Art. 4.
Il termine di cui all'art. 308 del testo unico approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383, all'art. 39 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, ed all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372 , e' prorogato fino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i conti che non siano stati ancora presentati.
Il termine di cui all'art. 308 del testo unico approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383, all'art. 39 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, ed all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372 , e' prorogato fino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i conti che non siano stati ancora presentati.