Versione
18 settembre 1962
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27 agosto 1974
27 agosto 1974
Art. 23.
In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale.
((Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore))
In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale.
((Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore))