Art. 9.
Al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598 , sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'art. 2 alle parole: "autorizzati con decreto del Ministro delle corporazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni" sono sostituite le parole: "autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni";
2) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:
"L'esonero di cui al precedente comma e' dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio".
Gli importi massimi dei capitali e delle rendite, che gli enti di cui all'art. 11, primo comma, del predetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598 , possono assicurare senza essere soggetti alle disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni, sono elevati rispettivamente a lire cinquantamila e a lire diecimila".
Al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598 , sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'art. 2 alle parole: "autorizzati con decreto del Ministro delle corporazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni" sono sostituite le parole: "autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni";
2) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:
"L'esonero di cui al precedente comma e' dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio".
Gli importi massimi dei capitali e delle rendite, che gli enti di cui all'art. 11, primo comma, del predetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598 , possono assicurare senza essere soggetti alle disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni, sono elevati rispettivamente a lire cinquantamila e a lire diecimila".