Art. 52.
Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49 per i Comuni che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, istituito il contributo di miglioria generica, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore, gli articoli da 236 a 234 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, sono soppressi.
Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49 per i Comuni che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, istituito il contributo di miglioria generica, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore, gli articoli da 236 a 234 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, sono soppressi.