Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 03/06/2025, n. 10720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10720 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10720/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12389/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12389 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli, Elena Provenzani e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 20.08.2021 (riscontro nota del 30.07.2021 prot. -OMISSIS-), pervenuta a mezzo PEC in pari data, contenente ordine di sgombero entro 10 giorni dell’area demaniale marittima di mq. 86, di cui 30 mq. coperti occupati da un cottage ad uso abitativo fila C n. 9 in Ostia Lido, all’interno del complesso residenziale Maresole.
- nonché delle precedenti note prot. n. -OMISSIS-del 15.04.2021, prot. n. -OMISSIS- del 25.05.2021 e prot. n. -OMISSIS--15 dell’8.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preliminarmente il Collegio osserva che la parte ricorrente, in data 14.5.2025, ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Pertanto, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, si deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame, proveniente dalla parte ricorrente.
Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.