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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.4089 /2023 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.DE SETA Parte_1
GABRIELLA
ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione al Preavviso di fermo amministrativo n.03480202300008354000 notificato in data 2.10.2023 da
[...] relativamente agli avvisi di addebito Controparte_2 meglio indicati nell'atto introduttivo.
Lamentava l'omessa notifica degli atti presupposti,la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica degli avvisi
Si costituiva in giudizio l'ente impositore eccependo la propria carenza di legittimazione e nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato agli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
Relativamente all' eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato come l' ha provato l'avvenuta CP_1 notifica degli stessi.
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà,inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità.
Con riferimento alla eccepita prescrizione va osservato che, provata l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito,dalla notifica degli avvisi alla notifica della comunicazione oggi opposta non è decorso il termine prescrizionale quinquennale ove si consideri la data di notifica degli avvisi e in particolare per il primo avviso , n. 33420160002385836000 l'interruzione della prescrizione con la notifica ,pure provata,dell'intimazione n.
034201890084083152000 notificata in data 17.5.2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1000,00 oltre accessori.
Cosenza,27.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino