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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato, ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13901/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Nicola Soranno;
Parte_1
OPPONENTE contro
, e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Angelo Michele Abbattista;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14.05.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22.11.2022, ha proposto opposizione Parte_1 all'atto di precetto del 04.11.2022 notificatogli dalla , e per Controparte_3 essa, quale mandataria, per il pagamento dell'importo di € Controparte_2
867.538,91 di cui al decreto ingiuntivo n. 2371/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data 11.05.2017,
a titolo di debito residuo in relazione al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 10.06.2009 con la oltre al pagamento delle spese Controparte_4 relative all'atto di precetto. Segnatamente ha eccepito la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'impugnato atto di precetto per omessa notifica del decreto ingiuntivo con formula esecutiva e violazione del beneficio di preventiva escussione.
2. Con comparsa del 14.02.2023, si è costituita la Controparte_3 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione formulata da parte opponente e concludendo per il rigetto della domanda.
3. Con provvedimento del 13.07.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposti, ordinanza confermata in sede di reclamo.
4. La causa, istruita sulla scorta della documentazione in atti, è stata rinviata all'udienza del
14.05.2025 e assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
5. Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. Con il primo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del decreto ingiuntivo n. 2371/2017 ai sensi dell'art. 475 c.p.c. (nella formulazione precedente all'intervento riformatore di cui al d.lgs. n. 149/2022).
A tal riguardo va, anzitutto, evidenziato che quando per effetto dell'integrale rigetto dell'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, questo (e non la sentenza che ha respinto l'opposizione) integra e costituisce titolo esecutivo, va fatta applicazione dell'art. 654 comma 2 c.p.c., sicché non occorre notificare nuovamente il decreto ingiuntivo al fine di avviare l'esecuzione forzata, ma il precetto deve fare menzione del provvedimento che gli ha conferito l'esecutorietà e della data di notifica del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il precetto è stato notificato contestualmente alla sentenza di rigetto dell'opposizione spedita in forma esecutiva e contiene uno specifico riferimento al provvedimento monitorio e alla data di sua notificazione. Non viene indicata, invece, la data del provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà (concessa dal giudice della opposizione, come può leggersi direttamente in sentenza).
Trattasi di mancata indicazione di elementi formali prescritti a pena di nullità dell'atto di precetto, in quanto necessari allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato.
Tuttavia, prima di pervenire ad una dichiarazione di nullità del precetto, il giudice deve operare una valutazione che richiede tre passaggi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute;
b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge;
c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato (Cass. n. 1928/2020).
Il giudicante deve, cioè, verificare se gli elementi forniti al precettato abbiano, comunque, consentito di raggiungere lo scopo dell'atto, che è quello di consentire a parte debitrice di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che le esaustive indicazioni offerte in ordine al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, abbiano in ogni caso consentito alla parte di conoscere con esattezza il titolo in base al quale veniva richiesto il pagamento;
la sussistenza della precedente declaratoria di esecutorietà veniva, peraltro, attestata dallo stesso giudice nella sentenza azionata in precetto.
La stessa parte opponente, in sede di atto di opposizione ha fornito elementi utili alla identificazione del titolo, laddove dava atto che il decreto ingiuntivo veniva emesso in data 10.5.2017 ed indicava le somme richieste in punto capitale.
Il motivo proposto deve, quindi, considerarsi inammissibile per raggiungimento dello scopo.
5.2. Anche la censura inerente alla violazione del beneficium excussionis di cui agli artt. 2304, non
è meritevole di accoglimento. A tal riguardo, il Supremo Collegio ha statuito che dev'essere il creditore, prima di agire contro il socio, a dover provare l'insufficienza, totale o parziale, del patrimonio sociale, a meno che essa non risulti aliunde dimostrata in modo certo (Cass. n.
28709/2020). La preventiva escussione del patrimonio sociale, infatti, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata, con sufficiente e ragionevole grado di certezza,
l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito.
Ebbene, dagli atti risulta che il creditore opposto ha intrapreso, alla data di notifica dell'atto di precetto, l'azione esecutiva nei confronti della società debitrice, ovvero la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 383/2019 relativa a tutti gli immobili gravati da ipoteca volontaria di primo grado, concessa dalla stessa società in favore della con il mutuo ipotecario Controparte_4 del 10.06.2009 posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 2371/17. Con ordinanza emessa dal G.E. in data 13.10.2022, è stata disposta la vendita del compendio immobiliare pignorato e l'ammontare dell'offerta minima, inizialmente fissato in € 665.297,00, è stato successivamente ridotto ad €
498.973,00 (cfr. ordinanza reclamo del 09.08.2023, in atti).
Trattasi di importo già nettamente inferiore alla sorte capitale liquidata nel decreto ingiuntivo e, dunque, indicativo dell'incapienza del patrimonio sociale a soddisfare integralmente le ragioni creditorie. Peraltro, a fronte delle risultanze probatorie, il coobbligato beneficiato non ha fornito la prova contraria della sufficienza del residuo (ove esistente) patrimonio della società, ragion per cui il creditore opposto ha correttamente azionato la procedura esecutiva nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
6. Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione.
7. In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite sono poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi per la scarsa attività defensionale svolta e la forma semplificata della decisione
(scaglione da 520.001 a 1.000.000 – fasi studio, introduttiva e decisoria). Vanno poste a carico dell'opponente anche le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3 unipersonale e per essa, quale mandataria, la che liquida in €
[...] Controparte_2
7.831,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite, per la fase cautelare, in favore di Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, la Controparte_3 Controparte_2
che liquida in € 5.069,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in bari il 13.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato, ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13901/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Nicola Soranno;
Parte_1
OPPONENTE contro
, e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Angelo Michele Abbattista;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14.05.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22.11.2022, ha proposto opposizione Parte_1 all'atto di precetto del 04.11.2022 notificatogli dalla , e per Controparte_3 essa, quale mandataria, per il pagamento dell'importo di € Controparte_2
867.538,91 di cui al decreto ingiuntivo n. 2371/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data 11.05.2017,
a titolo di debito residuo in relazione al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 10.06.2009 con la oltre al pagamento delle spese Controparte_4 relative all'atto di precetto. Segnatamente ha eccepito la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'impugnato atto di precetto per omessa notifica del decreto ingiuntivo con formula esecutiva e violazione del beneficio di preventiva escussione.
2. Con comparsa del 14.02.2023, si è costituita la Controparte_3 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione formulata da parte opponente e concludendo per il rigetto della domanda.
3. Con provvedimento del 13.07.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposti, ordinanza confermata in sede di reclamo.
4. La causa, istruita sulla scorta della documentazione in atti, è stata rinviata all'udienza del
14.05.2025 e assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
5. Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. Con il primo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del decreto ingiuntivo n. 2371/2017 ai sensi dell'art. 475 c.p.c. (nella formulazione precedente all'intervento riformatore di cui al d.lgs. n. 149/2022).
A tal riguardo va, anzitutto, evidenziato che quando per effetto dell'integrale rigetto dell'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, questo (e non la sentenza che ha respinto l'opposizione) integra e costituisce titolo esecutivo, va fatta applicazione dell'art. 654 comma 2 c.p.c., sicché non occorre notificare nuovamente il decreto ingiuntivo al fine di avviare l'esecuzione forzata, ma il precetto deve fare menzione del provvedimento che gli ha conferito l'esecutorietà e della data di notifica del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il precetto è stato notificato contestualmente alla sentenza di rigetto dell'opposizione spedita in forma esecutiva e contiene uno specifico riferimento al provvedimento monitorio e alla data di sua notificazione. Non viene indicata, invece, la data del provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà (concessa dal giudice della opposizione, come può leggersi direttamente in sentenza).
Trattasi di mancata indicazione di elementi formali prescritti a pena di nullità dell'atto di precetto, in quanto necessari allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato.
Tuttavia, prima di pervenire ad una dichiarazione di nullità del precetto, il giudice deve operare una valutazione che richiede tre passaggi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute;
b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge;
c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato (Cass. n. 1928/2020).
Il giudicante deve, cioè, verificare se gli elementi forniti al precettato abbiano, comunque, consentito di raggiungere lo scopo dell'atto, che è quello di consentire a parte debitrice di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che le esaustive indicazioni offerte in ordine al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, abbiano in ogni caso consentito alla parte di conoscere con esattezza il titolo in base al quale veniva richiesto il pagamento;
la sussistenza della precedente declaratoria di esecutorietà veniva, peraltro, attestata dallo stesso giudice nella sentenza azionata in precetto.
La stessa parte opponente, in sede di atto di opposizione ha fornito elementi utili alla identificazione del titolo, laddove dava atto che il decreto ingiuntivo veniva emesso in data 10.5.2017 ed indicava le somme richieste in punto capitale.
Il motivo proposto deve, quindi, considerarsi inammissibile per raggiungimento dello scopo.
5.2. Anche la censura inerente alla violazione del beneficium excussionis di cui agli artt. 2304, non
è meritevole di accoglimento. A tal riguardo, il Supremo Collegio ha statuito che dev'essere il creditore, prima di agire contro il socio, a dover provare l'insufficienza, totale o parziale, del patrimonio sociale, a meno che essa non risulti aliunde dimostrata in modo certo (Cass. n.
28709/2020). La preventiva escussione del patrimonio sociale, infatti, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata, con sufficiente e ragionevole grado di certezza,
l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito.
Ebbene, dagli atti risulta che il creditore opposto ha intrapreso, alla data di notifica dell'atto di precetto, l'azione esecutiva nei confronti della società debitrice, ovvero la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 383/2019 relativa a tutti gli immobili gravati da ipoteca volontaria di primo grado, concessa dalla stessa società in favore della con il mutuo ipotecario Controparte_4 del 10.06.2009 posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 2371/17. Con ordinanza emessa dal G.E. in data 13.10.2022, è stata disposta la vendita del compendio immobiliare pignorato e l'ammontare dell'offerta minima, inizialmente fissato in € 665.297,00, è stato successivamente ridotto ad €
498.973,00 (cfr. ordinanza reclamo del 09.08.2023, in atti).
Trattasi di importo già nettamente inferiore alla sorte capitale liquidata nel decreto ingiuntivo e, dunque, indicativo dell'incapienza del patrimonio sociale a soddisfare integralmente le ragioni creditorie. Peraltro, a fronte delle risultanze probatorie, il coobbligato beneficiato non ha fornito la prova contraria della sufficienza del residuo (ove esistente) patrimonio della società, ragion per cui il creditore opposto ha correttamente azionato la procedura esecutiva nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
6. Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione.
7. In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite sono poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi per la scarsa attività defensionale svolta e la forma semplificata della decisione
(scaglione da 520.001 a 1.000.000 – fasi studio, introduttiva e decisoria). Vanno poste a carico dell'opponente anche le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3 unipersonale e per essa, quale mandataria, la che liquida in €
[...] Controparte_2
7.831,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite, per la fase cautelare, in favore di Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, la Controparte_3 Controparte_2
che liquida in € 5.069,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in bari il 13.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato