del termine e la pretesa dell'Istituto creditore di restituzione immediata delle rate scadute e insolute nonché del residuo debito;
del resto, la cessione del quinto opera pro solvendo, nel senso che, qualora il debitore ceduto (qui, il datore di lavoro) non adempie, il cessionario può rivolgersi al cedente
(ossia al lavoratore dipendente) per ottenere da lui l'adempimento.
In quest'ottica, sarebbe stato onere del lavoratore vigilare e controllare l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro e, segnatamente, verificare che, dal proprio stipendio mensile, venisse prelevato l'importo dovuto attraverso la trattenuta per la cessione di quinto, laddove, nella specie, è pacifico che lo fosse consapevole della mancata trattenuta dalle buste paga e che, salvo un iniziale tentativo, avesse Pt_1 poi omesso di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione, come lo stesso implicitamente ammette nel corpo del ricorso introduttivo e ribadisce nel presente gravame (giustificandosi con l'avvenuto comando presso altra Amministrazione pubblica).
Per il resto, la prova della conoscenza, da parte dello del piano di ammortamento e dei relativi Pt_1 interessi si evince indirettamente dal fatto che lo stesso, nel presente giudizio, ne contesta con dovizia di particolari l'anatocismo, la decadenza, la prescrizione e quant'altro.
L'appellante insiste nel sostenere che non avrebbe dovuto svolgere alcun controllo, né attivarsi per il pagamento, essendo l'unica condizione richiesta dalla legge in materia quella dell'esistenza di una retribuzione capiente per l'intero periodo, ma - in disparte quanto sopra evidenziato in ordine all'ordinaria diligenza - è richiesto, al contrario, un positivo obbligo di collaborazione da parte del ceduto, il quale, comunque, rimane responsabile del pagamento del proprio debito (in quest'ottica, è irrilevante la dedotta
“perdurante ed ininterrotta capienza” delle buste paga, quando dall'esame di queste il lavoratore poteva agevolmente rendersi conto delle mancate trattenute sullo stipendio).
Al riguardo, risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dallo stante che - come Pt_1 giustamente sottolineato dal primo giudice - nel contratto di mutuo, e nei contratti in cui unica è la prestazione ma frazionato il suo adempimento nel corso del tempo, il diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(v., tra le altre, Cass., sez. III, 30/7/2011, n. 17798); nella specie, il contratto di cessione di quinto è stato stipulato nel 2007 e aveva scadenza nel 2018, sicchè nessuna prescrizione del diritto al rimborso della CP_ somma da parte dell si è verificata alla luce della richiesta avvenuta con nota del 2014.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Nulla si provvede in ordine alle spese del grado, atteso che l'appellato non si è costituito.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni
“oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - nulla provvede in ordine alle spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 9/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO CE)