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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4002/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 4002/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Leonardo Losito,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv.ti Nicola Parente et Antonella Guardavaccaro;
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta in data 17.04.2004. Dalla loro unione sono nati i figli
(23.02.2005), maggiorenne ma non economicamente Per_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 4002/2024.
indipendente, et (16.01.2007), studentessa prossima Per_2 alla maggiore età.
Ha dedotto che tra i coniugi è venuta meno la affectio coniugalis a causa di incompatibilità di carattere. Ha altresì precisato che il marito ha abbandonato la casa coniugale.
Ha allegato di essere lavoratrice dipendente presso
[...] per cui percepisce circa € 1.400,00 mensili. Controparte_2
Al contrario il marito svolge l'attività di autotrasportatore e dispone di un appannaggio mensile superiore ad € 3.000,00.
Ha precisato che la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi e su di essa grava il pagamento rateale del mutuo pari ad € 900,00.
Ha dichiarato che il padre dall'allontanamento dalla casa familiare ha corrisposto per il mantenimento dei figli un contributo pari ad € 360,00 mensili (€ 180,00 per ciascuno).
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi e cumulativamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso della figlia Per_2 con collocamento prevalente presso di sé e predisposizione di un calendario di incontri con il padre;
un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno) oltre 50% per spese straordinarie e 100% dell'assegno unico e universale;
il pagamento rateale del mutuo gravante sulla casa familiare nella misura del 50% tra i coniugi (ricorso depositato il 02.04.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando le CP_1 avverse prospettazioni.
Ha lamentato che la fine del rapporto coniugale sia riconducibile al carattere violento della moglie e alla violazione dei doveri di fedeltà e di assistenza morale da parte della stessa.
Ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa € 2.000,00 mensili;
mentre la moglie ricopre la qualifica di direttrice presso con uno stipendio mensile pari ad Controparte_2
€ 2050,00.
Ha dedotto di sostenere una serie di costi fissi tra cui il pagamento rateale del mutuo e quello rateale relativo a due
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 4002/2024.
finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia per somme pari ad € 165,00 et € 780,00.
Ha eccepito che il figlio è divenuto economicamente Per_1 indipendente in seguito all'assunzione presso un caseificio a maggio 2024.
Ha concluso domandando: la pronuncia di separazione personale e cumulativamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie;
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre e la Per_2 predisposizione di un calendario di incontri padre-figlia; la determinazione del contributo paterno al mantenimento della figlia in € 180,00 mensili;
nulla disporsi a titolo Per_2 di contributo al mantenimento del figlio;
il pagamento Per_1 rateale del finanziamento pari ad € 780,00 esclusivamente a carico della moglie. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 19.08.2025).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 08.11.2024, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin da 1 il giudice delegato, con ordinanza depositata il 09.11.2024 ha tra le altre cose: CP_3 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) affidato in maniera condivisa la figlia minore con collocamento prevalente presso la madre;
3) disposto l'assegnazione della casa familiare in favore della moglie;
4) stabilito un calendario di incontri padre-figlia; 5) fissato in € 550,00 mensili il contributo paterno al mantenimento dei figli (€ 400,00 per la figlia et € 150,00 per il figlio ) oltre 50% per stese straordinarie;
6) stabilito in Per_2 Per_1 favore della madre la percezione dell'AUU al 100%.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 4002/2024.
epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta ed i coniugi hanno reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenersi che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4002/2024 introdotto con ricorso del 02.04.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Mola di Bari, 17.09.1978) e (Mola di
[...] CP_1
Bari, 30.11.1972) che in Mola di Bari, in data 17.04.1975, hanno contratto matrimonio religioso trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Mola di Bari al n. 5, parte II, serie A, anno 2004;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 4002/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Leonardo Losito,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv.ti Nicola Parente et Antonella Guardavaccaro;
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta in data 17.04.2004. Dalla loro unione sono nati i figli
(23.02.2005), maggiorenne ma non economicamente Per_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 4002/2024.
indipendente, et (16.01.2007), studentessa prossima Per_2 alla maggiore età.
Ha dedotto che tra i coniugi è venuta meno la affectio coniugalis a causa di incompatibilità di carattere. Ha altresì precisato che il marito ha abbandonato la casa coniugale.
Ha allegato di essere lavoratrice dipendente presso
[...] per cui percepisce circa € 1.400,00 mensili. Controparte_2
Al contrario il marito svolge l'attività di autotrasportatore e dispone di un appannaggio mensile superiore ad € 3.000,00.
Ha precisato che la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi e su di essa grava il pagamento rateale del mutuo pari ad € 900,00.
Ha dichiarato che il padre dall'allontanamento dalla casa familiare ha corrisposto per il mantenimento dei figli un contributo pari ad € 360,00 mensili (€ 180,00 per ciascuno).
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi e cumulativamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso della figlia Per_2 con collocamento prevalente presso di sé e predisposizione di un calendario di incontri con il padre;
un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno) oltre 50% per spese straordinarie e 100% dell'assegno unico e universale;
il pagamento rateale del mutuo gravante sulla casa familiare nella misura del 50% tra i coniugi (ricorso depositato il 02.04.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando le CP_1 avverse prospettazioni.
Ha lamentato che la fine del rapporto coniugale sia riconducibile al carattere violento della moglie e alla violazione dei doveri di fedeltà e di assistenza morale da parte della stessa.
Ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa € 2.000,00 mensili;
mentre la moglie ricopre la qualifica di direttrice presso con uno stipendio mensile pari ad Controparte_2
€ 2050,00.
Ha dedotto di sostenere una serie di costi fissi tra cui il pagamento rateale del mutuo e quello rateale relativo a due
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 4002/2024.
finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia per somme pari ad € 165,00 et € 780,00.
Ha eccepito che il figlio è divenuto economicamente Per_1 indipendente in seguito all'assunzione presso un caseificio a maggio 2024.
Ha concluso domandando: la pronuncia di separazione personale e cumulativamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie;
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre e la Per_2 predisposizione di un calendario di incontri padre-figlia; la determinazione del contributo paterno al mantenimento della figlia in € 180,00 mensili;
nulla disporsi a titolo Per_2 di contributo al mantenimento del figlio;
il pagamento Per_1 rateale del finanziamento pari ad € 780,00 esclusivamente a carico della moglie. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 19.08.2025).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 08.11.2024, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin da 1 il giudice delegato, con ordinanza depositata il 09.11.2024 ha tra le altre cose: CP_3 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) affidato in maniera condivisa la figlia minore con collocamento prevalente presso la madre;
3) disposto l'assegnazione della casa familiare in favore della moglie;
4) stabilito un calendario di incontri padre-figlia; 5) fissato in € 550,00 mensili il contributo paterno al mantenimento dei figli (€ 400,00 per la figlia et € 150,00 per il figlio ) oltre 50% per stese straordinarie;
6) stabilito in Per_2 Per_1 favore della madre la percezione dell'AUU al 100%.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 4002/2024.
epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta ed i coniugi hanno reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenersi che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4002/2024 introdotto con ricorso del 02.04.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Mola di Bari, 17.09.1978) e (Mola di
[...] CP_1
Bari, 30.11.1972) che in Mola di Bari, in data 17.04.1975, hanno contratto matrimonio religioso trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Mola di Bari al n. 5, parte II, serie A, anno 2004;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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